Art. 7. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui all' articolo 13 della legge 5 maggio 1976, n. 257 , saranno apportate le necessarie modifiche al vigente statuto dell'istituto nazionale di alta matematica.
Nota all'art. 7:
Il testo dell' art. 13 della legge n. 257/1976 e' il seguente:
"Art. 13. - Entro sei mesi dalla costituzione il comitato direttivo e il consiglio di amministrazione delibereranno congiuntamente il nuovo statuto dell'ente.
Lo statuto sara' approvato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro".
Nota all'art. 7:
Il testo dell' art. 13 della legge n. 257/1976 e' il seguente:
"Art. 13. - Entro sei mesi dalla costituzione il comitato direttivo e il consiglio di amministrazione delibereranno congiuntamente il nuovo statuto dell'ente.
Lo statuto sara' approvato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro".