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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1655/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3863/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 175/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 28/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010400960/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010400960/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010400960/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 175/2025 la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO (CGTPG) DI
AVELLINO, in composizione collegiale, ha respinto, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso rigetto tacito di istanza di autotutela.
La relativa vicenda processuale è stata così narrata dal primo giudice: “con ricorso notificato in data
29.7.24, il ricorrente impugnava il provvedimento di silenzio-diniego dell'istanza di autotutela, notificata all'Ufficio in data 27.3.2024, avente ad oggetto la richiesta di annullamento, ex art. 10 quater della legge
212/2000, dell'avviso di accertamento n. TFK010400960/2023, divenuto definitivo per mancata impugnazione. L'avviso di accertamento è stato emesso a seguito dell'attività di controllo degli elenchi dei contribuenti possessori di attività finanziarie e/o patrimoniali all'estero, che hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi di fonte estera e/o la presentazione del quadro RW del Mod.
Unico, necessario ad adempiere agli obblighi del <> di cui all'art. 4 del D.L.
167/1990, conv. in legge 227/1990 e succ. modificazioni. In particolare, poiché il ricorrente risultava titolare di due rapporti bancari esteri (due conti correnti dettagliatamente indicati in atti con saldi creditori di € 190.938,53 e di € 98.829,33) avrebbe dovuto, secondo l'Ufficio, adempiere agli obblighi dichiarativi in relazione all'anno d'imposta 2017 (con compilazione del quadro RW); conseguentemente, l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento ex art. 32 co. 4 DPR 600/73, applicando la presunzione di evasione di cui all'art. 2 e 2 bis D.L. 78/2009, accertando maggiori redditi esteri per € 247.896,42 ed ha applicato la tassazione (imposta IVAFE), sanzioni ed interessi. Il ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento ex art. 10 quater della legge 212/2000, deducendo che l'Ufficio avrebbe commesso un <>, perché i saldi dei depositi bancari suindicati derivavano da lavoro dipendente svolto in Svizzera (ove risiedeva fino al 31.12.2000) e, quindi, il ricorrente non era tenuto ad alcun obbligo dichiarativo. I redditi erano stati già tassati alla fonte in
Svizzera. In conformità al principio di reciprocità di cui alla Convenzione Italia/Svizzera non potevano essere nuovamente tassati: in Italia avrebbero dovuto essere dichiarati e avrebbero potuto essere tassati solo gli interessi maturati nell'annualità pari a circa € 3.000,00. L'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Avellino, si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché relativo ad un atto definitivo non impugnato, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato”.
A sostegno del proprio convincimento, la CGTPG nella suddetta composizione ha osservato, in particolare:
- che il ricorso era stato ammissibilmente proposto avverso diniego tacito di istanza di autotutela tempestivamente presentata “ai sensi dell'art. 10 quater della legge 212/2000” nella formulazione “pro- tempore” vigente;
- che, nel merito, emergeva tuttavia “l'insufficienza ed inidoneità degli elementi di fatto forniti a dimostrare che i redditi oggetto dell'avviso di accertamento in lite siano derivati dallo svolgimento di attività di lavoro dipendente in Svizzera e che siano stati già sottoposti a tassazione in Svizzera”, laddove “il ricorrente non ha dedotto e provato quale lavoro svolgesse in Svizzera, né quali siano stati i movimenti dei due rapporti bancari detenuti in Svizzera”, né “risulta depositata documentazione relativa all'accensione dei conti, né ai versamenti ed ai movimenti”, così come “non è chiara la fonte dei cospicui saldi creditori ivi presenti”;
- che non risultava inoltre “idonea a tal fine la documentazione relativa ai redditi percepiti in Svizzera da vari datori di lavoro, non essendo possibile ritenere che tutto il reddito sia stato versato sui conti correnti e non utilizzato” e “inoltre, l'esame della pur scarna documentazione bancaria dimostra che il ricorrente, dopo aver trasferito la residenza in Italia, ha effettuato investimenti finanziari, utilizzando i soldi presenti sui conti ed ha ricavato introiti da tali investimenti (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente)”;
- che, “infine, il ricorrente non ha in alcun modo giustificato la ragione per la quale non solo non ha impugnato l'avviso di accertamento, ma non ha risposto a ben quattro inviti notificatigli dall'Ufficio: invito alla compliance, invito al contraddittorio al fine della comparizione e della produzione di documenti, all'invito a fornire chiarimenti ex art. 5 co. 1 d.lgs. 218/1997”;
- che, “in definitiva, non sussiste il presunto errore sul presupposto dell'imposta ed il conseguente obbligo per l'AdE di annullare in autotutela l'avviso di accertamento in lite”, donde “il rigetto del ricorso” con compensazione delle spese “in ragione della complessità del quadro normativo sotteso alla decisione”.
Il contribuente ha proposto tempestivo appello ex art. 52 D. Lgs. n. 546/1992 avverso la suddetta sentenza, lamentando, in particolare:
- che “i giudici hanno erroneamente ritenuto insufficienti ed inidonei gli elementi di fatto forniti a dimostrare che i redditi oggetto dell'avviso di accertamento fossero derivati dallo svolgimento di attività di lavoro dipendente e che fossero gia' stati sottoposti a tassazione in SVIZZERA”, a fronte della prodotta
“certificazione…rilasciata dal dipartimento federale delle finanze svizzero il 28/05/2024” dalla quale
“risulta che il contribuente ha dichiarato in svizzera un reddito complessivo di 578.178 franchi svizzeri”, con chiara indicazione che “trattasi di redditi di lavoro dipendente”;
- che “il fatto che i giudici ritengono non depositata la movimentazione finanziaria sui conti svizzeri va oltre la prova che richiede l'art.12, C.2, D.L. 78/2009”;
- che, “comunque, se i giudici di primo grado avessero attentamente valutato i documenti prodotti, avrebbero notato che il conto n.5052.7784 che riporta un saldo al 31/12/2017 in franchi svizzeri di 98.829, nella realtà tiene sia conto dell'accensione che di tutte le movimentazioni finanziarie come richiesto dai giudici di 1° grado”, e “da tali movimentazioni si può facilmente notare che tale conto è stato acceso in data 24/07/2014 con un accredito di 98.302 franchi svizzeri messi a disposizione dalla Sig.ra Nominativo_2 cointestataria del conto, e che tale importo è confluito in data 13 e 14 gennaio 2015 nel conto titoli Conto_Corrente_1, anch'esso indicato nell'accertamento dell'ufficio in franchi svizzeri per 190.399”, sicchè “un'attenta analisi del conto avrebbe dimostrato ai giudici che ai 190.399 andavano sicuramente sottratti i 98.302 franchi svizzeri in quanto questi ultimi erano già compresi nell'importo di 190.399”, ed
“infatti, dal conto n.5052.7784, in data 31/12/2017, risultava solo un importo in franchi svizzeri di 3.475,38 che rappresentano interessi e dividendi maturati su tale conto a seguito degli investimenti fatti, anch'essi accertati dall'ufficio e sul quale il contribuente ha manifestato acquiescenza (si allega nuovamente il conto n.5052.7784 evidenziando quanto motivato)”;
- che “Inoltre, i giudici di primo grado non hanno tenuto conto, come dimostrato, che il conto titoli Conto_Corrente_1, accertato nell'anno 2017, era già in possesso del contribuente nell'anno 2015, mentre il conto n.5052.7784 era già in possesso del contribuente nell'anno 2014, per cui nessun reddito è stato sottratto a tassazione nell'anno 2017, il che comporta la nullità dell'accertamento con riferimento a tale annualità. Infatti, il portafoglio titoli esistente nell'anno 2015 e' lo stesso di quello dell'anno 2017 con l'aggiunta del solo acquisto di azioni RT KB (exp 27.11.18) effettuato nell'anno 2016”; - che “il contribuente con i suoi guadagni provenienti da redditi di lavoro dipendente, ha sempre investito in titoli sin dall'anno 2000, come lo dimostrano le certificazioni rilasciate dalla banca svizzera allegati al presente atto” e “tali investimenti (asset), come è facilmente comprensibile dagli allegati, hanno avuto una buona performance, tanto è vero che da un importo in franchi svizzeri di 96.253 al 31/12/2000, sono incrementati sino ad arrivare a 164.441 al 31/12/2016”, sicchè, “ai sensi dell'art.12, C.2, D.L. 78/2009, che ammette la prova contraria, nessuna attività finanziaria detenuta all'estero può presumersi costituita con redditi sottratti a tassazione nell'anno 2017, come, tra l'altro, già provato con la documentazione prodotta in primo grado ed, erroneamente ed irragionevolmente, non ritenuta idonea dai giudici”;
- che, “riepilogando: i 98.302 franchi svizzeri provengono da disponibilità finanziarie di terzi, nello specifico da Nominativo_2, cointestataria del conto, e pertanto viene data la prova contraria che tale importo non può essere addebitato e quindi accertato in capo al ricorrente e, quindi, tenuto conto che tale importo è poi confluito nel conto titoli Conto_Corrente_1, va sottratto ai 190.399, per cui al ricorrente poteva tutt'al più essere accertata la somma di 92.097 franchi svizzeri (190.399 - 98.302) e non 288.701
(190.399 + 98.302)”, nel mentre che “viene data prova che le attività finanziarie detenute all'estero non sono state costituite con redditi sottratti a tassazione nell'anno 2017 e che gli stessi provengono da redditi di lavoro dipendente già assoggettati a tassazione in Svizzera”;
- che “ad ulteriore testimonianza che i 98.302 franchi svizzeri provengono da disponibilità finanziarie di terzi, nello specifico da Nominativo_2, si fa osservare che a quest'ultima è stato notificato avviso di accertamento per l'anno 2017 con cui l'Agenzia delle Entrate sanzionava la Sig.ra Nominativo_2 per omessa presentazione del quadro RW (monitoraggio fiscale) per non aver dichiarato disponibilità finanziarie per la somma in franchi svizzeri di 98.829 presente sul conto svizzero nConto Corrente 2, proprio il medesimo conto accertato al ricorrente Nominativo_1 (si allega l'accertamento in questione)”, “ma nei confronti della Sig.ra Nominativo_2, al contrario di quanto è accaduto al ricorrente, l'Ufficio non ha ritenuto di accertare anche un maggior reddito, in quanto deve aver ritenuto, correttamente, che tali disponibilità finanziarie fossero state realizzate con proventi di lavoro dipendente già tassati in svizzera”;
- che “sono stati investiti solo 190.399 franchi svizzeri a fronte dei 578.178 percepiti (si ricorda che per quanto in precedenza motivato i 190.399 franchi svizzeri comprendono i 98.302 del conto n.5052.7784 quindi in realtà il contribuente ha investito proprie disponibilità per 92.097 circa, come risulta dalla certificazione bancaria al 31/12/2000)”;
- che, “in conclusione, le prove fornite dal contribuente, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado, sono idonee a dimostrare che i redditi oggetto dell'avviso di accertamento provengono dallo svolgimento di attività di lavoro dipendente, che sono stati già sottoposti a tassazione in svizzera, e che pertanto sussiste l'errore da parte dell'ufficio sul presupposto di imposta, con la conseguenza illegittimità dell'accertamento impugnato e dell'obbligo dell'ufficio di annullarlo in autotutela”;
- che “l'assenza dei presupposti dell'atto impositivo comporta anche l'illegittimità delle sanzioni applicate nella misura massima non sussistendo neppure gli estremi per il raddoppio poiché, in tal modo, si andrebbe a violare il principio di proporzionalità (introdotto dal novello art. 10 ter L. 212/2000, si veda anche Consulta sentenza n. 46/2023)”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo “di riformare la sentenza impugnata e dichiarare l'illegittimità della pretesa erariale per errore sul presupposto di imposta come provato dal contribuente e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento in oggetto”.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV. DI AVELLINO si è costituita con controdeduzioni depositate in data 18.7.2025 con le quali ha rilevato, in particolare:
- che “n via pregiudiziale…l'Ufficio ribadisce l'inammissibilità del ricorso per inesistenza di atto impugnabile. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10- quater, comma 1, lett. e); dell'art. 10-quinques, comma 1, L. n. 212/2000; dell'art. 19, comma 1, lett. g-bis e g-ter, e comma 3, D.lgs. n. 546/92”, sul punto evidenziando che “dal quadro normativo sopra tratteggiato emerge in maniera evidente che, mentre nelle ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) è impugnabile sia il diniego espresso che il diniego tacito, nel caso di autotutela facoltativa (articolo 10-quinquies) è impugnabile esclusivamente il diniego espresso”, laddove “appare evidente come nel caso di specie non ricorra alcuna ipotesi di autotutela obbligatoria, men che meno quella espressamente invocata da controparte, ossia errore nel presupposto d'imposta di cui alla lett. e), comma 1, art. 10-quater, L. n. 212/2000” atteso che “l'errore nel presupposto d'imposta rappresentato dalla ricorrente, invero, non riveste quel carattere di oggettività e di immediata rilevabilità richiesti dalla norma” e che comunque “le ragioni sostenute sono del tutto infondate”;
- che “il contribuente non ha offerto alcun elemento di prova idoneo a superare la predetta presunzione, non fornendo documentazione giustificativa in ordine alla provenienza delle somme, così come confermato anche dalla decisione dei giudici di primo grado”;
- che “la parte allega della documentazione la maggior parte in lingua straniera, in base all'articolo 122 del Codice di procedura civile, il ricorso e tutti gli atti del processo devo essere redatti in lingua italiana, pertanto tali atti, non possono essere utilizzati nel procedimento in oggetto”;
- che “l'Ufficio ribadisce quanto già sostenuto in primo grado, tenuto conto dei numerosi inviti regolarmente notificati e della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento ritiene applicabile la preclusione, già richiamata anche nell'avviso di accertamento, dell'art. 32 c. 4 dpr. 600/73”;
- che “ad ogni buon conto la documentazione prodotta non è sufficiente a vincere la presunzione dell'Ufficio” e “tantomeno lo sono le argomentazioni dedotte per la prima volta in sede di appello sono sufficienti a superare la legittima presunzione di cui all'art. 12”;
- che “va pertanto respinto l'appello, poiché i giudici di primo grado hanno correttamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria ha addotto elementi fattuali che integrano la presunzione ex lege di cui al più volte richiamato art. 12; viceversa la prova contraria non è stata assolta dal contribuente”;
- che l'accertamento era stato determinato correttamente, nel mentre che “le sanzioni sono state irrogate secondo il disposto del richiamato art. 12 del D.L. n. 78/2009”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per i motivi sopra dedotti” e in via gradata “il rigetto dell'appello, confermando la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio e della pretesa erariale divenuta definitiva”, “con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
L'ADER non si è costituita, così restando contumace nel presente grado.
Con Ordinanza in data 5.11.2025 è stata sottoposta alle parti proposta conciliativa, la quale ha successivamente avuto esito positivo, con richieste disgiunte delle parti di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, per intervenuto accordo conciliativo, con compensazione integrale delle spese di lite.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti in ragione della bonaria composizione della controversia intervenuta tra le medesime, come risultante dall'atto di conciliazione sopra richiamato, devesi in via preliminare ed assorbente dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex artt. 48 e 46 del D. Lgs. n. 546/1992.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Tale pronuncia costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del
24/01/2003), ovvero non sia stata del tutto seguita la rituale procedura, come nella specie a fronte della assenza di una richiesta congiunta ex art. 48 D. Lgs. n. 546/1992.
Tale declaratoria, poi, obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (laddove la previsione di cui al terzo comma dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992 e secondo la quale “le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” si applica, già a seguito della pronuncia della C. cost. sentenza n.
274/2005, solo nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Nel caso che occupa, avendo voluto le parti definire consensualmente come sopra anche tale aspetto nel senso della compensazione delle spese di lite, è cessato il contrasto pure sotto tale profilo e si impone quindi la relativa statuizione di compensazione delle spese (del resto giustificata anche dalla novità, complessità e controvertibilità delle questioni trattate, nonché dal ricordato comportamento processuale collaborativo delle parti).
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione per intero tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione e compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3863/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 175/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 28/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010400960/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010400960/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010400960/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 175/2025 la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO (CGTPG) DI
AVELLINO, in composizione collegiale, ha respinto, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso rigetto tacito di istanza di autotutela.
La relativa vicenda processuale è stata così narrata dal primo giudice: “con ricorso notificato in data
29.7.24, il ricorrente impugnava il provvedimento di silenzio-diniego dell'istanza di autotutela, notificata all'Ufficio in data 27.3.2024, avente ad oggetto la richiesta di annullamento, ex art. 10 quater della legge
212/2000, dell'avviso di accertamento n. TFK010400960/2023, divenuto definitivo per mancata impugnazione. L'avviso di accertamento è stato emesso a seguito dell'attività di controllo degli elenchi dei contribuenti possessori di attività finanziarie e/o patrimoniali all'estero, che hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi di fonte estera e/o la presentazione del quadro RW del Mod.
Unico, necessario ad adempiere agli obblighi del <> di cui all'art. 4 del D.L.
167/1990, conv. in legge 227/1990 e succ. modificazioni. In particolare, poiché il ricorrente risultava titolare di due rapporti bancari esteri (due conti correnti dettagliatamente indicati in atti con saldi creditori di € 190.938,53 e di € 98.829,33) avrebbe dovuto, secondo l'Ufficio, adempiere agli obblighi dichiarativi in relazione all'anno d'imposta 2017 (con compilazione del quadro RW); conseguentemente, l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento ex art. 32 co. 4 DPR 600/73, applicando la presunzione di evasione di cui all'art. 2 e 2 bis D.L. 78/2009, accertando maggiori redditi esteri per € 247.896,42 ed ha applicato la tassazione (imposta IVAFE), sanzioni ed interessi. Il ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento ex art. 10 quater della legge 212/2000, deducendo che l'Ufficio avrebbe commesso un <>, perché i saldi dei depositi bancari suindicati derivavano da lavoro dipendente svolto in Svizzera (ove risiedeva fino al 31.12.2000) e, quindi, il ricorrente non era tenuto ad alcun obbligo dichiarativo. I redditi erano stati già tassati alla fonte in
Svizzera. In conformità al principio di reciprocità di cui alla Convenzione Italia/Svizzera non potevano essere nuovamente tassati: in Italia avrebbero dovuto essere dichiarati e avrebbero potuto essere tassati solo gli interessi maturati nell'annualità pari a circa € 3.000,00. L'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Avellino, si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché relativo ad un atto definitivo non impugnato, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato”.
A sostegno del proprio convincimento, la CGTPG nella suddetta composizione ha osservato, in particolare:
- che il ricorso era stato ammissibilmente proposto avverso diniego tacito di istanza di autotutela tempestivamente presentata “ai sensi dell'art. 10 quater della legge 212/2000” nella formulazione “pro- tempore” vigente;
- che, nel merito, emergeva tuttavia “l'insufficienza ed inidoneità degli elementi di fatto forniti a dimostrare che i redditi oggetto dell'avviso di accertamento in lite siano derivati dallo svolgimento di attività di lavoro dipendente in Svizzera e che siano stati già sottoposti a tassazione in Svizzera”, laddove “il ricorrente non ha dedotto e provato quale lavoro svolgesse in Svizzera, né quali siano stati i movimenti dei due rapporti bancari detenuti in Svizzera”, né “risulta depositata documentazione relativa all'accensione dei conti, né ai versamenti ed ai movimenti”, così come “non è chiara la fonte dei cospicui saldi creditori ivi presenti”;
- che non risultava inoltre “idonea a tal fine la documentazione relativa ai redditi percepiti in Svizzera da vari datori di lavoro, non essendo possibile ritenere che tutto il reddito sia stato versato sui conti correnti e non utilizzato” e “inoltre, l'esame della pur scarna documentazione bancaria dimostra che il ricorrente, dopo aver trasferito la residenza in Italia, ha effettuato investimenti finanziari, utilizzando i soldi presenti sui conti ed ha ricavato introiti da tali investimenti (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente)”;
- che, “infine, il ricorrente non ha in alcun modo giustificato la ragione per la quale non solo non ha impugnato l'avviso di accertamento, ma non ha risposto a ben quattro inviti notificatigli dall'Ufficio: invito alla compliance, invito al contraddittorio al fine della comparizione e della produzione di documenti, all'invito a fornire chiarimenti ex art. 5 co. 1 d.lgs. 218/1997”;
- che, “in definitiva, non sussiste il presunto errore sul presupposto dell'imposta ed il conseguente obbligo per l'AdE di annullare in autotutela l'avviso di accertamento in lite”, donde “il rigetto del ricorso” con compensazione delle spese “in ragione della complessità del quadro normativo sotteso alla decisione”.
Il contribuente ha proposto tempestivo appello ex art. 52 D. Lgs. n. 546/1992 avverso la suddetta sentenza, lamentando, in particolare:
- che “i giudici hanno erroneamente ritenuto insufficienti ed inidonei gli elementi di fatto forniti a dimostrare che i redditi oggetto dell'avviso di accertamento fossero derivati dallo svolgimento di attività di lavoro dipendente e che fossero gia' stati sottoposti a tassazione in SVIZZERA”, a fronte della prodotta
“certificazione…rilasciata dal dipartimento federale delle finanze svizzero il 28/05/2024” dalla quale
“risulta che il contribuente ha dichiarato in svizzera un reddito complessivo di 578.178 franchi svizzeri”, con chiara indicazione che “trattasi di redditi di lavoro dipendente”;
- che “il fatto che i giudici ritengono non depositata la movimentazione finanziaria sui conti svizzeri va oltre la prova che richiede l'art.12, C.2, D.L. 78/2009”;
- che, “comunque, se i giudici di primo grado avessero attentamente valutato i documenti prodotti, avrebbero notato che il conto n.5052.7784 che riporta un saldo al 31/12/2017 in franchi svizzeri di 98.829, nella realtà tiene sia conto dell'accensione che di tutte le movimentazioni finanziarie come richiesto dai giudici di 1° grado”, e “da tali movimentazioni si può facilmente notare che tale conto è stato acceso in data 24/07/2014 con un accredito di 98.302 franchi svizzeri messi a disposizione dalla Sig.ra Nominativo_2 cointestataria del conto, e che tale importo è confluito in data 13 e 14 gennaio 2015 nel conto titoli Conto_Corrente_1, anch'esso indicato nell'accertamento dell'ufficio in franchi svizzeri per 190.399”, sicchè “un'attenta analisi del conto avrebbe dimostrato ai giudici che ai 190.399 andavano sicuramente sottratti i 98.302 franchi svizzeri in quanto questi ultimi erano già compresi nell'importo di 190.399”, ed
“infatti, dal conto n.5052.7784, in data 31/12/2017, risultava solo un importo in franchi svizzeri di 3.475,38 che rappresentano interessi e dividendi maturati su tale conto a seguito degli investimenti fatti, anch'essi accertati dall'ufficio e sul quale il contribuente ha manifestato acquiescenza (si allega nuovamente il conto n.5052.7784 evidenziando quanto motivato)”;
