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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4138/2021 RG
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 19.3.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
Galati Pietro Attilio
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. S. Graziuso e V. Giroldi CP_1
Resistente
Oggetto: Riliquidazione della pensione con inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di disoccupazione e malattia ex art
8 legge 155/1981.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.4.2021 la parte ricorrente di cui in epigrafe
-premesso di essere titolare di pensione VO 13044889 dal dicembre 2018- ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di disoccupazione e malattia, con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito la decadenza e la CP_1 prescrizione del diritto, la nullità del ricorso e, nel merito, ha contestato in fatto e diritto gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l' eccezione di decadenza di cui all' art 47 del d.p.r. 39 del 1970-come interpretato dall' art 6 del d.l. 29 marzo
1991 n 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n 166-rilevabile d' ufficio anche alla luce dell' entrata in vigore dell' art 38 del d.l.
06.07.2011 n 98, il quale ultimo, con riguardo al tema della decadenza dall' azione giudiziale nelle controversie previdenziali, dispone che essa operi anche in caso di azioni aventi ad oggetto l' adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
Tuttavia trattandosi di un trattamento pensionistico, la decadenza non ha un effetto del tutto preclusivo della domanda, ma va applicato con il criterio mobile, rateo per rateo, regolato dall' art 6, 1 comma, terzo periodo, d.l. 103/91, convertito, con modificazioni, in l. 166/91, determinando la perdita del diritto al ricalcolo limitatamente ai ratei ultratriennali rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario.
Nel caso in esame tuttavia la pensione del ricorrente decorre dal 1 dicembre
2018 sicchè non risulta maturata la decadenza.
***
Nel merito la domanda è fondata limitatamente alla richiesta di riliquidazione della pensione sulla base dell' esatta retribuzione pensionabile per i periodi di disoccupazione.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta CP_1 liquidazione della pensione in godimento, in quanto l avrebbe CP_2 omesso di includere l'esatta retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa relativi a disoccupazione risultanti dall'estratto contributivo in atti;
tanto avrebbe fatto in violazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 155/1981.
Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Tanto premesso ai sensi dell' art 8 della legge 155/1981 “Il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell' anno solare in cui si collocano i predetti periodi o nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione”.
Si è quindi proceduto all' espletamento di una consulenza tecnica d' ufficio in materia contributiva al fine di accertare se ai fini della liquidazione della pensione sia stata utilizzata la corretta retribuzione pensionabile limitatamente ai periodi di contribuzione figurativa di disoccupazione.
All' esito dell' espletamento dell' incarico il dott Testimone_1 premesso che ai sensi dell' art 8 legge 155/81 ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell' anno solare in cui si collocano i predetti periodi, ha ricalcolato la pensione e accertato che tra le due pensioni vi è una differenza mensile di euro 0,88 alla decorrenza per un credito totale di euro 26,88 maturato fino a marzo 2021 (confronta la relazione di consulenza tecnica depositata il 4.12.2024 qui da intendersi integralmente trascritta la quale calcola l' importo della pensione alla data di decorrenza del dicembre 2018 nella misura di euro 775,73 anzichè di euro 774,85).
Le conclusioni cui giunge il ctu risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicchè possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono, l' va condannato a Controparte_3 riliquidare la pensione della parte ricorrente nei termini indicati dal
CTU e a corrisponderle le differenze sui ratei arretrati calcolati in euro
26,88 maturati fino alla data di marzo 2021.
*
Va invece rigettata la domanda di ricalcolo della pensione per effetto dell' applicazione del corretto valore retributivo ex art 8 per i periodi di malattia relativi agli anni dal 2005 al 2010.
Deve preliminarmente rilevarsi che dall' estratto contributivo allegato emergono periodi di malattia negli anni dal 2005 al 2010.
Tanto chiarito, deve darsi atto che l'art. 40 l. n. 183/2010, art. 40, nel dettare nuove modalità di computo della retribuzione annua pensionabile in relazione a periodi coperti da contribuzione figurativa ha operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto dall'art. 8 l. n. 155/81, art. 8, e dall'art. 12 l.n. 153/69, stabilendo che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento"; e tale importo, prosegue la norma, "deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi".
Se così è, deve allora ritenersi la irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, l.
n. 155/81, operato dal ricorrente in relazione ai periodi di contribuzione figurativa per malattia che ricadono negli anni successivi al 2005, assoggettati alla disciplina dell'art. 40 cit.
Infatti, il ricorrente invoca un concetto di retribuzione che rimanda a quella effettivamente percepita nel periodo precedente al periodo di malattia e non anche al diverso concetto della “normale retribuzione” che avrebbe percepito se avesse lavorato, comprensiva esclusivamente degli elementi fissi e continuativi.
Ciò che si vuol dire è che la retribuzione indicata nell'estratto contributivo nell'anno precedente al periodo di contribuzione figurativa, non necessariamente corrisponde alla “normale retribuzione” da intendersi nel senso voluto dalla norma sopra riportata, in quanto il dato riportato nell'estratto contributivo indica la retribuzione “effettivamente percepita”, che ben potrebbe contenere voci retributive straordinarie, non riconducibili ad elementi fissi e continuativi.
Di conseguenza, appaiono insufficienti le allegazioni attoree, che pretendono di rilevare l'inadempimento dell dai dati rilevati CP_2 dall'estratto contributivo -e, dunque, dalla mancata corrispondenza tra la retribuzione effettivamente percepita in costanza di rapporto di lavoro e quella utilizzata per i periodi di contribuzione figurativa- atteso che non è dato sapere da quali elementi retributivi è determinata la retribuzione riportata nell'estratto contributivo suddetto, laddove, sulla scorta dei principi sopra esposti, devono essere escluse dal computo in discorso tutte le somme prive della caratteristica della ordinarietà e continuità.
Nel ricorso introduttivo del giudizio difettano allegazioni e prove che consentano di individuare la retribuzione ordinaria rilevante ai fini della corretta retribuzione pensionabile nei periodi di contribuzione figurativa di malattia, visto che non è indicata l'attività lavorativa espletata dal ricorrente nei periodi rilevanti per i fatti di causa, né è indicato l'inquadramento e il CCNL applicato dal datore di lavoro, elementi indispensabili ai fini della individuazione della “normale retribuzione”. Le suesposte considerazioni sono sufficienti al rigetto della domanda attorea per i periodi di contribuzione figurativa di malattia successivi al 2005.
*
Le spese possono essere compensate in considerazione della soccombenza reciproca tra le parti e dell' esiguità delle differenze pensionistiche calcolate.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto vanno poste a carico del'
. CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione cat VO n 13044889 con l' inclusione della esatta retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione ed a percepire la differenza sui ratei arretrati, calcolata in euro 26,88 fino alla data di marzo 2021.
condanna l' al pagamento della somma indicata oltre interessi CP_1 legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
rigetta per il resto il ricorso;
Compensa le spese processuali.
Pone definitivamente le spese di ctu a carico dell' come da separato CP_1 decreto.
Lecce, li 19.3.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 19.3.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
Galati Pietro Attilio
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv. S. Graziuso e V. Giroldi CP_1
Resistente
Oggetto: Riliquidazione della pensione con inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di disoccupazione e malattia ex art
8 legge 155/1981.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.4.2021 la parte ricorrente di cui in epigrafe
-premesso di essere titolare di pensione VO 13044889 dal dicembre 2018- ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per periodi di disoccupazione e malattia, con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito la decadenza e la CP_1 prescrizione del diritto, la nullità del ricorso e, nel merito, ha contestato in fatto e diritto gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l' eccezione di decadenza di cui all' art 47 del d.p.r. 39 del 1970-come interpretato dall' art 6 del d.l. 29 marzo
1991 n 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n 166-rilevabile d' ufficio anche alla luce dell' entrata in vigore dell' art 38 del d.l.
06.07.2011 n 98, il quale ultimo, con riguardo al tema della decadenza dall' azione giudiziale nelle controversie previdenziali, dispone che essa operi anche in caso di azioni aventi ad oggetto l' adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
Tuttavia trattandosi di un trattamento pensionistico, la decadenza non ha un effetto del tutto preclusivo della domanda, ma va applicato con il criterio mobile, rateo per rateo, regolato dall' art 6, 1 comma, terzo periodo, d.l. 103/91, convertito, con modificazioni, in l. 166/91, determinando la perdita del diritto al ricalcolo limitatamente ai ratei ultratriennali rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario.
Nel caso in esame tuttavia la pensione del ricorrente decorre dal 1 dicembre
2018 sicchè non risulta maturata la decadenza.
***
Nel merito la domanda è fondata limitatamente alla richiesta di riliquidazione della pensione sulla base dell' esatta retribuzione pensionabile per i periodi di disoccupazione.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta CP_1 liquidazione della pensione in godimento, in quanto l avrebbe CP_2 omesso di includere l'esatta retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa relativi a disoccupazione risultanti dall'estratto contributivo in atti;
tanto avrebbe fatto in violazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 155/1981.
Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Tanto premesso ai sensi dell' art 8 della legge 155/1981 “Il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell' anno solare in cui si collocano i predetti periodi o nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione”.
Si è quindi proceduto all' espletamento di una consulenza tecnica d' ufficio in materia contributiva al fine di accertare se ai fini della liquidazione della pensione sia stata utilizzata la corretta retribuzione pensionabile limitatamente ai periodi di contribuzione figurativa di disoccupazione.
All' esito dell' espletamento dell' incarico il dott Testimone_1 premesso che ai sensi dell' art 8 legge 155/81 ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell' anno solare in cui si collocano i predetti periodi, ha ricalcolato la pensione e accertato che tra le due pensioni vi è una differenza mensile di euro 0,88 alla decorrenza per un credito totale di euro 26,88 maturato fino a marzo 2021 (confronta la relazione di consulenza tecnica depositata il 4.12.2024 qui da intendersi integralmente trascritta la quale calcola l' importo della pensione alla data di decorrenza del dicembre 2018 nella misura di euro 775,73 anzichè di euro 774,85).
Le conclusioni cui giunge il ctu risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicchè possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono, l' va condannato a Controparte_3 riliquidare la pensione della parte ricorrente nei termini indicati dal
CTU e a corrisponderle le differenze sui ratei arretrati calcolati in euro
26,88 maturati fino alla data di marzo 2021.
*
Va invece rigettata la domanda di ricalcolo della pensione per effetto dell' applicazione del corretto valore retributivo ex art 8 per i periodi di malattia relativi agli anni dal 2005 al 2010.
Deve preliminarmente rilevarsi che dall' estratto contributivo allegato emergono periodi di malattia negli anni dal 2005 al 2010.
Tanto chiarito, deve darsi atto che l'art. 40 l. n. 183/2010, art. 40, nel dettare nuove modalità di computo della retribuzione annua pensionabile in relazione a periodi coperti da contribuzione figurativa ha operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto dall'art. 8 l. n. 155/81, art. 8, e dall'art. 12 l.n. 153/69, stabilendo che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento"; e tale importo, prosegue la norma, "deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi".
Se così è, deve allora ritenersi la irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, l.
n. 155/81, operato dal ricorrente in relazione ai periodi di contribuzione figurativa per malattia che ricadono negli anni successivi al 2005, assoggettati alla disciplina dell'art. 40 cit.
Infatti, il ricorrente invoca un concetto di retribuzione che rimanda a quella effettivamente percepita nel periodo precedente al periodo di malattia e non anche al diverso concetto della “normale retribuzione” che avrebbe percepito se avesse lavorato, comprensiva esclusivamente degli elementi fissi e continuativi.
Ciò che si vuol dire è che la retribuzione indicata nell'estratto contributivo nell'anno precedente al periodo di contribuzione figurativa, non necessariamente corrisponde alla “normale retribuzione” da intendersi nel senso voluto dalla norma sopra riportata, in quanto il dato riportato nell'estratto contributivo indica la retribuzione “effettivamente percepita”, che ben potrebbe contenere voci retributive straordinarie, non riconducibili ad elementi fissi e continuativi.
Di conseguenza, appaiono insufficienti le allegazioni attoree, che pretendono di rilevare l'inadempimento dell dai dati rilevati CP_2 dall'estratto contributivo -e, dunque, dalla mancata corrispondenza tra la retribuzione effettivamente percepita in costanza di rapporto di lavoro e quella utilizzata per i periodi di contribuzione figurativa- atteso che non è dato sapere da quali elementi retributivi è determinata la retribuzione riportata nell'estratto contributivo suddetto, laddove, sulla scorta dei principi sopra esposti, devono essere escluse dal computo in discorso tutte le somme prive della caratteristica della ordinarietà e continuità.
Nel ricorso introduttivo del giudizio difettano allegazioni e prove che consentano di individuare la retribuzione ordinaria rilevante ai fini della corretta retribuzione pensionabile nei periodi di contribuzione figurativa di malattia, visto che non è indicata l'attività lavorativa espletata dal ricorrente nei periodi rilevanti per i fatti di causa, né è indicato l'inquadramento e il CCNL applicato dal datore di lavoro, elementi indispensabili ai fini della individuazione della “normale retribuzione”. Le suesposte considerazioni sono sufficienti al rigetto della domanda attorea per i periodi di contribuzione figurativa di malattia successivi al 2005.
*
Le spese possono essere compensate in considerazione della soccombenza reciproca tra le parti e dell' esiguità delle differenze pensionistiche calcolate.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto vanno poste a carico del'
. CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione cat VO n 13044889 con l' inclusione della esatta retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione ed a percepire la differenza sui ratei arretrati, calcolata in euro 26,88 fino alla data di marzo 2021.
condanna l' al pagamento della somma indicata oltre interessi CP_1 legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
rigetta per il resto il ricorso;
Compensa le spese processuali.
Pone definitivamente le spese di ctu a carico dell' come da separato CP_1 decreto.
Lecce, li 19.3.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa