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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/08/2025, n. 12079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12079 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. 15569/2020 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. AU EL - Presidente
Dott. AU FA - Giudice rel.
Dott. Stefania Garrisi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15569 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 dicembre 2024
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...] C.F._1
RA RO n. 64 e nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
IO US TI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Properzio
27;
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e difeso Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Giorgio Mannucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Tivoli in via di
Villa Braschi n. 79/A;
1 nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_4 C.F._4 dall'avv. Valentina Gori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Tor
Vergata n.283
- opponenti
E
con sede legale e Direzione Generale in Milano (MI) Piazza Gae Aulenti 3 – Controparte_1
Tower A – Codice Fiscale e P. IVA n. rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Veroni P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via D. Chelini n. 5;
- opposta
E
(già , con sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. Controparte_2 Controparte_2
63, (P.IVA , e per essa - rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2 Controparte_3
US LO ed elettivamente domiciliata in ROMA Viale Giulio cesare n.2.;
con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, (P.IVA Controparte_4
), e per essa quale mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3 CP_5
LE FE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Luigi Lilio n. 95,
- intervenute nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'11 dicembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenendo in giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, Parte_4 Controparte_1 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 25614/2029, emesso dal Tribunale in 28 dicembre
2019, al fine di sentir: “In via preliminare, … ove richiesta dalla ci si oppone sin da ora alla CP_6 concessione della provvisoria esecutività nei confronti degli opponenti;
1) Dichiarare la nullità dell'intero contratto di fideiussione omnibus del 06/12/2017, della fideiussione del 20/05/2016 e della fideiussione rilasciata dal solo sig. del 02/01/2018 e/o di ogni altro contratto Parte_1
2 di fideiussione o in subordine la nullità delle clausole n. 5, per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/90 e del D.Lgs. 206/2005; 2) Dichiarare l'avvenuta decadenza della banca dall'agire nei confronti dei fideiussori per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.;
3) In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai contratti di conto corrente n. 104257334, di apertura di credito e degli altri contratti collegati al conto corrente nonché dei contratti di finanziamento del n. 4919582 del 20/05/2016 e n. 7895215 del 09/05/2018 e conseguentemente dichiarare i fideiussori obbligati al pagamento delle somme dovute dal debitore principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più dovute per estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per altre causali;
4) Respingere integralmente la domanda della banca dato atto della contestazione integrale del credito e dei saldi del conto corrente e del contratto di finanziamento da parte degli opponenti, accertata la violazione dell'art. 634 c.p.c. non avendo la banca prodotto in sede monitoria documenti idonei a comprovare la sussistenza dei crediti e la violazione dell'onere della prova per insufficiente documentazione prodotta dalla banca in corso di giudizio volta a comprovare sia la sussistenza dei contratti sia
l'ammontare del debito affermato;
5) In subordine dichiarare la nullità della clausola del contratto di conto corrente prevedente l'applicazione delle CMS, della loro. capitalizzazione nonché della capitalizzazione delle spese, delle Commissioni Disponibilità Fondi e delle CIV stornandole dal preteso credito della banca derivante da contratto di conto corrente e/o dai contratti collegati;
6) dichiarare l'illegittima applicazione dell'anatocismo sugli interessi, nonché delle commissioni di disponibilità fondi e delle CIV, stornandoli dal preteso credito della banca derivante dal contratto di conto corrente e/o dai contratti collegati;
8) In ulteriore subordine dichiarare illegittima ed arbitraria l'applicazione dello jus variandi intervenuto in corso di causa per difetto del giustificato motivo deducendo le relative somme dal preteso credito della banca derivante dal contratto di conto corrente e/o dai contratti collegati;
9) dichiarata la nullità delle clausole del contratto di finanziamento n. 4919582 del 20/05/2016 e n. 7895215 del 09/05/2018, per l'insufficienza delle clausole predisposte ai fini della corretta e precisa determinazione del piano di ammortamento, dell'ammontare delle rate sia per capitale che per interessi, per violazione degli artt. 1346 e 1418
c.c. nonché delle norme sulla trasparenza previste dagli artt. 116 e 117 4°, 6°, 7° ed 8° co. TUB, della delibera CICR 4/3/2003 e della Circolare n. 229/99 nonché delle Circolari 24/5/92 e 20/5/96 della Banca d'Italia dichiarare dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 117 7° co. TUB anziché di quelli applicati decurtando la differenza da quelli pretesi dalla banca;
10) dichiarare che la previsione di un piano di ammortamento alla francese senza l'indicazione del regime di capitalizzazione composta praticata costituisce violazione dell'art. 1283 c.c. e 120 TUB nonché
3 degli arti. 1325-1346 e 1318 c.c. e dell'art. 117 4° co. TUB;
di conseguenza dichiarare la nullità degli interessi applicati e disporre la sostituzione degli stessi o col tasso previsto dall'art. 117 7° co. TUB o dal TAN dichiarato in contratto secondo un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice da disporsi mediante idonea CTU;
11) In subordine dichiarare la nullità della clausola 1.4 del contratto di finanziamento ai sensi degli artt. 116, 117 4°, 6°, 7° e 8° co. TUB per violazione delle norme sulla trasparenza previste dalla delibera CICR 4/3/2003 e 229/99, ovvero perché costituente pratica commerciale ingannevole con conseguente applicazione nell'un caso e nell'altro del tasso di interesse previsto dall'art. 117 7° co. TUB ovvero ai sensi dell'art.
