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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/11/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2473/2025
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
CF: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. GATTI VITTORIO
E
EN US UC (CF: ), nata a [...] il [...] C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FERRARA ANDREA e FERRARA ELIO
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 21 novembre 2025;
condizioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, svolti gli adempimenti di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri GU IC EN e e ordinare Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile di Alessandria di procedere con le dovute annotazioni;
Condizioni
1) assegnare la casa coniugale, sita in Alessandria, fraz. Cantalupo, via A.Gramsci n. 13, alla Sig.ra
GU IC EN;
2) affidare i figli minori ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
3) Con riguardo al regime di frequentazione, le parti concordano che i minori si tratterranno con il padre a cadenza settimanale, durante il fine settimana;
il padre potrà, in ogni caso, incontrare i figli liberamente, previo avviso;
4) il Sig. trasferirà alla Sig.ra GU IC EN la quota di comproprietà Parte_1 dell'immobile, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria, Foglio 92, Particella
341, Subalterno 3;
5) la Sig.ra GU IC EN, a far data dalla cessione, si farà carico del pagamento dell'intera rata mensile del mutuo;
6) il Sig. verserà alla Sig.ra GU IC EN, quale contributo al mantenimento Parte_1 dei figli minori e , un assegno mensile di € 500,00, da rivalutarsi Persona_1 Persona_2
annualmente secondo gli indici Istat;
la sig.ra GU percepirà gli assegni/emolumenti familiari relativi ai figli:
7) le spese straordinarie relative ai figli minori saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo i criteri del protocollo del Tribunale di Alessandria;
8) la madre avrà la facoltà di sottoscrivere, anche in luogo e per conto del padre, i documenti e le autorizzazioni necessarie per i figli minori, previa comunicazione;
9) la Sig.ra GU IC EN e il Sig. sono economicamente autosufficienti e Parte_1
pertanto non avanzano alcuna richiesta di assegno di mantenimento reciproco;
10) le spese della procedura si intendono compensate.
In relazione alla cessione della quota di ½ dell'immobile destinato a casa coniugale
Come descritto in narrativa, il Sig. dichiara di voler trasferire alla Sig.ra GU IC Parte_1
EN, che fin d'ora dichiara di prestare piena e incondizionata accettazione, la quota di comproprietà dell'immobile, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria, Foglio
92, Particella 341, Subalterno 3 – zona censuaria 2, cat. A/4, cl. 3, vani 7, rendita catastale Euro
289,22 (in precedenza censito al C.F. nella maggiore consistenza del foglio 92, mappale 341 sub.
1.2.). l. L'immobile è pure individuato nella mappa in conservazione al Catasto Terreni al foglio 92, mappale 341 ente urbano di are 6, centiare 10.
L'immobile consiste in una casa di civile abitazione, dalle fondamenta al tetto, su due piani fuori terra, libera su tutti i lati, con cortile di pertinenza, composta da ingresso, soggiorno, cucina, legnaia, ripostiglio, bagno, una camera di portico al piano terra;
due camere, ripostiglio, fienile e portico al piano primo;
due locali sottotetto al piano secondo con scala interna di collegamento fra i piani;
confine con via Gramsci, mappali 375, 79, 76 e 74.
A norma dell'art. 19 della legge 74/1987, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt.
5-6 legge 898/1970, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Pertanto, il predetto trasferimento della quota deve considerarsi esente da imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, tassa d'archivio e imposta di bollo (in tale senso conferma CASS
3119/2016), trattandosi di cessione immobiliare funzionale alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti dichiarano che:
a) il trasferimento della quota è da intendersi effettivo e non costituisce un mero impegno;
b) esso ha lo scopo di definire i rapporti patrimoniali fra i coniugi contestualmente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) il trasferimento è a titolo gratuito e a definizione delle obbligazioni derivanti dal divorzio, atteso comunque l'obbligo assunto dalla moglie di farsi carico del pagamento delle rate di mutuo future;
d) il Sig. e la Sig.ra GU IC EN dichiarano la piena conformità allo stato di Parte_1
fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.;
e) il Sig. e la Sig.ra GU IC EN, visto l'art. 2834 e 2817 c.c. dichiarano di Parte_1
rinunciare a ipoteca;
f) il Sig. e la Sig.ra GU IC EN dichiarano che l'opera risulta iniziata in data Parte_1
anteriore al 1° settembre 1967;
g) le parti si impegnano a curare la trascrizione nei pubblici registri immobiliari e a depositare la relativa nota di trascrizione presso il Tribunale di Alessandria.;
h) in caso di impedimento alla trascrizione ai fini del trasferimento della quota, il Sig. Parte_1
e la Sig.ra GU IC EN dichiarano di volersi affidare ad un Notaio che verrà scelto concordemente.”
MOTIVAZIONE
Visto il ricorso congiuntamente proposto il 07/11/2025 dalle parti indicate in epigrafe al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri GU IC EN e Parte_1
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e 337 ter c.c.;
viste le conclusioni del P.M. che nulla ha osservato;
ritenuto che, all'udienza del 25 novembre 2025, le parti dichiaravano di richiamarsi alle condizioni del ricorso, fatta eccezione per il trasferimento immobiliare, che modificavano nell'impegno a trasferire, ferma ogni altra pattuizione.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi, nonché il trasferimento immobiliare, modificato nell'impegno a trasferire risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
CF: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e da EN US UC, (CF: ), nata a [...] il C.F._2
30/11/1983, celebrato in Alessandria in data 16/07/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 107, Parte 1^, Serie/Ufficio 1, Anno 2005
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate, come modificate all'udienza del 25 novembre 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 27/11/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2473/2025
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
CF: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. GATTI VITTORIO
E
EN US UC (CF: ), nata a [...] il [...] C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FERRARA ANDREA e FERRARA ELIO
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 21 novembre 2025;
condizioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, svolti gli adempimenti di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri GU IC EN e e ordinare Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile di Alessandria di procedere con le dovute annotazioni;
Condizioni
1) assegnare la casa coniugale, sita in Alessandria, fraz. Cantalupo, via A.Gramsci n. 13, alla Sig.ra
GU IC EN;
2) affidare i figli minori ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
3) Con riguardo al regime di frequentazione, le parti concordano che i minori si tratterranno con il padre a cadenza settimanale, durante il fine settimana;
il padre potrà, in ogni caso, incontrare i figli liberamente, previo avviso;
4) il Sig. trasferirà alla Sig.ra GU IC EN la quota di comproprietà Parte_1 dell'immobile, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria, Foglio 92, Particella
341, Subalterno 3;
5) la Sig.ra GU IC EN, a far data dalla cessione, si farà carico del pagamento dell'intera rata mensile del mutuo;
6) il Sig. verserà alla Sig.ra GU IC EN, quale contributo al mantenimento Parte_1 dei figli minori e , un assegno mensile di € 500,00, da rivalutarsi Persona_1 Persona_2
annualmente secondo gli indici Istat;
la sig.ra GU percepirà gli assegni/emolumenti familiari relativi ai figli:
7) le spese straordinarie relative ai figli minori saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo i criteri del protocollo del Tribunale di Alessandria;
8) la madre avrà la facoltà di sottoscrivere, anche in luogo e per conto del padre, i documenti e le autorizzazioni necessarie per i figli minori, previa comunicazione;
9) la Sig.ra GU IC EN e il Sig. sono economicamente autosufficienti e Parte_1
pertanto non avanzano alcuna richiesta di assegno di mantenimento reciproco;
10) le spese della procedura si intendono compensate.
In relazione alla cessione della quota di ½ dell'immobile destinato a casa coniugale
Come descritto in narrativa, il Sig. dichiara di voler trasferire alla Sig.ra GU IC Parte_1
EN, che fin d'ora dichiara di prestare piena e incondizionata accettazione, la quota di comproprietà dell'immobile, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria, Foglio
92, Particella 341, Subalterno 3 – zona censuaria 2, cat. A/4, cl. 3, vani 7, rendita catastale Euro
289,22 (in precedenza censito al C.F. nella maggiore consistenza del foglio 92, mappale 341 sub.
1.2.). l. L'immobile è pure individuato nella mappa in conservazione al Catasto Terreni al foglio 92, mappale 341 ente urbano di are 6, centiare 10.
L'immobile consiste in una casa di civile abitazione, dalle fondamenta al tetto, su due piani fuori terra, libera su tutti i lati, con cortile di pertinenza, composta da ingresso, soggiorno, cucina, legnaia, ripostiglio, bagno, una camera di portico al piano terra;
due camere, ripostiglio, fienile e portico al piano primo;
due locali sottotetto al piano secondo con scala interna di collegamento fra i piani;
confine con via Gramsci, mappali 375, 79, 76 e 74.
A norma dell'art. 19 della legge 74/1987, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt.
5-6 legge 898/1970, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Pertanto, il predetto trasferimento della quota deve considerarsi esente da imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, tassa d'archivio e imposta di bollo (in tale senso conferma CASS
3119/2016), trattandosi di cessione immobiliare funzionale alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti dichiarano che:
a) il trasferimento della quota è da intendersi effettivo e non costituisce un mero impegno;
b) esso ha lo scopo di definire i rapporti patrimoniali fra i coniugi contestualmente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) il trasferimento è a titolo gratuito e a definizione delle obbligazioni derivanti dal divorzio, atteso comunque l'obbligo assunto dalla moglie di farsi carico del pagamento delle rate di mutuo future;
d) il Sig. e la Sig.ra GU IC EN dichiarano la piena conformità allo stato di Parte_1
fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.;
e) il Sig. e la Sig.ra GU IC EN, visto l'art. 2834 e 2817 c.c. dichiarano di Parte_1
rinunciare a ipoteca;
f) il Sig. e la Sig.ra GU IC EN dichiarano che l'opera risulta iniziata in data Parte_1
anteriore al 1° settembre 1967;
g) le parti si impegnano a curare la trascrizione nei pubblici registri immobiliari e a depositare la relativa nota di trascrizione presso il Tribunale di Alessandria.;
h) in caso di impedimento alla trascrizione ai fini del trasferimento della quota, il Sig. Parte_1
e la Sig.ra GU IC EN dichiarano di volersi affidare ad un Notaio che verrà scelto concordemente.”
MOTIVAZIONE
Visto il ricorso congiuntamente proposto il 07/11/2025 dalle parti indicate in epigrafe al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri GU IC EN e Parte_1
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e 337 ter c.c.;
viste le conclusioni del P.M. che nulla ha osservato;
ritenuto che, all'udienza del 25 novembre 2025, le parti dichiaravano di richiamarsi alle condizioni del ricorso, fatta eccezione per il trasferimento immobiliare, che modificavano nell'impegno a trasferire, ferma ogni altra pattuizione.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi, nonché il trasferimento immobiliare, modificato nell'impegno a trasferire risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
CF: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e da EN US UC, (CF: ), nata a [...] il C.F._2
30/11/1983, celebrato in Alessandria in data 16/07/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 107, Parte 1^, Serie/Ufficio 1, Anno 2005
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate, come modificate all'udienza del 25 novembre 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 27/11/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.