Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nell'ipotesi di persona tossicodipendente, il giudice ha il potere-dovere di valutare, con l'esclusione di qualunque automatismo, l'opportunità di procedere alla sostituzione, anche con riferimento alla praticabilità del programma terapeutico in costanza di detenzione carceraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2007, n. 10986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10986 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 14/02/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 264
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 36405/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS NL, n. in Carbonia il 18.10.1072;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari in data 25.07.2006;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARZANO Francesco;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
non comparso il difensore del ricorrente.
OSSERVA
1. Il 25 luglio 2006 il Tribunale del riesame di Cagliari rigettava l'appello proposto da NL IS avverso l'ordinanza in data 24 giugno 2006 del Tribunale della stessa città, con la quale era stata disattesa la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere - applicata per imputazione di furto aggravata - ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89. Rilevavano i giudici che non risultava comprovato l'attuale stato di tossicodipendenza del richiedente e che, quanto alla adeguatezza dell'indicato programma di riabilitazione "asseritamente in corso", la certificazione prodotta era del tutto generica.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso IS, per mezzo del difensore, denunziando "erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, e manifesta illogicità della motivazione".
Premesso che non si era fatto riferimento ad "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", assume che, in sostanza, la documentazione presentata era idonea a ritenere la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
3. Deve innanzitutto ritenersi la ritualità dell'avviso al difensore per l'odierna udienza. Esso, difatti, è stato notificato al difensore di fiducia sino ad allora officiato il 7 novembre 2006; solo in epoca successiva, il 23 novembre, il ricorrente ha nominato (con atto rimesso per fax, quindi anche in violazione dell'art. 96 c.p.p., comma 2) altro difensore (avv. Maria Teresa Mastrangelo), senza, peraltro revocare il precedente difensore. Rimane, quindi, che l'avviso è stato ritualmente dato al difensore di fiducia sino a quel momento nominato e che, una volta adempiuto all'incombente di rito, nessuna reiterazione dell'atto era dovuta dall'ufficio, essendo onere della parte direttamente provvedere, se del caso, ad attivarsi per la nomina di altro difensore (nelle forme di legge) ed a notiziario della udienza già disposta.
3.1 Ciò posto, il ricorso è infondato.
Invero, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 1, come novellato dalla L. 26 febbraio 2006, n. 49, art.
4-sexies, contempla l'ipotesi che l'imputato, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, sia "persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata..., e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato". Occorre quindi: a) che si tratti di persona tossicodipendente;
b) che questa abbia in corso un programma terapeutico di recupero;
c) che l'interruzione di questo possa pregiudicare il recupero;
d) che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Dovendosi escludere qualsivoglia automatismo applicativo, il giudice è titolare di uno specifico potere valutativo al riguardo e, pur nel silenzio della legge, deve ritenersi che gli competa anche l'apprezzamento circa il rapporto tra il programma di recupero, in corso o progettato, e la misura della custodia cautelare in carcere, quanto alla compatibilità o meno dello svolgimento di quel programma con la misura detentiva carceraria, richiedendosi pur sempre dalla norma che si accerti che "l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato". Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, la misura della custodia cautelare in carcere è sostituita con quella degli arresti domiciliari se l'indagato, tossicodipendente o alcoldipendente, "intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata...". A tal fine, l'indagato deve allegare all'istanza "certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata..., attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico". La sostituzione è, peraltro, disposta "sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" ed il giudice, "quando si procede per i delitti di cui agli artt. 628 c.p., comma 3, o art. 629 c.p., comma 2, e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale".
La custodia cautelare in carcere va, poi, disposta o ripristinata, ai sensi del terzo comma dello stesso disposto normativo, ove il giudice accerti che l'indagato "ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che... non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione". Alla stregua di tanto, dunque, è innanzitutto necessario che alla istanza dell'indagato venga allegata la suindicata documentazione (che non ammette equipollenti o accertamenti sostituivi: Cass., Sez. I, n. 2935/1998, rie. Regia,, s.m. in CED, Rv. 210874), dalla quale deve comunque evincersi, oltre al certificato stato di tossicodipendenza, la serietà e congruità del programma di riabilitazione proposto;
che se questo si accerti essere del tutto inadeguato, generico o non personalizzato, legittimamente il giudice del merito disattende la richiesta (Cass., Sez. II, n. 43208/2004, ric. Ponzini, s.m. in CED, Rv. 230107). Nella specie, all'espresso divisamente i giudici del merito sono pervenuti rilevando che "non è... documentato l'attuale stato di tossicodipendenza del IS", che "già nell'interrogatorio di garanzia dichiarò di non essere tossicodipendente"; che la prodotta certificazione si limitava ad attestare che egli "è conosciuto in questo servizio per una dipendenza da oppiacei";
che, quanto al "programma di riabilitazione asseritamente in corso, la certificazione prodotta (era) priva di qualsivoglia indicazione in merito al farmaco sostitutivo eventualmente prescritto, al dosaggio dello stesso, ed alla frequenza degli esami per la ricerca dei cataboliti orinari e dei colloqui con gli operatori dell'equipe (non meglio indicati in relazione alle singole figure professionali) ed alla fase in cui esso si trova (nemmeno essendo dato sapere, al di là delle affermazioni contenute nell'atto di appello, evidentemente costituenti scienza personale del difensore, quando detto programma abbia avuto inizio) con particolare sguardo alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla interruzione dello stesso".
Alla stregua di tanto, non illogicamente i giudici del merito hanno ritenuto la non comprovata sussistenza dei presupposti di legge per la applicabilità del citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, e tale argomentare si sottrae anche a rinvenibili vizi di violazione di legge.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1-bis. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007