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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3489/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2164/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF01262 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1334/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Appellante:riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 38 Dpr 600/73 e/o per insussistenza della maggiore pretesa.
In via gradata riformare comunque la sentenza impugnata sussistendo in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di restituire le maggiori ritenute comunque versate.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Appellata: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n. 2164/2024, resa inter partes dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Reggio Calabria in data 15/03/2024, depositata il 25/03/2024 e non notificata con la quale era stato rigettato il ricorso da egli proposto avverso l'avviso di accertamento contrassegnato dal nr TD701PF01262 per irpef
2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, notificato in data 14 novembre 2022.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di acertamento impugnato in primo grado traeva origine da un invito al contraddittorio notificato in data 10.11.2022 dall'Agenzia delle Entrate all'odierno appellante ex art. 5 ter Dlgs 218/97 richiamando un verbale elevato dall'Inps con il quale si metteva in dubbio l'effettività del rapporto di lavoro del Ricorrente_1 presso la società Società_1 Srl;
in sede di contraddittorio il contribuente dimostrava che detto rapporto di lavoro era effettivo ed in tal senso forniva tutta la documentazione conducente, ivi compresi i pagamenti tracciati.
Sulla scorta delle superiori emergenze l'Agenzia, che con l'invito aveva paventato l'inesistenza del rapporto di lavoro, desisteva dalla propria originaria posizione ritenendo effettivo il rapporto di lavoro e disconosceva tuttavia le maggiori ritenute operate dalla società eccedenti le imposte effettive dovute sulla retribuzione rettificando le ritenute subite dal lavoratore da € 14.390,00 ad € 8.936,00, così accertando una maggiore imposta Irpef pari ad € 5.454,00 (corrispondente all'importo dell'eccedenza delle ritenute poi riportate in compensazione nell'anno successivo), oltre ad irrogare una sanzione pecuniaria unica per un importo complessivo pari ad € 7.362,90. Avverso il superiore atto impositivo proponeva tempestivo ricorso il signor Ricorrente_1 eccependo: i) la violazione dell'art. 38 dpr 600/73 per insussistenza della contestata evasione nonché la nullità assoluta dell'avviso di accertamento per la mancata allegazione del verbale inps dal quale ha tratto origine l'esperimento dell'azione accertatrice;
ii) l'illegittimità dell'esperita pretesa per palese duplicazione d'imposta e/o comunque per indebito arricchimento.
La Corte adita con sentenza n. 2164/2024, rigettava il proposto ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 500,00 oltre spese e accessori di legge.
A fondamento dell'emessa decisione il Giudice di prime cure, argomentava che la contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione circa la scelta di farsi applicare maggiori ritenute da parte del datore di lavoro, scelta quest'ultima ritenuta assolutamente antieconomica che pertanto induceva a ritenere che la stessa fosse stata adottata al solo fine di ottenere un indebito credito d'imposta.
Rilevava poi che la tenutezza al pagamento dell'odierno ricorrente era frutto del vincolo di solidarietà passiva tra il sostituto ed il sostituito e che quindi nessuna duplicazione d'imposta poteva essere ravvisata nel caso di specie.
Con i motivi di appello si reiterano sostanzialmente le censure svolte in primo grado evidenziando con il primo motivo la violazione dell'art. 38 DPR 600/73 e l'insussistenza della contestata evasione ritenendo non condivisibili le argomentazioni svolte dal primo giudice in base alle quali le ritenute più elevate operate dal sostituto d'imposta erano incontestabilmente ingiustificate e/o antieconomiche.
Si evidenzia con l'atto di appello che, anche nell'ipotesi in cui difettassero le ragioni dell'applicazione di una maggiore ritenuta, tanto non legittimerebbe comunque la richiesta di pagamento dell'Erario poichè se il sostituto d'imposta ha regolarmente presentato il Mod. 770, esponendo a debito le relative ritenute operate all'odierno appellante (circostanza questa incontestata avendo l'Ufficio rilevato i dati della retribuzione e delle ritenute dal Mod 770 presentato dal sostituto d'imposta) non si comprende, a quale titolo, il Decidente abbia ritenuto che il credito maturato dal contribuente, a fronte delle trattenute subite, debba essere restituito all'Erario.
Con il secondo motivo si reitera l'eccezione di palese duplicazione di pagamento e/o comunque di indebito arricchimento per l'erario posto che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che in ragione del meccanismo fraudolento sussisteva un vincolo di solidarietà passiva tra il sostituto ed il sostituito e che comunque tale eccezione poteva semmai essere sollevata nella fase della riscossione. Assume l'appellante viceversa che anche nella denegata ipotesi in cui il sostituto non avesse versato le ritenute ciò non ostava a rilevare la sollevata duplicazione d'imposta atteso che avendo il datore di lavoro esposto le maggiori ritenute nel Mod. 770 le stesse erano state comunque iscritte a ruolo all'esisto dell'esperimento della procedura automatica di controllo di cui all'art. 36 bis. Inoltre nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro avesse invece versato le ritenute mediante compensazione, l'eventuale insussistenza del credito compensato avrebbe comunque dato luogo ad altra procedura di recupero nei confronti del sostituto.
Agenzia delle Entrate nel costituirsi in appello, fra l'altro, ha dedotto che - come espressamente esposto nell'avviso di accertamento impugnato, era stata contestata al contribuente l'abnormità della percentuale applicata sul reddito imponibile in quanto tale sistema artificioso era stato verosimilmente predisposto al fine di creare un indebito credito di imposta in capo al sostituito (ovvero l'odierno ricorrente) che, pertanto, non può che essere legittimamente disconosciuto e recuperato a tassazione mediante l'opposto avviso di accertamento, in ragione dei predetti presupposti.Nel caso in esame, inoltre, il ricorrente aveva sistematicamente glissato sulle ragioni sottese all'applicazione di ritenute superiori alle citate previsioni normative che, allo stato, risultano del tutto ingiustificate (né, appunto, emergono plausibili motivi economici sottesi a tale scelta).
L'appello va rigettato. Entrambi i motivi, ad avviso di questa Corte, sono infondati e vanno respinti.
La sentenza impugnata, invero, ha esaminato e valutato con adeguata e ampia motivazione le doglianze svolte dal ricorrente e deve essere confermata.
Ed infatti in ordine al fondamento del recupero questa Corte ritiene provata la fittizietà delle ritenute e del rapporto lavorativo/professionale sottostante da circostanze gravi precise e concordanti, mentre il contribuente non ha offerto alcun elemento per contrastare siffatta presunzione (tracciabilità del pagamento delle spettanze, ordini di servizio o altro).
La vicenda, inoltre, deve anche essere valutata alla luce dell'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000 che ha introdotto nel nostro ordinamento una norma antielusiva di carattere generale, stabilendo, al comma 1, che «
Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni». Nel caso di specie questo Collegio ritiene che il contribuente non abbia confutato la fittizietà e delle ritenute fondatamente ipotizzata e provata dall'ufficio. Tale circostanza rende inapplicabili al caso di specie le norme fiscali che finirebbero per realizzare dei vantaggi fiscali indebiti a favore del contribuente. Sono dunque superflue le considerazioni sull'assenza di solidarietà dell'obbligazione tributaria tra sostituto e sostituito d'imposta al caso di specie. Tale circostanza risulta assorbente rispetto alle altre questioni formali sollevate dall'appellante. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 1.800,00.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.EP OS
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3489/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2164/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF01262 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1334/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Appellante:riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 38 Dpr 600/73 e/o per insussistenza della maggiore pretesa.
In via gradata riformare comunque la sentenza impugnata sussistendo in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di restituire le maggiori ritenute comunque versate.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Appellata: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n. 2164/2024, resa inter partes dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Reggio Calabria in data 15/03/2024, depositata il 25/03/2024 e non notificata con la quale era stato rigettato il ricorso da egli proposto avverso l'avviso di accertamento contrassegnato dal nr TD701PF01262 per irpef
2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, notificato in data 14 novembre 2022.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di acertamento impugnato in primo grado traeva origine da un invito al contraddittorio notificato in data 10.11.2022 dall'Agenzia delle Entrate all'odierno appellante ex art. 5 ter Dlgs 218/97 richiamando un verbale elevato dall'Inps con il quale si metteva in dubbio l'effettività del rapporto di lavoro del Ricorrente_1 presso la società Società_1 Srl;
in sede di contraddittorio il contribuente dimostrava che detto rapporto di lavoro era effettivo ed in tal senso forniva tutta la documentazione conducente, ivi compresi i pagamenti tracciati.
Sulla scorta delle superiori emergenze l'Agenzia, che con l'invito aveva paventato l'inesistenza del rapporto di lavoro, desisteva dalla propria originaria posizione ritenendo effettivo il rapporto di lavoro e disconosceva tuttavia le maggiori ritenute operate dalla società eccedenti le imposte effettive dovute sulla retribuzione rettificando le ritenute subite dal lavoratore da € 14.390,00 ad € 8.936,00, così accertando una maggiore imposta Irpef pari ad € 5.454,00 (corrispondente all'importo dell'eccedenza delle ritenute poi riportate in compensazione nell'anno successivo), oltre ad irrogare una sanzione pecuniaria unica per un importo complessivo pari ad € 7.362,90. Avverso il superiore atto impositivo proponeva tempestivo ricorso il signor Ricorrente_1 eccependo: i) la violazione dell'art. 38 dpr 600/73 per insussistenza della contestata evasione nonché la nullità assoluta dell'avviso di accertamento per la mancata allegazione del verbale inps dal quale ha tratto origine l'esperimento dell'azione accertatrice;
ii) l'illegittimità dell'esperita pretesa per palese duplicazione d'imposta e/o comunque per indebito arricchimento.
La Corte adita con sentenza n. 2164/2024, rigettava il proposto ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 500,00 oltre spese e accessori di legge.
A fondamento dell'emessa decisione il Giudice di prime cure, argomentava che la contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione circa la scelta di farsi applicare maggiori ritenute da parte del datore di lavoro, scelta quest'ultima ritenuta assolutamente antieconomica che pertanto induceva a ritenere che la stessa fosse stata adottata al solo fine di ottenere un indebito credito d'imposta.
Rilevava poi che la tenutezza al pagamento dell'odierno ricorrente era frutto del vincolo di solidarietà passiva tra il sostituto ed il sostituito e che quindi nessuna duplicazione d'imposta poteva essere ravvisata nel caso di specie.
Con i motivi di appello si reiterano sostanzialmente le censure svolte in primo grado evidenziando con il primo motivo la violazione dell'art. 38 DPR 600/73 e l'insussistenza della contestata evasione ritenendo non condivisibili le argomentazioni svolte dal primo giudice in base alle quali le ritenute più elevate operate dal sostituto d'imposta erano incontestabilmente ingiustificate e/o antieconomiche.
Si evidenzia con l'atto di appello che, anche nell'ipotesi in cui difettassero le ragioni dell'applicazione di una maggiore ritenuta, tanto non legittimerebbe comunque la richiesta di pagamento dell'Erario poichè se il sostituto d'imposta ha regolarmente presentato il Mod. 770, esponendo a debito le relative ritenute operate all'odierno appellante (circostanza questa incontestata avendo l'Ufficio rilevato i dati della retribuzione e delle ritenute dal Mod 770 presentato dal sostituto d'imposta) non si comprende, a quale titolo, il Decidente abbia ritenuto che il credito maturato dal contribuente, a fronte delle trattenute subite, debba essere restituito all'Erario.
Con il secondo motivo si reitera l'eccezione di palese duplicazione di pagamento e/o comunque di indebito arricchimento per l'erario posto che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che in ragione del meccanismo fraudolento sussisteva un vincolo di solidarietà passiva tra il sostituto ed il sostituito e che comunque tale eccezione poteva semmai essere sollevata nella fase della riscossione. Assume l'appellante viceversa che anche nella denegata ipotesi in cui il sostituto non avesse versato le ritenute ciò non ostava a rilevare la sollevata duplicazione d'imposta atteso che avendo il datore di lavoro esposto le maggiori ritenute nel Mod. 770 le stesse erano state comunque iscritte a ruolo all'esisto dell'esperimento della procedura automatica di controllo di cui all'art. 36 bis. Inoltre nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro avesse invece versato le ritenute mediante compensazione, l'eventuale insussistenza del credito compensato avrebbe comunque dato luogo ad altra procedura di recupero nei confronti del sostituto.
Agenzia delle Entrate nel costituirsi in appello, fra l'altro, ha dedotto che - come espressamente esposto nell'avviso di accertamento impugnato, era stata contestata al contribuente l'abnormità della percentuale applicata sul reddito imponibile in quanto tale sistema artificioso era stato verosimilmente predisposto al fine di creare un indebito credito di imposta in capo al sostituito (ovvero l'odierno ricorrente) che, pertanto, non può che essere legittimamente disconosciuto e recuperato a tassazione mediante l'opposto avviso di accertamento, in ragione dei predetti presupposti.Nel caso in esame, inoltre, il ricorrente aveva sistematicamente glissato sulle ragioni sottese all'applicazione di ritenute superiori alle citate previsioni normative che, allo stato, risultano del tutto ingiustificate (né, appunto, emergono plausibili motivi economici sottesi a tale scelta).
L'appello va rigettato. Entrambi i motivi, ad avviso di questa Corte, sono infondati e vanno respinti.
La sentenza impugnata, invero, ha esaminato e valutato con adeguata e ampia motivazione le doglianze svolte dal ricorrente e deve essere confermata.
Ed infatti in ordine al fondamento del recupero questa Corte ritiene provata la fittizietà delle ritenute e del rapporto lavorativo/professionale sottostante da circostanze gravi precise e concordanti, mentre il contribuente non ha offerto alcun elemento per contrastare siffatta presunzione (tracciabilità del pagamento delle spettanze, ordini di servizio o altro).
La vicenda, inoltre, deve anche essere valutata alla luce dell'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000 che ha introdotto nel nostro ordinamento una norma antielusiva di carattere generale, stabilendo, al comma 1, che «
Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni». Nel caso di specie questo Collegio ritiene che il contribuente non abbia confutato la fittizietà e delle ritenute fondatamente ipotizzata e provata dall'ufficio. Tale circostanza rende inapplicabili al caso di specie le norme fiscali che finirebbero per realizzare dei vantaggi fiscali indebiti a favore del contribuente. Sono dunque superflue le considerazioni sull'assenza di solidarietà dell'obbligazione tributaria tra sostituto e sostituito d'imposta al caso di specie. Tale circostanza risulta assorbente rispetto alle altre questioni formali sollevate dall'appellante. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 1.800,00.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.EP OS