1337 c.c. del TAN effettivamente convenuto ed indicato in contratto anziché di quello applicato;
12)
In ogni caso accertare che la banca convenuta ha incassato somme, non conteggiate nelle richieste monitorie, in virtù dei pegni e dei fondi assicurativi di accumulo rilasciati al gruppo dai CP_1 fideiussori e per l'effetto, nella denegata ipotesi in cui siano dichiarate valide le fideiussioni contestate, rideterminare l'effettivo debito degli opponenti 13) in subordine, ove dichiarata
l'invalidità delle fideiussioni prestate, per i motivi espressi nel presente atto, condannare la banca alla refusione degli importi relativi ai pegni prestati e ai piani d'accumulo assicurativi. 15) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui siano dichiarate valide le fideiussioni contestate, in considerazione delle eccezioni formulate e delle domande giudiziali promosse, accertare il saldo dovuto dai fideiussori. 16) Con vittoria di spese …da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto, in data 17 gennaio 2020, la notificazione del decreto opposto, con il quale era stato ingiunto loro, e alla e alla il Parte_5 Parte_6 pagamento nei confronti della della somma di euro 272.958,13, oltre interessi e Controparte_1 spese, a titolo di saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. 104257334, di salso debitorio residuo dei mutui chirografari nn. 4919582 e 7895215.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano la nullità delle fideiussioni rilasciate da parte loro in favore e nell'interesse della in quanto recanti clausole conformi al Controparte_1 CP_7 modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 e la decadenza del diritto della Banca di agire nei loro confronti, ricorrendo il presupposto previsto dall'art. 1957 c.c.
Deducevano poi il difetto di prova della fondatezza della pretesa creditoria della Banca nei loro confronti: segnatamente, si dolevano, relativamente al rapporto di conto corrente sopracitato, dell'applicazione da parte della banca di interessi usurari e anatocistici e dell'applicazione di un
TAEG superiore a quello dichiarato nel contratto di finanziamento.
Si costituiva in giudizio la affermando, con riguardo ai motivi di opposizione Controparte_1 proposti, la natura autonoma delle garanzie da loro prestate in suo favore, con la conseguenza che
4 gli stessi non fossero legittimati ad opporre nei suoi confronti eccezioni inerenti al rapporto principale;
negava poi la sussistenza del profilo di invalidità delle garanzie, dedotto dagli opponenti, sul presupposto della conformità dei contratti al modello ABI, sottoposto al vaglio della Banca
d'Italia, e comunque affermava il difetto di prova delle allegazioni poste a sostegno dell'eccezione.
Quanto all'eccezione di decadenza, sollevata con riferimento al disposto dell'1957 c.c., deduceva che i garanti avessero sottoscritto clausole derogatorie del termine previsto dalla disposizione richiamata e che comunque l'applicazione della disposizione non fosse invocabile da parte del garante autonomo.
Quanto al profilo della prova della fondatezza della sua pretesa, affermava che il decreto fosse stato legittimamente emesso sulla base alla produzione documentale.
Così concludeva: “… rigettare l'opposizione … questo integralmente confermando. In via subordinata e salvo gravame, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare nel merito le parti opponenti al pagamento in favore di in via solidale tra loro degli importi CP_1 massimi garantiti meglio indicati nel decreto ingiuntivo opposto o in altri ritenuti di giustizia oltre interessi legali successivi al 22/10/2019 fino al soddisfo. Con rivalsa di spese …”.
Con ordinanza depositata in data 11 giugno 2020, era concessa la provvisoria esecutiva al decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa depositata in data 16 giugno 2021, si costituiva in giudizio Controparte_2 qualificandosi quale cessionaria del credito, facendo proprie le difese dell'opposta.
[...]
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 25 febbraio 2022, si costituiva in giudizio e Controparte_4 per essa quale mandataria affermandosi titolare delle ragioni di credito di CP_5 CP_1 in forza di un'operazione di cartolarizzazione di crediti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
[...] del 18 novembre 2021; facendo proprie le allegazione dell'opposta, la parte intervenuta precisava le conclusioni nei seguenti termini: “….rigettare la opposizione proposta dai SI.ri , Parte_1
, e avverso il decreto ingiuntivo … questo Parte_2 Parte_3 Parte_4 integralmente confermando. In via subordinata e salvo gravame, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare nel merito le parti opponenti al pagamento in favore di in CP_1 via solidale tra loro degli importi massimi garantiti meglio indicati nel decreto ingiuntivo opposto
o in altri ritenuti di giustizia oltre interessi legali successivi al 22/10/2019 fino al soddisfo”.
Le parti opponenti integravano le conclusioni, come segue: “In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva e del diritto sostanziale avanzato delle società intervenute nel processo: - - in quanto le società non hanno prodotto i documenti Controparte_2 Controparte_4
(contratti di cessione e ulteriori adempimenti di legge) attestanti il diritto ceduto e la loro legittimazione attiva e in quanto si disconosce il diritto di credito asseritamente vantato”.
5 Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza dell'11 dicembre 2024, che si svolgeva nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice istruttore rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le repliche.
*********
L'opposizione è infondata e non merita pertanto accoglimento.
Occorre preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione all'intervento di Controparte_2 non avendo neppure la parte intervenuta allegato di avere acquisito la posizione creditoria
[...] per cui è causa, essendo menzionato nella comparsa depositata ex art. 111 c.p.c. altro debitore ceduto, cosicché ragionevolmente l'intervento della società in giudizio debba intendersi frutto di un errore. In ogni caso, la parte intervenuta ha omesso di fornire prova della sua legittimazione, essendosi limitata a produrre in atti il solo estratto della Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 sul quale è data pubblicità dell'operazione di acquisto di crediti in blocco da parte di Controparte_1 senza documentare in alcun modo che le posizioni per cui è causa rientrassero tra quelle oggetto della cessione.
Va invece rilevato che l'intervenuta , qualificatasi anch'essa cessionaria del credito, CP_4 ha documentato l'acquisita titolarità di esso all'atto della sua costituzione in giudizio producendo in atti la Gazzetta Ufficiale nella quale era stata pubblicata la cessione, sulla quale compariva anche l'indirizzo del sito sul quale verificare che il posizione per cui è causa fosse compresa nell'ambito dei crediti ceduti e ha comunque integrato la produzione su espressa sollecitazione del giudice istruttore, producendo in atti dichiarazione dell'avvenuta cessione in suo favore sottoscritta da con la conseguenza che l'intervento della parte in giudizio debba dichiararsi ammissibile. CP_1
Nel merito, si osserva che la ricorrente per ingiunzione ha agito nei confronti della CP_7 della (entrambe ingiunte non opponenti) e sugli opponenti, in ragione e nei Parte_6 limiti delle garanzie da loro prestate, in relazione al credito derivante dai saldi debitori dei rapporti di conto corrente e di finanziamento citati.
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, gli opponenti, in primo luogo, hanno dedotto la nullità (totale) delle fideiussioni stipulate (nella specie, il 20 maggio 2016, il 6 dicembre 2017 ed il 2 gennaio 2018), per violazione della normativa antitrust
L'eccezione è stata fondata sul presupposto di fatto che il contenuto delle scritture costituenti il titolo della garanzia fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione
Bancaria italiana, nei confronti del quale la Banca d'Italia aveva avviato un'istruttoria conclusasi
6 con l'emissione del provvedimento n. 55 del 2005: con esso la Banca d'Italia, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Si ha riguardo, quindi, nel dettaglio, alle clausole di cui: all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla
Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”; all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Sennonché, nel caso di specie, difetta il presupposto di fatto per ritenere tutti e tre i contratti di fideiussione affetti da nullità (totale od anche parziale, limitatamente alle clausole asseritamente conformi allo schema), sussistendo significative differenze tra il contenuto di essi e il modello predisposto dall'ABI, per il fatto che la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. è stata limitata, nel caso di specie, al decorso di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Non ricorrendo, pertanto, la supposta identità tra il contenuto delle scritture sottoscritte dalle parti e quello dello schema predisposto dall'ABI, non può pertanto che ritenersi l'insussistenza del dedotto profilo di nullità dei contratti.
Gli opponenti hanno poi sollevato plurime eccezioni con riferimento al rapporto di conto corrente n.
104257334: segnatamente, in primo luogo, hanno allegato il difetto di prova del credito per inidoneità della produzione documentale operata: sennonché la doglianza infondata avendo la assolto all'onere di produrre gli estratti integrali del rapporto. In secondo luogo, hanno CP_6 dedotto l'usurarietà delle condizioni convenute nel contratto di conto corrente: ma la doglianza è stata sollevata in modo del tutto generico, senza indicazione neppure dei tassi convenuti e di quelli soglia in ipotesi superati e comunque la sua fondatezza non trova riscontro;
del pari generica l'eccezione di nullità sollevata con riferimento alla pattuizione di commissioni non previste in contratto in modo determinato, neppure compiutamente individuate e di interessi anatocistici.
Quanto alla variazione delle condizioni pattuite in seno peggiorativo, la ha contestato CP_6
7 analiticamente la circostanza, allegando che le variazioni intervenute fossero state sempre migliorative per la correntista.
Del pari priva di riscontro la fondatezza delle eccezioni sollevate con riferimento ai rapporti di finanziamento: gli opponenti hanno dedotto l'indeterminatezza delle condizioni convenute, assumendo che non fosse stato adeguatamente definito nei contratti il criterio di calcolo del tasso di interesse allorché l'allegazione non trova riscontro nell'esame di essi.
Gli opponenti hanno altresì sostenuto che dall'analisi dei contratti di mutuo fosse emerso che le parti avessero convenuto un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese, non anche che tale previsione implicasse un aumento dell'importo degli interessi dovuti (in virtù del regime composto della capitalizzazione degli interessi passivi), e quindi l'applicazione di un tasso annuo effettivo superiore a quello pattuito ed esorbitante i limiti stabiliti dalla normativa anti-usura; pertanto, ha chiesto accertarsi la nullità del contratto anche in relazione a tali profili.
Sul punto, si richiama l'orientamento assunto di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza
Cass. Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sulla questione di diritto concernente “l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del
Tasso Annuo Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese”; la
Corte è stata in particolare richiesta di valutare se tale carenza di espressa previsione negoziale potesse comportare l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità del contratto, in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché per violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b..
Nella motivazione della sentenza - che si richiama in quanto condivisibile – la Corte ha dapprima riepilogato: che l'ammortamento alla francese è “caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
l'ammontare della quota interessi”; che “i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa”; che “il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la
8 progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
In ordine al quesito specifico se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comportasse la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., la Corte ha poi sostenuto che fosse agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenesse le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse, dovendosi ritenere che, convenuti tali elementi, la misura degli importi dovuti discendesse matematicamente dall'applicazione dei criteri pattuiti.
La Corte ha poi chiarito che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende …da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”. Ha quindi concluso nel senso che
“In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”.
In linea con tale orientamento deve quindi affermarsi l'infondatezza delle doglianze degli opponenti, anche sotto tali profili.
Infine, gli opponenti hanno eccepito la nullità dei contratti costitutivi dei rapporti per cui è causa sostenendo che in essi fosse stato indicato un Taeg inferiore a quello effettivo;
ma, sul punto, si richiama in quanto condivisibile, l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, secondo il quale “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. (Cass. sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
9 Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
In ragione della soccombenza, si dispone, infine condanna degli opponenti al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'opposta nella misura di euro 4.180 e nei confronti della intervenuta di euro 7.088, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella CP_4 misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dispone, infine, compensazione delle spese tra le parti opponenti e l'intervenuta
[...]
Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e per effetto conferma il decreto opposto;
- dichiara l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di Controparte_2
-condanna gli opponenti al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'opposta nella misura di euro 4.180 e nei confronti dell'opposta e di euro 7.088 in favore dell'intervenuta per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CP_4
IVA e CPA come per legge
- dispone la compensazione delle spese tra le parti opponenti e l'intervenuta . Controparte_2
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Giudice est.
AU FA
Il Presidente
AU EL
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. AU EL - Presidente
Dott. AU FA - Giudice rel.
Dott. Stefania Garrisi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15569 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 dicembre 2024
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...] C.F._1
RA RO n. 64 e nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
IO US TI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Properzio
27;
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e difeso Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Giorgio Mannucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Tivoli in via di
Villa Braschi n. 79/A;
1 nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_4 C.F._4 dall'avv. Valentina Gori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Tor
Vergata n.283
- opponenti
E
con sede legale e Direzione Generale in Milano (MI) Piazza Gae Aulenti 3 – Controparte_1
Tower A – Codice Fiscale e P. IVA n. rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Veroni P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via D. Chelini n. 5;
- opposta
E
(già , con sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. Controparte_2 Controparte_2
63, (P.IVA , e per essa - rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2 Controparte_3
US LO ed elettivamente domiciliata in ROMA Viale Giulio cesare n.2.;
con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, (P.IVA Controparte_4
), e per essa quale mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3 CP_5
LE FE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Luigi Lilio n. 95,
- intervenute nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'11 dicembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenendo in giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, Parte_4 Controparte_1 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 25614/2029, emesso dal Tribunale in 28 dicembre
2019, al fine di sentir: “In via preliminare, … ove richiesta dalla ci si oppone sin da ora alla CP_6 concessione della provvisoria esecutività nei confronti degli opponenti;
1) Dichiarare la nullità dell'intero contratto di fideiussione omnibus del 06/12/2017, della fideiussione del 20/05/2016 e della fideiussione rilasciata dal solo sig. del 02/01/2018 e/o di ogni altro contratto Parte_1
2 di fideiussione o in subordine la nullità delle clausole n. 5, per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/90 e del D.Lgs. 206/2005; 2) Dichiarare l'avvenuta decadenza della banca dall'agire nei confronti dei fideiussori per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.;
3) In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai contratti di conto corrente n. 104257334, di apertura di credito e degli altri contratti collegati al conto corrente nonché dei contratti di finanziamento del n. 4919582 del 20/05/2016 e n. 7895215 del 09/05/2018 e conseguentemente dichiarare i fideiussori obbligati al pagamento delle somme dovute dal debitore principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più dovute per estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per altre causali;
4) Respingere integralmente la domanda della banca dato atto della contestazione integrale del credito e dei saldi del conto corrente e del contratto di finanziamento da parte degli opponenti, accertata la violazione dell'art. 634 c.p.c. non avendo la banca prodotto in sede monitoria documenti idonei a comprovare la sussistenza dei crediti e la violazione dell'onere della prova per insufficiente documentazione prodotta dalla banca in corso di giudizio volta a comprovare sia la sussistenza dei contratti sia
l'ammontare del debito affermato;
5) In subordine dichiarare la nullità della clausola del contratto di conto corrente prevedente l'applicazione delle CMS, della loro. capitalizzazione nonché della capitalizzazione delle spese, delle Commissioni Disponibilità Fondi e delle CIV stornandole dal preteso credito della banca derivante da contratto di conto corrente e/o dai contratti collegati;
6) dichiarare l'illegittima applicazione dell'anatocismo sugli interessi, nonché delle commissioni di disponibilità fondi e delle CIV, stornandoli dal preteso credito della banca derivante dal contratto di conto corrente e/o dai contratti collegati;
8) In ulteriore subordine dichiarare illegittima ed arbitraria l'applicazione dello jus variandi intervenuto in corso di causa per difetto del giustificato motivo deducendo le relative somme dal preteso credito della banca derivante dal contratto di conto corrente e/o dai contratti collegati;
9) dichiarata la nullità delle clausole del contratto di finanziamento n. 4919582 del 20/05/2016 e n. 7895215 del 09/05/2018, per l'insufficienza delle clausole predisposte ai fini della corretta e precisa determinazione del piano di ammortamento, dell'ammontare delle rate sia per capitale che per interessi, per violazione degli artt. 1346 e 1418
c.c. nonché delle norme sulla trasparenza previste dagli artt. 116 e 117 4°, 6°, 7° ed 8° co. TUB, della delibera CICR 4/3/2003 e della Circolare n. 229/99 nonché delle Circolari 24/5/92 e 20/5/96 della Banca d'Italia dichiarare dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 117 7° co. TUB anziché di quelli applicati decurtando la differenza da quelli pretesi dalla banca;
10) dichiarare che la previsione di un piano di ammortamento alla francese senza l'indicazione del regime di capitalizzazione composta praticata costituisce violazione dell'art. 1283 c.c. e 120 TUB nonché
3 degli arti. 1325-1346 e 1318 c.c. e dell'art. 117 4° co. TUB;
di conseguenza dichiarare la nullità degli interessi applicati e disporre la sostituzione degli stessi o col tasso previsto dall'art. 117 7° co. TUB o dal TAN dichiarato in contratto secondo un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice da disporsi mediante idonea CTU;
11) In subordine dichiarare la nullità della clausola 1.4 del contratto di finanziamento ai sensi degli artt. 116, 117 4°, 6°, 7° e 8° co. TUB per violazione delle norme sulla trasparenza previste dalla delibera CICR 4/3/2003 e 229/99, ovvero perché costituente pratica commerciale ingannevole con conseguente applicazione nell'un caso e nell'altro del tasso di interesse previsto dall'art. 117 7° co. TUB ovvero ai sensi dell'art.
1337 c.c. del TAN effettivamente convenuto ed indicato in contratto anziché di quello applicato;
12)
In ogni caso accertare che la banca convenuta ha incassato somme, non conteggiate nelle richieste monitorie, in virtù dei pegni e dei fondi assicurativi di accumulo rilasciati al gruppo dai CP_1 fideiussori e per l'effetto, nella denegata ipotesi in cui siano dichiarate valide le fideiussioni contestate, rideterminare l'effettivo debito degli opponenti 13) in subordine, ove dichiarata
l'invalidità delle fideiussioni prestate, per i motivi espressi nel presente atto, condannare la banca alla refusione degli importi relativi ai pegni prestati e ai piani d'accumulo assicurativi. 15) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui siano dichiarate valide le fideiussioni contestate, in considerazione delle eccezioni formulate e delle domande giudiziali promosse, accertare il saldo dovuto dai fideiussori. 16) Con vittoria di spese …da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto, in data 17 gennaio 2020, la notificazione del decreto opposto, con il quale era stato ingiunto loro, e alla e alla il Parte_5 Parte_6 pagamento nei confronti della della somma di euro 272.958,13, oltre interessi e Controparte_1 spese, a titolo di saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. 104257334, di salso debitorio residuo dei mutui chirografari nn. 4919582 e 7895215.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano la nullità delle fideiussioni rilasciate da parte loro in favore e nell'interesse della in quanto recanti clausole conformi al Controparte_1 CP_7 modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 e la decadenza del diritto della Banca di agire nei loro confronti, ricorrendo il presupposto previsto dall'art. 1957 c.c.
Deducevano poi il difetto di prova della fondatezza della pretesa creditoria della Banca nei loro confronti: segnatamente, si dolevano, relativamente al rapporto di conto corrente sopracitato, dell'applicazione da parte della banca di interessi usurari e anatocistici e dell'applicazione di un
TAEG superiore a quello dichiarato nel contratto di finanziamento.
Si costituiva in giudizio la affermando, con riguardo ai motivi di opposizione Controparte_1 proposti, la natura autonoma delle garanzie da loro prestate in suo favore, con la conseguenza che
4 gli stessi non fossero legittimati ad opporre nei suoi confronti eccezioni inerenti al rapporto principale;
negava poi la sussistenza del profilo di invalidità delle garanzie, dedotto dagli opponenti, sul presupposto della conformità dei contratti al modello ABI, sottoposto al vaglio della Banca
d'Italia, e comunque affermava il difetto di prova delle allegazioni poste a sostegno dell'eccezione.
Quanto all'eccezione di decadenza, sollevata con riferimento al disposto dell'1957 c.c., deduceva che i garanti avessero sottoscritto clausole derogatorie del termine previsto dalla disposizione richiamata e che comunque l'applicazione della disposizione non fosse invocabile da parte del garante autonomo.
Quanto al profilo della prova della fondatezza della sua pretesa, affermava che il decreto fosse stato legittimamente emesso sulla base alla produzione documentale.
Così concludeva: “… rigettare l'opposizione … questo integralmente confermando. In via subordinata e salvo gravame, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare nel merito le parti opponenti al pagamento in favore di in via solidale tra loro degli importi CP_1 massimi garantiti meglio indicati nel decreto ingiuntivo opposto o in altri ritenuti di giustizia oltre interessi legali successivi al 22/10/2019 fino al soddisfo. Con rivalsa di spese …”.
Con ordinanza depositata in data 11 giugno 2020, era concessa la provvisoria esecutiva al decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa depositata in data 16 giugno 2021, si costituiva in giudizio Controparte_2 qualificandosi quale cessionaria del credito, facendo proprie le difese dell'opposta.
[...]
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 25 febbraio 2022, si costituiva in giudizio e Controparte_4 per essa quale mandataria affermandosi titolare delle ragioni di credito di CP_5 CP_1 in forza di un'operazione di cartolarizzazione di crediti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
[...] del 18 novembre 2021; facendo proprie le allegazione dell'opposta, la parte intervenuta precisava le conclusioni nei seguenti termini: “….rigettare la opposizione proposta dai SI.ri , Parte_1
, e avverso il decreto ingiuntivo … questo Parte_2 Parte_3 Parte_4 integralmente confermando. In via subordinata e salvo gravame, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare nel merito le parti opponenti al pagamento in favore di in CP_1 via solidale tra loro degli importi massimi garantiti meglio indicati nel decreto ingiuntivo opposto
o in altri ritenuti di giustizia oltre interessi legali successivi al 22/10/2019 fino al soddisfo”.
Le parti opponenti integravano le conclusioni, come segue: “In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva e del diritto sostanziale avanzato delle società intervenute nel processo: - - in quanto le società non hanno prodotto i documenti Controparte_2 Controparte_4
(contratti di cessione e ulteriori adempimenti di legge) attestanti il diritto ceduto e la loro legittimazione attiva e in quanto si disconosce il diritto di credito asseritamente vantato”.
5 Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza dell'11 dicembre 2024, che si svolgeva nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice istruttore rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le repliche.
*********
L'opposizione è infondata e non merita pertanto accoglimento.
Occorre preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione all'intervento di Controparte_2 non avendo neppure la parte intervenuta allegato di avere acquisito la posizione creditoria
[...] per cui è causa, essendo menzionato nella comparsa depositata ex art. 111 c.p.c. altro debitore ceduto, cosicché ragionevolmente l'intervento della società in giudizio debba intendersi frutto di un errore. In ogni caso, la parte intervenuta ha omesso di fornire prova della sua legittimazione, essendosi limitata a produrre in atti il solo estratto della Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 sul quale è data pubblicità dell'operazione di acquisto di crediti in blocco da parte di Controparte_1 senza documentare in alcun modo che le posizioni per cui è causa rientrassero tra quelle oggetto della cessione.
Va invece rilevato che l'intervenuta , qualificatasi anch'essa cessionaria del credito, CP_4 ha documentato l'acquisita titolarità di esso all'atto della sua costituzione in giudizio producendo in atti la Gazzetta Ufficiale nella quale era stata pubblicata la cessione, sulla quale compariva anche l'indirizzo del sito sul quale verificare che il posizione per cui è causa fosse compresa nell'ambito dei crediti ceduti e ha comunque integrato la produzione su espressa sollecitazione del giudice istruttore, producendo in atti dichiarazione dell'avvenuta cessione in suo favore sottoscritta da con la conseguenza che l'intervento della parte in giudizio debba dichiararsi ammissibile. CP_1
Nel merito, si osserva che la ricorrente per ingiunzione ha agito nei confronti della CP_7 della (entrambe ingiunte non opponenti) e sugli opponenti, in ragione e nei Parte_6 limiti delle garanzie da loro prestate, in relazione al credito derivante dai saldi debitori dei rapporti di conto corrente e di finanziamento citati.
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, gli opponenti, in primo luogo, hanno dedotto la nullità (totale) delle fideiussioni stipulate (nella specie, il 20 maggio 2016, il 6 dicembre 2017 ed il 2 gennaio 2018), per violazione della normativa antitrust
L'eccezione è stata fondata sul presupposto di fatto che il contenuto delle scritture costituenti il titolo della garanzia fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione
Bancaria italiana, nei confronti del quale la Banca d'Italia aveva avviato un'istruttoria conclusasi
6 con l'emissione del provvedimento n. 55 del 2005: con esso la Banca d'Italia, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Si ha riguardo, quindi, nel dettaglio, alle clausole di cui: all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla
Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”; all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Sennonché, nel caso di specie, difetta il presupposto di fatto per ritenere tutti e tre i contratti di fideiussione affetti da nullità (totale od anche parziale, limitatamente alle clausole asseritamente conformi allo schema), sussistendo significative differenze tra il contenuto di essi e il modello predisposto dall'ABI, per il fatto che la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. è stata limitata, nel caso di specie, al decorso di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Non ricorrendo, pertanto, la supposta identità tra il contenuto delle scritture sottoscritte dalle parti e quello dello schema predisposto dall'ABI, non può pertanto che ritenersi l'insussistenza del dedotto profilo di nullità dei contratti.
