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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
86/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia
Cavallari rilevato che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
1) (C.F. ) Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ) Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5) (C.F. ) Parte_5 C.F._5
Assistiti e difesi dagli Avv.ti Stefano Vaccari e Massimo Ferrari del foro di Reggio Emilia ricorrenti
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall'
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. e dai Funzionari dott.ssa CP_3 CP_4
e dott. Mario Calò
[...]
resistente OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del pro- Controparte_1 CP_5
tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa,
Pag. 2 di 11 nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso rigettarsi la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, per decorso Parte_6
del termine di prescrizione quinquennale. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza e delle dedotta violazione del divieto di frazionamento del credito in sede processuale.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
, , e Parte_1 Parte_6 Parte_3 Parte_7 Parte_5
hanno convenuto il per ottenere il riconoscimento del Controparte_1
beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107 / 2015,
Pag. 3 di 11 avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo Controparte_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, hanno esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione CP_1
del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha loro riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, hanno chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei seguenti importi:
- € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Parte_1
2021/22, 2022/23;
- € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, Parte_6
2020/21;
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; Parte_3
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; Parte_4
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2021/22. Parte_5
Si è costituito il che ha eccepito la carenza di Controparte_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e
Pag. 4 di 11 sulla nota . 15219 del 15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” CP_6
ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari.”
Il ha poi eccepito la prescrizione del beneficio, relativo a CP_1 Parte_6
per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019, poiché l'art. 5 D.P.C.M. 28.11.2016 prevede che “a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è' attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6”. Il ricorso è stato depositato il 21/01/2025 a più di cinque anni da quando il diritto poteva essere fatto valere.
Nel merito, il ha rilevato l'infondatezza del ricorso, deducendo che la CP_1
Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n.107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Infine, in relazione al ricorrente il ha segnalato un “abuso Parte_5 CP_1
del processo” derivante dalla violazione del divieto di frazionamento del credito, avendo lo stesso adito questo Tribunale con ricorso del 17.10.2022, avente ad oggetto il diritto alla retribuzione professionale docente (R.P.D.) per l'a.s.
2021/22, oggetto anche del presente giudizio.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Pag. 5 di 11 -Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo proposta dal . CP_1
La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n.
107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi eurounitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
-Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha aderito all'eccezione formulata dal in relazione al diritto della ricorrente per CP_1 Parte_6
gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019.
-Come risulta dalla documentazione prodotta i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche in diversi anni scolastici:
- 2019/20 dal 24.9.2019 al 30.6.2020; 2020/21 dal 18.9.2020 Parte_1
al 30.6.2021; 2021/22 dal 4.9.2021 al 30.6.2022; 2022/23 dal 1.9.2022 al
30.6.2023. (doc. 3 rico.)
- CC OR: 2019/20 dal 17.9.2019 al 30.6.2020; 2020/21 dal 15.9.2020 al
31.8.2021. (doc. 4 rico.)
- : 2022/23 dal 15.9.2022 al 30.6.2023; 2023/2024 dal Parte_3
13.9.2023 al 30.6.2024. (doc. 5 rico.)
- 2022/23 dal 19.10.2022 al 30.6.2023; 2023/24 dal 6.10.2023 Parte_4
al 30.6.2024. (doc. 6 rico.)
- RM EN: 2021/22 dal 19.11.2021 al 31.8.2022. (doc. 7 rico.)
Parte ricorrente ha precisato che tutti i docenti sono inseriti nel sistema scolastico, depositando le domande di inserimento nelle GPS 24/26.
Pag. 6 di 11 L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
ricerca, a corsi di laurea, di laurea Controparte_7
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della
Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c
450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
Pag. 7 di 11 quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1
un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ,in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sent. n. 29961/2023):
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 8 di 11 I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche in vari anni scolastici.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici per ciascuno indicati per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Ai ricorrenti vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la
Sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con
Pag. 9 di 11 decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Con riguardo all'eccezione del sul frazionamento del credito da parte CP_1
di va osservato che il docente ha proposto ricorsi collettivi per il Parte_5
riconoscimento di diritti diversi e che non può affermarsi che per il CP_1
fosse più conveniente che proponesse una causa individuale per il Parte_5
riconoscimento di entrambi i diritti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari considerato l'aumento percentuale per il numero di ricorrenti e i valori minimi della tabella;
la causa viene decisa subito dopo il deposito della note di trattazione scritta che sostituiscono la prima udienza di comparizione e non è individuabile alcuna autonoma fase decisionale;
viene applicato l'aumento
(art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 86/2025:
1) Condanna il a rendere disponibile la Controparte_1
carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo ai ricorrenti, per un importo pari a:
Pag. 10 di 11 - € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Parte_1
2021/22, 2022/23 .
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e Parte_6
dichiara la prescrizione del diritto con riguardo agli a.s. 2017/2018 e
2018/2019;
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; Parte_3
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; Parte_4
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2021/22; Parte_5
oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere ai ricorrenti con Controparte_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 1.900,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 24/4/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia
Cavallari rilevato che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
1) (C.F. ) Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ) Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5) (C.F. ) Parte_5 C.F._5
Assistiti e difesi dagli Avv.ti Stefano Vaccari e Massimo Ferrari del foro di Reggio Emilia ricorrenti
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall'
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. e dai Funzionari dott.ssa CP_3 CP_4
e dott. Mario Calò
[...]
resistente OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del pro- Controparte_1 CP_5
tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa,
Pag. 2 di 11 nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso rigettarsi la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, per decorso Parte_6
del termine di prescrizione quinquennale. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza e delle dedotta violazione del divieto di frazionamento del credito in sede processuale.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
, , e Parte_1 Parte_6 Parte_3 Parte_7 Parte_5
hanno convenuto il per ottenere il riconoscimento del Controparte_1
beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107 / 2015,
Pag. 3 di 11 avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo Controparte_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, hanno esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione CP_1
del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha loro riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, hanno chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei seguenti importi:
- € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Parte_1
2021/22, 2022/23;
- € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, Parte_6
2020/21;
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; Parte_3
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; Parte_4
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2021/22. Parte_5
Si è costituito il che ha eccepito la carenza di Controparte_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e
Pag. 4 di 11 sulla nota . 15219 del 15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” CP_6
ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari.”
Il ha poi eccepito la prescrizione del beneficio, relativo a CP_1 Parte_6
per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019, poiché l'art. 5 D.P.C.M. 28.11.2016 prevede che “a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è' attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6”. Il ricorso è stato depositato il 21/01/2025 a più di cinque anni da quando il diritto poteva essere fatto valere.
Nel merito, il ha rilevato l'infondatezza del ricorso, deducendo che la CP_1
Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n.107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Infine, in relazione al ricorrente il ha segnalato un “abuso Parte_5 CP_1
del processo” derivante dalla violazione del divieto di frazionamento del credito, avendo lo stesso adito questo Tribunale con ricorso del 17.10.2022, avente ad oggetto il diritto alla retribuzione professionale docente (R.P.D.) per l'a.s.
2021/22, oggetto anche del presente giudizio.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Pag. 5 di 11 -Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo proposta dal . CP_1
La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n.
107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi eurounitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
-Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha aderito all'eccezione formulata dal in relazione al diritto della ricorrente per CP_1 Parte_6
gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019.
-Come risulta dalla documentazione prodotta i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche in diversi anni scolastici:
- 2019/20 dal 24.9.2019 al 30.6.2020; 2020/21 dal 18.9.2020 Parte_1
al 30.6.2021; 2021/22 dal 4.9.2021 al 30.6.2022; 2022/23 dal 1.9.2022 al
30.6.2023. (doc. 3 rico.)
- CC OR: 2019/20 dal 17.9.2019 al 30.6.2020; 2020/21 dal 15.9.2020 al
31.8.2021. (doc. 4 rico.)
- : 2022/23 dal 15.9.2022 al 30.6.2023; 2023/2024 dal Parte_3
13.9.2023 al 30.6.2024. (doc. 5 rico.)
- 2022/23 dal 19.10.2022 al 30.6.2023; 2023/24 dal 6.10.2023 Parte_4
al 30.6.2024. (doc. 6 rico.)
- RM EN: 2021/22 dal 19.11.2021 al 31.8.2022. (doc. 7 rico.)
Parte ricorrente ha precisato che tutti i docenti sono inseriti nel sistema scolastico, depositando le domande di inserimento nelle GPS 24/26.
Pag. 6 di 11 L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
ricerca, a corsi di laurea, di laurea Controparte_7
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della
Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c
450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
Pag. 7 di 11 quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1
un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ,in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sent. n. 29961/2023):
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 8 di 11 I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche in vari anni scolastici.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici per ciascuno indicati per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Ai ricorrenti vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la
Sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con
Pag. 9 di 11 decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Con riguardo all'eccezione del sul frazionamento del credito da parte CP_1
di va osservato che il docente ha proposto ricorsi collettivi per il Parte_5
riconoscimento di diritti diversi e che non può affermarsi che per il CP_1
fosse più conveniente che proponesse una causa individuale per il Parte_5
riconoscimento di entrambi i diritti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari considerato l'aumento percentuale per il numero di ricorrenti e i valori minimi della tabella;
la causa viene decisa subito dopo il deposito della note di trattazione scritta che sostituiscono la prima udienza di comparizione e non è individuabile alcuna autonoma fase decisionale;
viene applicato l'aumento
(art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 86/2025:
1) Condanna il a rendere disponibile la Controparte_1
carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo ai ricorrenti, per un importo pari a:
Pag. 10 di 11 - € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Parte_1
2021/22, 2022/23 .
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e Parte_6
dichiara la prescrizione del diritto con riguardo agli a.s. 2017/2018 e
2018/2019;
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; Parte_3
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24; Parte_4
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2021/22; Parte_5
oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere ai ricorrenti con Controparte_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 1.900,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 24/4/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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