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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 14/11/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa UD TI, chiamato il procedimento iscritto al n. 16635/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 8.40 è presente l'avv. LEONARDO CANTO anche in sostituzione dell'avv.
OM AN che conclude riportandosi alle difese di cui propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa con distrazione delle spese di lite.
E' pure presente per l' l'avv. CIANCIMINO ROSARIA che si riporta alle CP_1
difese di cui in memoria di costituzione e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 8.50
*********************
Successivamente, alle ore 15.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa UD TI, nelle causa iscritta al n. 16635/2024 RGL, promossa
D A
- CF - rappresentata e difesa agli Parte_1 C.F._1
avv.ti OM AN e LEONARDO CANTO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Via N. Morello n. 23, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1 sito in via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna
Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: (REDDITO DI CITTADINANZA) CP_2
All'udienza del 14 novembre 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso
❖ Dichiara non dovute le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 novembre 2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
2 - d'aver presentato domanda all' (prot. il CP_1 Controparte_3
14.2.2022 al fine di ottenere il Reddito di cittadinanza;
- che la domanda veniva accolta e le veniva erogato il beneficio dal mese di marzo 2022 al mese di settembre 2022;
- d'aver ricevuto in data 11.4.2024 provvedimento con cui l'ente previdenziale, vista l'intervenuta revoca del beneficio (con la seguente motivazione:
“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione reddito o patrimonio inerente il nucleo”) richiedeva la restituzione della somma pari ad € 4.550,00 corrisposta nel periodo compreso tra il mese di marzo 2022 ed il mese di settembre 2022; conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “Accertare e dichiarare che sussistono tutti i requisiti atti al riconoscimento del beneficio Reddito di Cittadinanza in capo a Parte_1
, di cui d.l. n.4/2019, per tutto il periodo da Marzo 2022 sino al Settembre
[...]
2022; - Accertare e dichiarare che è illegittima e dunque annullare la richiesta di rimborso di € 4.550,00 avanzata dall' con la nota del 11/04/2024 relativa agli CP_1 importi di Reddito di Cittadinanza domanda prot. Controparte_3
corrisposti da Marzo 2022 sino al Settembre 2022, essendo state percepite in buona fede dalla ricorrente, in pienezza dei requisiti atti al riconoscimento del beneficio e comunque per tutte le ragioni esposte nel corpo dell'atto”, con il favore delle spese di lite.
A sostegno del ricorso, eccepito in primis il difetto di motivazione dell'atto impugnato, nel merito deduceva d'aver beneficiato in maniera regolare del reddito di cittadinanza e di avere reso sempre dichiarazioni conformi a verità invocando, in ogni caso, i principi d'irripetibilità dell'indebito assistenziale stante la propria buona fede
Ritualmente instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio CP_1 contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, evidenziando che “[..]
Tale domanda si agganciava alla DSU presentata nella medesima data, nella quale l'utente dichiarava un nucleo familiare monocomponente residente in [...]
EMIRI N. 2 CAP 90135. La revoca della domanda, inizialmente accolta, a seguito di controlli disposti dalla dcsit (cfr. messaggio Hermes 3757 del 2022), deve ritenersi corretta, atteso che alla data della domanda l'istante non aveva i requisiti per
3 percepire il reddito di cittadinanza dichiarando un nucleo monocomponente. [..] Nel caso di specie, dai controlli successivi effettuati dalla Direzione Centrale, è emerso che l'utente ha dichiarato un nucleo familiare monocomponente e di trovarsi quindi nelle seguenti condizioni: a) essere maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni;
b) non essere conviventi con i propri genitori;
c) non essere coniugati;
d) non avere figli.
Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite al sistema ISEE da Agenzia delle
Entrate, è altresì risultato che la ricorrente non dispone di un reddito familiare superiore ai 4.000€ (per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni).”.
Pertanto, l'ente previdenziale rivendicava la legittimità del proprio operato sottolineando come, in ogni caso, sia onere della ricorrente provare tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione.
All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, sulle conclusioni di cui in atti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione attorea concernente la carenza di motivazione del provvedimento amministrativo impugnato in quanto, com'è noto, le questioni attinenti alla legittimità formale degli atti amministrativi sono sottratte alla cognizione del giudice ordinario per essere rimesse alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo.
Ciò premesso e brevemente riassunte le posizioni difensive delle parti si ritiene opportuno inquadrare la fattispecie normativa di riferimento (ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1 comma 318 della Legge di Bilancio
2023 - l. 29 dicembre 2022, n. 197).
L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (coordinato con la legge di conversione del 28 marzo 2019, n. 26 e succ. mod) testualmente prevede «Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE
4 per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla
Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero
171; c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 38. 1-bis. Ai fini
5 dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.9. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.9. 1- quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1, e con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero, l' provvede a definire annualmente, entro CP_1
il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il piano di verifica è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro
6 sessanta giorni dalla presentazione.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
5. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella
7 compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito denominato “SIUSS”), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-
COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 D.lgs. 04/03/2015, n. 22, Art. 15. - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.».
Ciò premesso, nel caso di specie emerge ex actis che parte ricorrente al momento del deposito della domanda (14.2.2022) non poteva essere considerata come “nucleo monocomponente”.
Invero secondo quanto disposto dal succitato comma 5, lett. b) «il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori
8 esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli».
La presenza congiunta delle condizioni indicate dalla citata norma comporta, Parte quindi, l'impossibilità da parte del richiedente di costituire un nucleo familiare a sé (c.d. nucleo monocomponente) e la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei propri genitori.
Pertanto, il figlio di età inferiore ai 26 anni può costituire un nucleo monocomponente solo se:
- produce un reddito che gli permette di non essere più a carico dei suoi genitori (e precisamente euro 4.000,00 per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni ed euro 2.840,51 euro l'anno da 24 anni in poi);
- è sposato o ha figli.
Orbene, nel caso in esame, al momento della domanda il ricorrente, pur avendo reso dichiarazioni conformi a verità, non presentava i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza in quanto:
- aveva 24 anni, 5 mesi e 29 giorni;
- nella certificazione ISEE del 2022 risulta non essere coniugata, di non avere figli e avere un reddito pari a zero.
Tali condizioni, dunque, sulla base della normativa sopra citata, hanno precluso la possibilità di considerare il nucleo familiare della ricorrente come
“monocomponente” con conseguente legittimità della revoca del beneficio operata nel mese di marzo 2023 (cfr. provvedimento di revoca allegato al fascicolo telematico
). CP_1
Pertanto, in assenza di prova sulla debenza dell'importo reclamato dall' CP_1
come indebitamente corrisposto, il cui onere probatorio incombeva sulla Parte_1 quest'ultima è tenuto all'integrale restituzione di quanto ricevuto a titolo di reddito di cittadinanza (euro 4.550,00 per il periodo da marzo 2022 a settembre 2022) come da comunicazioni del 31.3.2023 e 11.4.2024.
Non può farsi applicazione, infatti, nel caso in esame dei principi di irripetibilità dell'indebito assistenziale in quanto il Reddito di cittadinanza, come precisato dalla
Corte Costituzionale con la Sentenza n. 31 del 12.2.2025, non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta,
9 infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione con conseguente ripetibilità delle somme erogate ex art 2033 c.c. .
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la ricorrente non è tenuta a versarle nonostante la soccombenza avendo reso la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 14 novembre 2025
IL GIUDICE
UD TI
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