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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 526/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente e Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1272/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022/005/SC/000002735/0/002 REGISTRO 2022
- sul ricorso n. 1273/2025 depositato il 13/03/2025 proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/005/SC/000002735/0/002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3947/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SR e Ricorrente_2 SR hanno impugnato, rispettivamente, gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro n. 2022/005/5C/000002735/0/002 e n. 2022/005/SC/00000/0/003, emessi entrambi da Agenzia delle Entrate DP I di Milano, concernenti la tassazione della sentenza 2735/22 pronunciata dal Tar Lombardia.
Preliminarmente, i ricorrenti censuravano il comportamento dell'Ufficio, il quale, attraverso la riqualificazione della richiesta di accertamento con adesione in istanza di autotutela, aveva causato la tardività dei ricorsi riuniti, proposti dai coobbligati Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
Nel merito lamentavano un'erronea determinazione del quantum delle pretese avanzate dall'Ufficio, attesa la stipula, intervenuta successivamente alla sentenza del Tar, e durante la pendenza del giudizio avanti al
Consiglio di Stato, di un atto denominato ”protocollo di intesa procedimentale”.
Secondo questo nuovo atto, a tutti gli effetti una transazione, ai fini dell'imposta di registro andava tassato solo le somme effettivamente versate e ricevute.
Per i ricorrenti il titolo per il quale era stata liquidata l'imposta in base alla sentenza del Tar era pertanto superato, perché dalla transazione emergeva che la nuova somma da pagare era di € 794.591,46, e l'imposta di registro di € 23.837,74 (3% di 794.591,46).
Si costituiva l'Ufficio eccependo l'inammissibilità dei ricorsi per tardività.
Nel merito riteneva infondata l'eccezione riguardante la violazione del divieto di doppia imposizione, e ciò perché l'Ufficio aveva soltanto liquidato l'imposta dovuta in base alle statuizioni contenute nella sentenza del TAR, procedendo all'applicazione del 3% sulla condanna al pagamento di euro 4.448.628,00.
Pure infondata era l'eccezione di erronea determinazione del quantum, posto che il “protocollo di intesa procedimentale” non può superare quanto stabilito dalla sentenza del TAR. Infatti, ai fini della equiparazione della transazione giudiziale alla predetta sentenza, era necessaria la partecipazione dell'Amministrazione dello Stato, espressamente richiesta dalla norma: “alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato
“ (art. 37,1° comma, dpr n. 131/86).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili perché tardivi. Gli avvisi di liquidazione sono stati notificati entrambi il 21.11.2024, mentre i ricorsi risultano presentati in data 17.02.2025 da Ricorrente_1 ed in data 21.02.2025 da Ricorrente_2, comunque oltre il termine di giorni 60.
Va condivisa l'argomentazione sostenuta dall'Ufficio nelle controdeduzioni secondo la quale non era possibile nel caso in esame utilizzare l'istituto dell'accertamento con adesione, attesa la mancanza di attività di accertamento. Nella fattispecie, infatti, sono ravvisabili attività meramente liquidative, non vi sono margini di discussione e confronto;
la procedura era stata avviata a seguito della verifica dell'omesso versamento di somme da parte degli obbligati. La non applicabilità dell'istituto dell'accertamento con adesione comporta anche l'inapplicabilità della sospensione di novanta giorni per la presentazione del ricorso.
Gli altri motivi sono assorbiti.
Le spese si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte
dichiara inammissibile i ricorsi. Spese a a carico dei soccombenti che si liquidano in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Milano, 21.10.2025
Il presidente-rel.
AL IE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente e Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1272/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022/005/SC/000002735/0/002 REGISTRO 2022
- sul ricorso n. 1273/2025 depositato il 13/03/2025 proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/005/SC/000002735/0/002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3947/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SR e Ricorrente_2 SR hanno impugnato, rispettivamente, gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro n. 2022/005/5C/000002735/0/002 e n. 2022/005/SC/00000/0/003, emessi entrambi da Agenzia delle Entrate DP I di Milano, concernenti la tassazione della sentenza 2735/22 pronunciata dal Tar Lombardia.
Preliminarmente, i ricorrenti censuravano il comportamento dell'Ufficio, il quale, attraverso la riqualificazione della richiesta di accertamento con adesione in istanza di autotutela, aveva causato la tardività dei ricorsi riuniti, proposti dai coobbligati Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
Nel merito lamentavano un'erronea determinazione del quantum delle pretese avanzate dall'Ufficio, attesa la stipula, intervenuta successivamente alla sentenza del Tar, e durante la pendenza del giudizio avanti al
Consiglio di Stato, di un atto denominato ”protocollo di intesa procedimentale”.
Secondo questo nuovo atto, a tutti gli effetti una transazione, ai fini dell'imposta di registro andava tassato solo le somme effettivamente versate e ricevute.
Per i ricorrenti il titolo per il quale era stata liquidata l'imposta in base alla sentenza del Tar era pertanto superato, perché dalla transazione emergeva che la nuova somma da pagare era di € 794.591,46, e l'imposta di registro di € 23.837,74 (3% di 794.591,46).
Si costituiva l'Ufficio eccependo l'inammissibilità dei ricorsi per tardività.
Nel merito riteneva infondata l'eccezione riguardante la violazione del divieto di doppia imposizione, e ciò perché l'Ufficio aveva soltanto liquidato l'imposta dovuta in base alle statuizioni contenute nella sentenza del TAR, procedendo all'applicazione del 3% sulla condanna al pagamento di euro 4.448.628,00.
Pure infondata era l'eccezione di erronea determinazione del quantum, posto che il “protocollo di intesa procedimentale” non può superare quanto stabilito dalla sentenza del TAR. Infatti, ai fini della equiparazione della transazione giudiziale alla predetta sentenza, era necessaria la partecipazione dell'Amministrazione dello Stato, espressamente richiesta dalla norma: “alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato
“ (art. 37,1° comma, dpr n. 131/86).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili perché tardivi. Gli avvisi di liquidazione sono stati notificati entrambi il 21.11.2024, mentre i ricorsi risultano presentati in data 17.02.2025 da Ricorrente_1 ed in data 21.02.2025 da Ricorrente_2, comunque oltre il termine di giorni 60.
Va condivisa l'argomentazione sostenuta dall'Ufficio nelle controdeduzioni secondo la quale non era possibile nel caso in esame utilizzare l'istituto dell'accertamento con adesione, attesa la mancanza di attività di accertamento. Nella fattispecie, infatti, sono ravvisabili attività meramente liquidative, non vi sono margini di discussione e confronto;
la procedura era stata avviata a seguito della verifica dell'omesso versamento di somme da parte degli obbligati. La non applicabilità dell'istituto dell'accertamento con adesione comporta anche l'inapplicabilità della sospensione di novanta giorni per la presentazione del ricorso.
Gli altri motivi sono assorbiti.
Le spese si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte
dichiara inammissibile i ricorsi. Spese a a carico dei soccombenti che si liquidano in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Milano, 21.10.2025
Il presidente-rel.
AL IE