Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/03/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2026, proposto da:
MA EP, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria d’illegittimità del silenzio illegittimamente formatosi sull’atto di diffida inoltrato a mezzo pec in data 16.12.2025;
nonché per l’annullamento della nota pec del 16.01.2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa ET MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determina n. 1116 del 04.06.2024, il Comune di Nocera Superiore approvava il bando di gara per “l’alienazione di immobili di proprietà comunale”, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare, il lotto 1: immobile sito alla Via Pizzone snc, distinto in catasto al foglio n. 3, p.lla 1800; il lotto 2: immobile sito alla Via Mercato snc, distinto in catasto al foglio n. 3, p.lla n. 378 sub 8 e p.lla 4027.
La ricorrente presentava l’offerta.
Con verbale del 10.07.2024, era disposta l’aggiudicazione in favore della ricorrente.
Con successiva determina, n. 1720 del 26.09.2024, era approvata l’aggiudicazione.
Con nota, prot. n. 26736 del 27.09.2024, l’Ente chiedeva il pagamento di “€ 5.962,50 in un’unica soluzione a saldo del prezzo di vendita dell’immobile aggiudicato entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
La ricorrente pagava l’importo dovuto a saldo.
Con nota del 16.10.2024, era attestata l’esatta individuazione catastale degli immobili comunali oggetto di aggiudicazione.
Con atto di diffida del 16.12.2025, la ricorrente chiedeva di adottare tutti gli atti utili e necessari ai fini della stipula del contratto di cessione dell’immobile aggiudicato in favore della deducente.
Con nota pec del 16.01.2026, era richiesto “un parere legale sulla legittimità, o meno, di stipulare un atto di trasferimento di una particella ad un soggetto, che ha commesso abusi edilizi sul compendio di cui fa parte la stessa particella oggetto di trasferimento”.
Con il presente gravame, la ricorrente agisce per la declaratoria d’illegittimità del silenzio illegittimamente formatosi sull’atto di diffida inoltrato a mezzo pec in data 16.12.2025, nonché per l’annullamento della nota de qua.
Il ricorso è sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva.
Nell’udienza camerale del 18 marzo 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Com’è noto, l’art. 34, comma 5, cpa statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, è evidente che la materia del contendere è cessata.
Con nota del 25.02.2026, la ricorrente “manifestava la volontà di procedere alla stipula del contratto di cessione con il proprio notaio di fiducia”.
Con nota del 5.03.2026, prot. 554, il Comune “comunica la propria disponibilità alla stipula dell’atto di trasferimento della particella di proprietà comunale, inserita nel lotto 2, aggiudicato con determina n. 1720 del 26.09.2024, e resta in attesa di conoscere, con un congruo preavviso, la data ed il luogo della stipula con il notaio scelto di vostra fiducia”.
A seguito di tale atto, l’amministrazione si è impegnata a concludere il procedimento, mediante la stipula dell’atto de quo.
E tanto basta al Collegio.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ET MA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO