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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. IO TI Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. FR HE Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1359 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. SANDRA MACIS, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'avv. CARLO SOTGIU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge pagina 1 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il tribunale adito:
1) confermare l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in San Sperate, via Asproni n. 36, in favore
Per_ del sig. affinché continui a viverci con la figlia maggiorenne ma non Parte_1
economicamente autosufficiente;
2) determinare, con decorrenza dalla data della domanda, un contributo al mantenimento della figlia
Per_ a carico della sig.ra e in favore del sig. nella misura che verrà CP_1 Parte_1
ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) rigettare la domanda avanzata dalla resistente diretta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile e prevedere che ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
4) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri e accessori di legge.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
1) disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre che il sig. versi un assegno divorzile a favore della moglie di € Parte_1
250,00, sin dal provvedimento presidenziale, ed un mantenimento a favore della figlia da quantificarsi tenendo conto dei periodi in cui la figlia trascorrerà con la madre.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/02/2020, ha esposto di avere sposato Parte_1
con matrimonio concordatario celebrato in San Sperate il 3/06/2006, e che dall'unione CP_1
Per_ coniugale era nata il [...] la figlia che i coniugi si erano separati consensualmente con omologa del 7/12/2017, depositata il 18/12/2017, prevedendo l'affidamento condiviso della figlia e il suo collocamento prevalente presso il padre, l'assegnazione a questo della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, e diritto di visita della madre per tre pomeriggi a settimana, fine settimana pagina 2 di 8 alternati, e due settimane nel periodo estivo, e nelle festività secondo alternanza, nonché l'impegno del padre di farsi carico del mantenimento ordinario e straordinario della figlia, senza previsione di assegno di mantenimento del coniuge data l'indipendenza economica di entrambi;
che i coniugi non si erano mai riconciliati;
che la situazione economica dei coniugi rispetto alla separazione era invariata giacché il ricorrente continuava a svolgere l'attività di artigiano edile, mentre la convenuta lavorava come promoter, commessa e addetta alle pulizie;
ciò premesso, il ricorrente ha domandato la pronuncia del divorzio, e la conferma per il resto delle condizioni della separazione.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 18/09/2020 non opponendosi alla CP_1
pronuncia del divorzio e alla conferma della disciplina di affidamento, collocamento e visita della
Per_ figlia ma chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore dell'importo di euro
250,00 e di una somma a titolo di mantenimento della figlia in base ai periodi di permanenza presso la madre.
Ha allegato di avere proposto nel febbraio 2019 ricorso per la modifica delle condizioni della separazione chiedendo la collocazione della figlia minore presso di sé e la corresponsione di contributo di euro 250,00 per il proprio mantenimento e di euro 300 per il mantenimento della figlia che trascorreva presso la madre fino a cinque giorni alla settimana. In seguito alla proposizione del ricorso,
tuttavia la figlia aveva interrotto ogni rapporto e contatto con la madre. La minore inoltre non intratteneva rapporti con i coetanei e non frequentava regolarmente la scuola. Aveva quindi promosso un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni concluso con una dichiarazione di incompetenza in ragione della pendenza del giudizio di divorzio.
Ha sostenuto che le sue condizioni economiche erano peggiorate non svolgendo più alcuna attività
lavorativa a causa della scarsa richiesta di persone della sua età, precisando di avere rinunciato all'epoca della separazione all'assegno di mantenimento contando sul sostegno economico dei genitori, ormai anziani e non più in grado di aiutarla anche per la necessità di sostenere il fratello attualmente disoccupato. Per_2
pagina 3 di 8 Sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data
25/11/2020, il Presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione ad eccezioni dei tempi di visita della madre, rimessi alla libera determinazione della figlia considerato l'imminente raggiungimento della maggiore età, l'assenza di rapporti fra loro e le dichiarazioni rese dalla minore al tribunale per i minorenni circa il rifiuto di riprendere i contatti con la madre.
Mutato il rito, con memoria integrativa depositata il 30/12/2020, il ricorrente confermato le domande formulate e affermato di non avere mai ostacolato i rapporti tra madre e figlia, interrotti spontaneamente dalla figlia come da lei dichiarato al Tribunale per i Minorenni.
Ha inoltre allegato che la resistente svolgeva attività lavorativa in “nero”, conviveva con i propri genitori e risultava proprietaria di un immobile di San Sperate.
Con sentenza n. 1526/2021, pubblicata in data 13/05/2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La causa, istruita con prove documentali, interrogatorio formale della resistente e informazioni dell'INPS, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
Per_ Deve darsi atto che nelle more del giudizio la figlia delle parti nata il [...], è divenuta maggiorenne e pertanto nulla deve disporsi in ordine al suo affidamento.
Costituisce circostanza pacifica che la figlia dimori presso il padre, il quale continua a provvedere in via esclusiva al suo mantenimento ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dai coniugi con la separazione.
La resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
L'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale
può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
pagina 4 di 8 Nel disporre l'assegno di divorzio, occorre tenere conto degli elementi indicati dalla norma, quali “le condizioni dei coniugi”, il “reddito di entrambi” (relativi al criterio assistenziale), “il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune” (attinente al criterio compensativo) e le “ragioni della decisione”
(relative al criterio risarcitorio), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Questi indicatori prefigurano una funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole (Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n. 35434/2023; Cass. n. 4328/2024), e costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà
(Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 9 luglio 2025, n. 18693).
La Suprema Corte ha anche chiarito come «l'autoresponsabilità deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate,
restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine,
l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole pagina 5 di 8 economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole».
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024; id. 32354/2024).
Nel caso in esame, il ricorrente ha evidenziato un reddito annuo, al netto di imposte e tasse, di euro
20.460,00 (PF/2022), 18.087 (PF/2023), 27.938 (PF/2024), gravato dalla rata di euro 536,40 con scadenza nel giugno 2026, contratta nel periodo di emergenza sanitaria da COVID per esigenze di liquidità connesse alla sua attività (doc.11 deposito del 9/11/2020).
Il ricorrente inoltre, come detto, provvede in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia, con lui convivente.
La resistente, in favore della quale non è stato concordato nessun assegno di mantenimento all'epoca della separazione, ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa per difficoltà legate al superamento dei 30 anni di età (oggi ha 42 anni) e alla mancanza di un titolo di studio, e di essere mantenuta dai genitori che provvederebbero anche al pagamento del canone di locazione di 400 euro relativo alla sua abitazione.
pagina 6 di 8 Attraverso la scheda anagrafica in atti (all. 5, deposito resistente del 9/11/2020) risulta che la resistente abbia svolto nel tempo diverse attività lavorative, tra cui banconiera, responsabile di iniziative promozionali, addetta alla vendita telefonica di beni e servizi, hostess, agente e commessa di vendita.
Tali esperienze confermano la capacità lavorativa della resistente, e in assenza di comprovate limitazioni o impedimenti obiettivi, la sua (giovane) età non può certamente essere valutata quale diminuente ma semmai quale indice di una piena capacità di lavoro quanto meno generica.
La resistente inoltre risulta avere beneficiato dell'importo di euro 6.765,75 nel 2021, euro 9.451,63 nel
2022, euro 1.927,92 nel 2023, a titolo di reddito di cittadinanza (informazioni INPS).
Deve quindi escludersi che la richiedente sia priva di mezzi adeguati o impossibilitata a procurarseli.
La resistente inoltre non ha allegato, e tantomeno provato, di avere rinunciato durante il matrimonio a occasioni di lavoro o di crescita professionale a vantaggio del patrimonio comune o del coniuge,
pertanto, neppure è ipotizzabile un assegno in funzione perequativa.
La domanda di assegno divorzile deve dunque essere respinta.
Il ricorrente ha chiesto che sia disposto in capo alla resistente un contributo al mantenimento della figlia.
La domanda, formulata per la prima volta con la memoria n. 1 art. 183 cpc, non può essere accolta considerato che il ricorrente ha mutato domanda rispetto a quanto chiesto con il ricorso e ancora con la memoria integrativa, vale a dire la conferma del mantenimento ordinario e straordinario della figlia interamente a suo carico, senza allegare né provare un mutamento delle condizioni economiche delle parti o dei rapporti fra la minore e la madre, già totalmente interrotti quando il ricorrente ha chiesto che il mantenimento restasse in toto a suo carico.
La domanda è dunque infondata e deve essere respinta.
Le spese del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1526/2021, pubblicata il 13/05/2021, è stata pagina 7 di 8 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, definitivamente decidendo,
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile proposta da CP_1
2. assegna ad la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, per Parte_1
continuare ad abitarvi con la figlia;
3. dispone che continui a provvedere in via esclusiva al mantenimento Parte_1
Per_ ordinario e straordinario della figlia
4. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 7/10/2025.
