Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 526
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Tardività del ricorso

    La Corte condivide l'argomentazione dell'Ufficio, dichiarando i ricorsi inammissibili perché tardivi, dato che gli avvisi sono stati notificati il 21.11.2024 e i ricorsi presentati rispettivamente il 17.02.2025 e 21.02.2025.

  • Accolto
    Inapplicabilità dell'accertamento con adesione

    La Corte condivide l'argomentazione dell'Ufficio, ritenendo ravvisabili attività meramente liquidative e non margini di discussione e confronto, con conseguente inapplicabilità dell'accertamento con adesione e della relativa sospensione dei termini.

  • Accolto
    Tardività del ricorso

    La Corte condivide l'argomentazione dell'Ufficio, dichiarando i ricorsi inammissibili perché tardivi, dato che gli avvisi sono stati notificati il 21.11.2024 e i ricorsi presentati rispettivamente il 17.02.2025 e 21.02.2025.

  • Accolto
    Inapplicabilità dell'accertamento con adesione

    La Corte condivide l'argomentazione dell'Ufficio, ritenendo ravvisabili attività meramente liquidative e non margini di discussione e confronto, con conseguente inapplicabilità dell'accertamento con adesione e della relativa sospensione dei termini.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 526
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 526
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo