Art. 5.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'interno occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'interno occorrenti per l'attuazione della presente legge.