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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2692/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249003839478000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5124/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 9003839478/000, notificata in data 06/02/2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Parte ricorrente deduce che l'intimazione opposta richiede il pagamento della cartella n. 094 2013
0026564039001, presumibilmente notificata il 21/12/2013, ma la cartella risulta compresa tra i debiti che andavano stralciati d'ufficio entro il 31/03/2023 per effetto della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio
2023), che ha previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Quindi censura, in ogni caso, l'intimazione in quanto, contenendo la richiesta di pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio, con termine prescrizionale di 5 anni, la pretesa si è prescritta in data 21.01.2019, ferma restando, comunque, l'omessa notifica della cartella in data 21.12.2013.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che l'eccezione riferita all'annullamento automatico è destituita di fondamento, tenuto conto che il comma 222 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 prevede che le pretese automaticamente annullate siano “ risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”, dunque non anche i carichi affidati all'Agente della
Riscossione da Enti impositori diversi da quelli statali.
Inoltre la resistente Agenzia, con riferimento alla censura sull'omessa notifica della cartella, rappresenta che l'atto è stato correttamente notificato in data 21.12.2013, per come risulta dalla produzione del referto di notificazione;
eccepisce, quindi, non essere maturato il termine prescrizionale decennale in dipendenza della sopravvenuta normativa emergenziale.
Ha presentato memorie parte ricorrente, controeccependo che non sia stata provata la regolare notifica della cartella, in difetto della produzione della comunicazione di avvenuto deposito del plico (CAD).
Inoltre il ricorrente controeccepisce, rispetto alla prescrizione: a) che la cartella del 2013, anche qualora fosse stata regolarmente notificata, risultava prescritta nel 2018, ancor prima dell'inizio del periodo pandemico;
b) che, in ogni caso, il carico preteso non rientrava nelle previsioni della normativa emergenziale, atteso che il co. 4 bis dell'art 68 del D.L. n. 18/2020 (introdotto dal D.L. n. 41/2021) disponeva la proroga dei termini di decadenza e prescrizione “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione”
(dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), per cui la cartella in questione fuoriesce dal termine per come specificato.
Inoltre il ricorrente deduce, comunque, la prescrizione quinquennale per i diritti camerali.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' assorbente la maturata prescrizione della pretesa, tenuto conto che la stessa si prescrive, ad avviso della Corte, in cinque anni: il diritto camerale, infatti, è assimilabile ai tributi con cadenza periodica e senza necessità di valutazione annuale autonoma per ogni anno d'imposta, con applicazione, quindi, ex art. 2948 c.c - n. 4, del termine prescrizionale quinquennale (sul punto parte ricorrente ha fatto pertinente richiamo alla recente Cass. n. 12982/2025).
Ne deriva, perciò, che, indipendentemente dalla verifica della regolarità della notifica della cartella, il termine prescrizionale quinquennale è ampiamente maturato alla data di notifica dell'intimazione opposta, pur tenendo conto della successiva (alla maturazione del termine prescrizionale) sopravvenienza della normativa emergenziale (e indipendentemente dalla verifica della comunque contestata applicabilità temporale, da parte del ricorrente, della stessa alla fattispecie in esame).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2692/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249003839478000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5124/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 9003839478/000, notificata in data 06/02/2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Parte ricorrente deduce che l'intimazione opposta richiede il pagamento della cartella n. 094 2013
0026564039001, presumibilmente notificata il 21/12/2013, ma la cartella risulta compresa tra i debiti che andavano stralciati d'ufficio entro il 31/03/2023 per effetto della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio
2023), che ha previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Quindi censura, in ogni caso, l'intimazione in quanto, contenendo la richiesta di pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio, con termine prescrizionale di 5 anni, la pretesa si è prescritta in data 21.01.2019, ferma restando, comunque, l'omessa notifica della cartella in data 21.12.2013.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo che l'eccezione riferita all'annullamento automatico è destituita di fondamento, tenuto conto che il comma 222 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 prevede che le pretese automaticamente annullate siano “ risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”, dunque non anche i carichi affidati all'Agente della
Riscossione da Enti impositori diversi da quelli statali.
Inoltre la resistente Agenzia, con riferimento alla censura sull'omessa notifica della cartella, rappresenta che l'atto è stato correttamente notificato in data 21.12.2013, per come risulta dalla produzione del referto di notificazione;
eccepisce, quindi, non essere maturato il termine prescrizionale decennale in dipendenza della sopravvenuta normativa emergenziale.
Ha presentato memorie parte ricorrente, controeccependo che non sia stata provata la regolare notifica della cartella, in difetto della produzione della comunicazione di avvenuto deposito del plico (CAD).
Inoltre il ricorrente controeccepisce, rispetto alla prescrizione: a) che la cartella del 2013, anche qualora fosse stata regolarmente notificata, risultava prescritta nel 2018, ancor prima dell'inizio del periodo pandemico;
b) che, in ogni caso, il carico preteso non rientrava nelle previsioni della normativa emergenziale, atteso che il co. 4 bis dell'art 68 del D.L. n. 18/2020 (introdotto dal D.L. n. 41/2021) disponeva la proroga dei termini di decadenza e prescrizione “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione”
(dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), per cui la cartella in questione fuoriesce dal termine per come specificato.
Inoltre il ricorrente deduce, comunque, la prescrizione quinquennale per i diritti camerali.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' assorbente la maturata prescrizione della pretesa, tenuto conto che la stessa si prescrive, ad avviso della Corte, in cinque anni: il diritto camerale, infatti, è assimilabile ai tributi con cadenza periodica e senza necessità di valutazione annuale autonoma per ogni anno d'imposta, con applicazione, quindi, ex art. 2948 c.c - n. 4, del termine prescrizionale quinquennale (sul punto parte ricorrente ha fatto pertinente richiamo alla recente Cass. n. 12982/2025).
Ne deriva, perciò, che, indipendentemente dalla verifica della regolarità della notifica della cartella, il termine prescrizionale quinquennale è ampiamente maturato alla data di notifica dell'intimazione opposta, pur tenendo conto della successiva (alla maturazione del termine prescrizionale) sopravvenienza della normativa emergenziale (e indipendentemente dalla verifica della comunque contestata applicabilità temporale, da parte del ricorrente, della stessa alla fattispecie in esame).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.