Gli opponenti hanno poi sollevato plurime eccezioni con riferimento al rapporto di conto corrente n.
104257334: segnatamente, in primo luogo, hanno allegato il difetto di prova del credito per inidoneità della produzione documentale operata: sennonché la doglianza infondata avendo la assolto all'onere di produrre gli estratti integrali del rapporto. In secondo luogo, hanno CP_6 dedotto l'usurarietà delle condizioni convenute nel contratto di conto corrente: ma la doglianza è stata sollevata in modo del tutto generico, senza indicazione neppure dei tassi convenuti e di quelli soglia in ipotesi superati e comunque la sua fondatezza non trova riscontro;
del pari generica l'eccezione di nullità sollevata con riferimento alla pattuizione di commissioni non previste in contratto in modo determinato, neppure compiutamente individuate e di interessi anatocistici.
Quanto alla variazione delle condizioni pattuite in seno peggiorativo, la ha contestato CP_6
7 analiticamente la circostanza, allegando che le variazioni intervenute fossero state sempre migliorative per la correntista.
Del pari priva di riscontro la fondatezza delle eccezioni sollevate con riferimento ai rapporti di finanziamento: gli opponenti hanno dedotto l'indeterminatezza delle condizioni convenute, assumendo che non fosse stato adeguatamente definito nei contratti il criterio di calcolo del tasso di interesse allorché l'allegazione non trova riscontro nell'esame di essi.
Gli opponenti hanno altresì sostenuto che dall'analisi dei contratti di mutuo fosse emerso che le parti avessero convenuto un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese, non anche che tale previsione implicasse un aumento dell'importo degli interessi dovuti (in virtù del regime composto della capitalizzazione degli interessi passivi), e quindi l'applicazione di un tasso annuo effettivo superiore a quello pattuito ed esorbitante i limiti stabiliti dalla normativa anti-usura; pertanto, ha chiesto accertarsi la nullità del contratto anche in relazione a tali profili.
Sul punto, si richiama l'orientamento assunto di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza
Cass. Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sulla questione di diritto concernente “l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del
Tasso Annuo Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese”; la
Corte è stata in particolare richiesta di valutare se tale carenza di espressa previsione negoziale potesse comportare l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità del contratto, in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché per violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b..
Nella motivazione della sentenza - che si richiama in quanto condivisibile – la Corte ha dapprima riepilogato: che l'ammortamento alla francese è “caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
l'ammontare della quota interessi”; che “i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa”; che “il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la
8 progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
In ordine al quesito specifico se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comportasse la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., la Corte ha poi sostenuto che fosse agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenesse le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse, dovendosi ritenere che, convenuti tali elementi, la misura degli importi dovuti discendesse matematicamente dall'applicazione dei criteri pattuiti.
La Corte ha poi chiarito che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende …da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”. Ha quindi concluso nel senso che
“In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”.
In linea con tale orientamento deve quindi affermarsi l'infondatezza delle doglianze degli opponenti, anche sotto tali profili.
Infine, gli opponenti hanno eccepito la nullità dei contratti costitutivi dei rapporti per cui è causa sostenendo che in essi fosse stato indicato un Taeg inferiore a quello effettivo;
ma, sul punto, si richiama in quanto condivisibile, l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, secondo il quale “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. (Cass. sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
9 Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
In ragione della soccombenza, si dispone, infine condanna degli opponenti al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'opposta nella misura di euro 4.180 e nei confronti della intervenuta di euro 7.088, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella CP_4 misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dispone, infine, compensazione delle spese tra le parti opponenti e l'intervenuta
[...]
Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e per effetto conferma il decreto opposto;
- dichiara l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di Controparte_2
-condanna gli opponenti al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'opposta nella misura di euro 4.180 e nei confronti dell'opposta e di euro 7.088 in favore dell'intervenuta per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CP_4
IVA e CPA come per legge
- dispone la compensazione delle spese tra le parti opponenti e l'intervenuta . Controparte_2
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Giudice est.
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Il Presidente
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