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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/10/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1192 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. NI MA UR Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1192 /2025 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC TRA
( ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PAOLO MOMARONI, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.10.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha proposto ricorso ex art. 473.bis. 29 cpc nei confronti Parte_1 di chiedendo la modifica della sentenza n. 242/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo nella parte relativa all'affidamento del figlio minore (nato il [...]) in ragione della Per_1 sopravvenienza di giustificati motivi. A tal fine ha premesso che: a) il Tribunale civile di Viterbo, con sentenza n. 242/2024 pubblicata il 21.2.2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti prevedendo, tra l'altro l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre, con specifica determinazione dei tempi di incontro padre/figlio, oltre che del contributo mensile posto a carico del per € 350,00 per il mantenimento CP_1 del minore;
b) che la relazione padre figlio era risultata sempre conflittuale a causa, in particolare, di condotte anomale del resistente, condotte che erano state determinate anche dall'abuso di sostanze alcoliche;
c) che oltre per le indicate ragioni, avendo la stessa ricorrente trovato lavoro a Vicenza era necessario provvedere sull'autorizzazione al suo trasferimento presso la indicata città, oltre che, di conseguenza, anche sull'affidamento del minore da disporre in via esclusiva in favore della madre. Alla luce di tanto, richiesta in via preliminare l'autorizzazione al trasferimento della
[...]
a Vicenza, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del figlio pur garantendo al padre Pt_1 un adeguato diritto di visita. Nel corso del processo, contumace parte resistente, all'udienza del 15.10.2025 parte ricorrente chiedeva procedersi alla discussione della causa, all'esito della quale la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda può essere accolta seppur nei limiti che seguono. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare la necessità lavorativa, per la ricorrente, di ottenere l'autorizzazione a trasferirsi a Vicenza per svolgere nella indicata sede, attività di insegnamento presso una scuola. A tal riguardo la ha Parte_1 rappresento che in merito a tale trasferimento il figlio ha già preso contatti con una scuola del luogo che ha oltretutto visitato avendo, inoltre, trovato di suo gradimento tale nuovo istituto scolastico. Alla luce di tali deduzioni, sussistendo un evidente interesse per il figlio, richiesta inoltre, in merito alla quale non è emersa alcuna criticità, può essere autorizzato il trasferimento a Vicenza del figlio minore unitamente alla madre, i quali si collocheranno inizialmente presso l'abitazione della nonna che lì risiede.
Alla disposta autorizzazione al trasferimento del figlio, consegue anche la nuova determinazione in merito all'affidamento del figlio, che diversamente da quanto richiesto, può essere ammesso non in forma cd. super esclusiva, ma ordinaria (art. 337quater co. 3 cc). Ciò in ragione, in ogni caso, della necessità di attribuire al genitore collocatario il potere di adottare le decisioni di natura ordinaria per il minore, il quale risulterebbe difficilmente “gestibile” considerando la distanza tra le parti. In ogni caso restano affidati ad entrambi i genitori le
“decisioni di maggiore interesse” e importanza per il figlio (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche, l'educazione, l'istruzione, la scelta dell'indirizzo religioso, la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero), confermandosi, inoltre, il diritto per il padre ad incontri con il figlio secondo le modalità indicate in dispositivo considerando la rilevante distanza tra le parti ed i corrispondenti costi. La domanda può essere, quindi, accolta nei limiti indicati, considerando la sussistenza delle ragioni esposte da parte ricorrente la cui sussistenza può ricavarsi tanto dalla documentazione depositata oltre che, considerando la condotta processuale del resistente e la sua scelta di non partecipare al presente giudizio. Alla luce di tanto la domanda può essere accolta Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da
[...]
per l'effetto così dispone: Parte_1
A) autorizza a trasferire la propria residenza e quella del figlio minore Parte_1
a Viterbo, ove quest'ultimo potrà iscriversi ad una scuola superiore. Il Persona_2 padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio un fine settimana al mese (venerdì-domenica) a Vicenza previa comunicazione alla madre di almeno una settimana, oppure a Viterbo una volta ogni 15 giorni provvedendo la ricorrente, previo accordi con il , ad accompagnare il CP_1 figlio a Viterbo e poi a riaccompagnarlo a Vicenza;
B) affida in via esclusiva il figlio alla madre alla quale vengono riservate Persona_2 le decisioni di natura ordinaria in favore del figlio, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore pur rimanendo fermo il diritto per il padre a partecipare alle decisioni di maggiore importanza in merito all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte di concerto tra i genitori;
C) Nulla sulle spese. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL PRESIDENTE est.
NI MA UR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. NI MA UR Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1192 /2025 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC TRA
( ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PAOLO MOMARONI, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.10.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha proposto ricorso ex art. 473.bis. 29 cpc nei confronti Parte_1 di chiedendo la modifica della sentenza n. 242/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo nella parte relativa all'affidamento del figlio minore (nato il [...]) in ragione della Per_1 sopravvenienza di giustificati motivi. A tal fine ha premesso che: a) il Tribunale civile di Viterbo, con sentenza n. 242/2024 pubblicata il 21.2.2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti prevedendo, tra l'altro l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre, con specifica determinazione dei tempi di incontro padre/figlio, oltre che del contributo mensile posto a carico del per € 350,00 per il mantenimento CP_1 del minore;
b) che la relazione padre figlio era risultata sempre conflittuale a causa, in particolare, di condotte anomale del resistente, condotte che erano state determinate anche dall'abuso di sostanze alcoliche;
c) che oltre per le indicate ragioni, avendo la stessa ricorrente trovato lavoro a Vicenza era necessario provvedere sull'autorizzazione al suo trasferimento presso la indicata città, oltre che, di conseguenza, anche sull'affidamento del minore da disporre in via esclusiva in favore della madre. Alla luce di tanto, richiesta in via preliminare l'autorizzazione al trasferimento della
[...]
a Vicenza, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del figlio pur garantendo al padre Pt_1 un adeguato diritto di visita. Nel corso del processo, contumace parte resistente, all'udienza del 15.10.2025 parte ricorrente chiedeva procedersi alla discussione della causa, all'esito della quale la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda può essere accolta seppur nei limiti che seguono. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare la necessità lavorativa, per la ricorrente, di ottenere l'autorizzazione a trasferirsi a Vicenza per svolgere nella indicata sede, attività di insegnamento presso una scuola. A tal riguardo la ha Parte_1 rappresento che in merito a tale trasferimento il figlio ha già preso contatti con una scuola del luogo che ha oltretutto visitato avendo, inoltre, trovato di suo gradimento tale nuovo istituto scolastico. Alla luce di tali deduzioni, sussistendo un evidente interesse per il figlio, richiesta inoltre, in merito alla quale non è emersa alcuna criticità, può essere autorizzato il trasferimento a Vicenza del figlio minore unitamente alla madre, i quali si collocheranno inizialmente presso l'abitazione della nonna che lì risiede.
Alla disposta autorizzazione al trasferimento del figlio, consegue anche la nuova determinazione in merito all'affidamento del figlio, che diversamente da quanto richiesto, può essere ammesso non in forma cd. super esclusiva, ma ordinaria (art. 337quater co. 3 cc). Ciò in ragione, in ogni caso, della necessità di attribuire al genitore collocatario il potere di adottare le decisioni di natura ordinaria per il minore, il quale risulterebbe difficilmente “gestibile” considerando la distanza tra le parti. In ogni caso restano affidati ad entrambi i genitori le
“decisioni di maggiore interesse” e importanza per il figlio (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche, l'educazione, l'istruzione, la scelta dell'indirizzo religioso, la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero), confermandosi, inoltre, il diritto per il padre ad incontri con il figlio secondo le modalità indicate in dispositivo considerando la rilevante distanza tra le parti ed i corrispondenti costi. La domanda può essere, quindi, accolta nei limiti indicati, considerando la sussistenza delle ragioni esposte da parte ricorrente la cui sussistenza può ricavarsi tanto dalla documentazione depositata oltre che, considerando la condotta processuale del resistente e la sua scelta di non partecipare al presente giudizio. Alla luce di tanto la domanda può essere accolta Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da
[...]
per l'effetto così dispone: Parte_1
A) autorizza a trasferire la propria residenza e quella del figlio minore Parte_1
a Viterbo, ove quest'ultimo potrà iscriversi ad una scuola superiore. Il Persona_2 padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio un fine settimana al mese (venerdì-domenica) a Vicenza previa comunicazione alla madre di almeno una settimana, oppure a Viterbo una volta ogni 15 giorni provvedendo la ricorrente, previo accordi con il , ad accompagnare il CP_1 figlio a Viterbo e poi a riaccompagnarlo a Vicenza;
B) affida in via esclusiva il figlio alla madre alla quale vengono riservate Persona_2 le decisioni di natura ordinaria in favore del figlio, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore pur rimanendo fermo il diritto per il padre a partecipare alle decisioni di maggiore importanza in merito all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte di concerto tra i genitori;
C) Nulla sulle spese. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL PRESIDENTE est.
NI MA UR