Il giudice est. Il Presidente
FR HE IO TI
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. IO TI Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. FR HE Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1359 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. SANDRA MACIS, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'avv. CARLO SOTGIU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge pagina 1 di 8 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il tribunale adito:
1) confermare l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in San Sperate, via Asproni n. 36, in favore
Per_ del sig. affinché continui a viverci con la figlia maggiorenne ma non Parte_1
economicamente autosufficiente;
2) determinare, con decorrenza dalla data della domanda, un contributo al mantenimento della figlia
Per_ a carico della sig.ra e in favore del sig. nella misura che verrà CP_1 Parte_1
ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) rigettare la domanda avanzata dalla resistente diretta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile e prevedere che ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
4) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri e accessori di legge.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
1) disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre che il sig. versi un assegno divorzile a favore della moglie di € Parte_1
250,00, sin dal provvedimento presidenziale, ed un mantenimento a favore della figlia da quantificarsi tenendo conto dei periodi in cui la figlia trascorrerà con la madre.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/02/2020, ha esposto di avere sposato Parte_1
con matrimonio concordatario celebrato in San Sperate il 3/06/2006, e che dall'unione CP_1
Per_ coniugale era nata il [...] la figlia che i coniugi si erano separati consensualmente con omologa del 7/12/2017, depositata il 18/12/2017, prevedendo l'affidamento condiviso della figlia e il suo collocamento prevalente presso il padre, l'assegnazione a questo della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, e diritto di visita della madre per tre pomeriggi a settimana, fine settimana pagina 2 di 8 alternati, e due settimane nel periodo estivo, e nelle festività secondo alternanza, nonché l'impegno del padre di farsi carico del mantenimento ordinario e straordinario della figlia, senza previsione di assegno di mantenimento del coniuge data l'indipendenza economica di entrambi;
che i coniugi non si erano mai riconciliati;
che la situazione economica dei coniugi rispetto alla separazione era invariata giacché il ricorrente continuava a svolgere l'attività di artigiano edile, mentre la convenuta lavorava come promoter, commessa e addetta alle pulizie;
ciò premesso, il ricorrente ha domandato la pronuncia del divorzio, e la conferma per il resto delle condizioni della separazione.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 18/09/2020 non opponendosi alla CP_1
pronuncia del divorzio e alla conferma della disciplina di affidamento, collocamento e visita della
Per_ figlia ma chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore dell'importo di euro
250,00 e di una somma a titolo di mantenimento della figlia in base ai periodi di permanenza presso la madre.
Ha allegato di avere proposto nel febbraio 2019 ricorso per la modifica delle condizioni della separazione chiedendo la collocazione della figlia minore presso di sé e la corresponsione di contributo di euro 250,00 per il proprio mantenimento e di euro 300 per il mantenimento della figlia che trascorreva presso la madre fino a cinque giorni alla settimana. In seguito alla proposizione del ricorso,
tuttavia la figlia aveva interrotto ogni rapporto e contatto con la madre. La minore inoltre non intratteneva rapporti con i coetanei e non frequentava regolarmente la scuola. Aveva quindi promosso un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni concluso con una dichiarazione di incompetenza in ragione della pendenza del giudizio di divorzio.
Ha sostenuto che le sue condizioni economiche erano peggiorate non svolgendo più alcuna attività
lavorativa a causa della scarsa richiesta di persone della sua età, precisando di avere rinunciato all'epoca della separazione all'assegno di mantenimento contando sul sostegno economico dei genitori, ormai anziani e non più in grado di aiutarla anche per la necessità di sostenere il fratello attualmente disoccupato. Per_2
pagina 3 di 8 Sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data
25/11/2020, il Presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione ad eccezioni dei tempi di visita della madre, rimessi alla libera determinazione della figlia considerato l'imminente raggiungimento della maggiore età, l'assenza di rapporti fra loro e le dichiarazioni rese dalla minore al tribunale per i minorenni circa il rifiuto di riprendere i contatti con la madre.
Mutato il rito, con memoria integrativa depositata il 30/12/2020, il ricorrente confermato le domande formulate e affermato di non avere mai ostacolato i rapporti tra madre e figlia, interrotti spontaneamente dalla figlia come da lei dichiarato al Tribunale per i Minorenni.
Ha inoltre allegato che la resistente svolgeva attività lavorativa in “nero”, conviveva con i propri genitori e risultava proprietaria di un immobile di San Sperate.
Con sentenza n. 1526/2021, pubblicata in data 13/05/2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La causa, istruita con prove documentali, interrogatorio formale della resistente e informazioni dell'INPS, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
Per_ Deve darsi atto che nelle more del giudizio la figlia delle parti nata il [...], è divenuta maggiorenne e pertanto nulla deve disporsi in ordine al suo affidamento.
Costituisce circostanza pacifica che la figlia dimori presso il padre, il quale continua a provvedere in via esclusiva al suo mantenimento ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dai coniugi con la separazione.
La resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
L'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale
può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
pagina 4 di 8 Nel disporre l'assegno di divorzio, occorre tenere conto degli elementi indicati dalla norma, quali “le condizioni dei coniugi”, il “reddito di entrambi” (relativi al criterio assistenziale), “il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune” (attinente al criterio compensativo) e le “ragioni della decisione”
(relative al criterio risarcitorio), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Questi indicatori prefigurano una funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole (Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n. 35434/2023; Cass. n. 4328/2024), e costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà
(Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 9 luglio 2025, n. 18693).
La Suprema Corte ha anche chiarito come «l'autoresponsabilità deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate,
restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine,
l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole pagina 5 di 8 economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole».
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024; id. 32354/2024).
Nel caso in esame, il ricorrente ha evidenziato un reddito annuo, al netto di imposte e tasse, di euro
20.460,00 (PF/2022), 18.087 (PF/2023), 27.938 (PF/2024), gravato dalla rata di euro 536,40 con scadenza nel giugno 2026, contratta nel periodo di emergenza sanitaria da COVID per esigenze di liquidità connesse alla sua attività (doc.11 deposito del 9/11/2020).
Il ricorrente inoltre, come detto, provvede in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia, con lui convivente.
La resistente, in favore della quale non è stato concordato nessun assegno di mantenimento all'epoca della separazione, ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa per difficoltà legate al superamento dei 30 anni di età (oggi ha 42 anni) e alla mancanza di un titolo di studio, e di essere mantenuta dai genitori che provvederebbero anche al pagamento del canone di locazione di 400 euro relativo alla sua abitazione.
pagina 6 di 8 Attraverso la scheda anagrafica in atti (all. 5, deposito resistente del 9/11/2020) risulta che la resistente abbia svolto nel tempo diverse attività lavorative, tra cui banconiera, responsabile di iniziative promozionali, addetta alla vendita telefonica di beni e servizi, hostess, agente e commessa di vendita.
Tali esperienze confermano la capacità lavorativa della resistente, e in assenza di comprovate limitazioni o impedimenti obiettivi, la sua (giovane) età non può certamente essere valutata quale diminuente ma semmai quale indice di una piena capacità di lavoro quanto meno generica.
La resistente inoltre risulta avere beneficiato dell'importo di euro 6.765,75 nel 2021, euro 9.451,63 nel
2022, euro 1.927,92 nel 2023, a titolo di reddito di cittadinanza (informazioni INPS).
Deve quindi escludersi che la richiedente sia priva di mezzi adeguati o impossibilitata a procurarseli.
La resistente inoltre non ha allegato, e tantomeno provato, di avere rinunciato durante il matrimonio a occasioni di lavoro o di crescita professionale a vantaggio del patrimonio comune o del coniuge,
pertanto, neppure è ipotizzabile un assegno in funzione perequativa.
La domanda di assegno divorzile deve dunque essere respinta.
Il ricorrente ha chiesto che sia disposto in capo alla resistente un contributo al mantenimento della figlia.
La domanda, formulata per la prima volta con la memoria n. 1 art. 183 cpc, non può essere accolta considerato che il ricorrente ha mutato domanda rispetto a quanto chiesto con il ricorso e ancora con la memoria integrativa, vale a dire la conferma del mantenimento ordinario e straordinario della figlia interamente a suo carico, senza allegare né provare un mutamento delle condizioni economiche delle parti o dei rapporti fra la minore e la madre, già totalmente interrotti quando il ricorrente ha chiesto che il mantenimento restasse in toto a suo carico.
La domanda è dunque infondata e deve essere respinta.
Le spese del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1526/2021, pubblicata il 13/05/2021, è stata pagina 7 di 8 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, definitivamente decidendo,
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile proposta da CP_1
2. assegna ad la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, per Parte_1
continuare ad abitarvi con la figlia;
3. dispone che continui a provvedere in via esclusiva al mantenimento Parte_1
Per_ ordinario e straordinario della figlia
4. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 7/10/2025.
Il giudice est. Il Presidente
FR HE IO TI
pagina 8 di 8