- che “Inoltre, i giudici di primo grado non hanno tenuto conto, come dimostrato, che il conto titoli Conto_Corrente_1, accertato nell'anno 2017, era già in possesso del contribuente nell'anno 2015, mentre il conto n.5052.7784 era già in possesso del contribuente nell'anno 2014, per cui nessun reddito è stato sottratto a tassazione nell'anno 2017, il che comporta la nullità dell'accertamento con riferimento a tale annualità. Infatti, il portafoglio titoli esistente nell'anno 2015 e' lo stesso di quello dell'anno 2017 con l'aggiunta del solo acquisto di azioni RT KB (exp 27.11.18) effettuato nell'anno 2016”; - che “il contribuente con i suoi guadagni provenienti da redditi di lavoro dipendente, ha sempre investito in titoli sin dall'anno 2000, come lo dimostrano le certificazioni rilasciate dalla banca svizzera allegati al presente atto” e “tali investimenti (asset), come è facilmente comprensibile dagli allegati, hanno avuto una buona performance, tanto è vero che da un importo in franchi svizzeri di 96.253 al 31/12/2000, sono incrementati sino ad arrivare a 164.441 al 31/12/2016”, sicchè, “ai sensi dell'art.12, C.2, D.L. 78/2009, che ammette la prova contraria, nessuna attività finanziaria detenuta all'estero può presumersi costituita con redditi sottratti a tassazione nell'anno 2017, come, tra l'altro, già provato con la documentazione prodotta in primo grado ed, erroneamente ed irragionevolmente, non ritenuta idonea dai giudici”;
- che, “riepilogando: i 98.302 franchi svizzeri provengono da disponibilità finanziarie di terzi, nello specifico da Nominativo_2, cointestataria del conto, e pertanto viene data la prova contraria che tale importo non può essere addebitato e quindi accertato in capo al ricorrente e, quindi, tenuto conto che tale importo è poi confluito nel conto titoli Conto_Corrente_1, va sottratto ai 190.399, per cui al ricorrente poteva tutt'al più essere accertata la somma di 92.097 franchi svizzeri (190.399 - 98.302) e non 288.701
(190.399 + 98.302)”, nel mentre che “viene data prova che le attività finanziarie detenute all'estero non sono state costituite con redditi sottratti a tassazione nell'anno 2017 e che gli stessi provengono da redditi di lavoro dipendente già assoggettati a tassazione in Svizzera”;
- che “ad ulteriore testimonianza che i 98.302 franchi svizzeri provengono da disponibilità finanziarie di terzi, nello specifico da Nominativo_2, si fa osservare che a quest'ultima è stato notificato avviso di accertamento per l'anno 2017 con cui l'Agenzia delle Entrate sanzionava la Sig.ra Nominativo_2 per omessa presentazione del quadro RW (monitoraggio fiscale) per non aver dichiarato disponibilità finanziarie per la somma in franchi svizzeri di 98.829 presente sul conto svizzero nConto Corrente 2, proprio il medesimo conto accertato al ricorrente Nominativo_1 (si allega l'accertamento in questione)”, “ma nei confronti della Sig.ra Nominativo_2, al contrario di quanto è accaduto al ricorrente, l'Ufficio non ha ritenuto di accertare anche un maggior reddito, in quanto deve aver ritenuto, correttamente, che tali disponibilità finanziarie fossero state realizzate con proventi di lavoro dipendente già tassati in svizzera”;
- che “sono stati investiti solo 190.399 franchi svizzeri a fronte dei 578.178 percepiti (si ricorda che per quanto in precedenza motivato i 190.399 franchi svizzeri comprendono i 98.302 del conto n.5052.7784 quindi in realtà il contribuente ha investito proprie disponibilità per 92.097 circa, come risulta dalla certificazione bancaria al 31/12/2000)”;
- che, “in conclusione, le prove fornite dal contribuente, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado, sono idonee a dimostrare che i redditi oggetto dell'avviso di accertamento provengono dallo svolgimento di attività di lavoro dipendente, che sono stati già sottoposti a tassazione in svizzera, e che pertanto sussiste l'errore da parte dell'ufficio sul presupposto di imposta, con la conseguenza illegittimità dell'accertamento impugnato e dell'obbligo dell'ufficio di annullarlo in autotutela”;
- che “l'assenza dei presupposti dell'atto impositivo comporta anche l'illegittimità delle sanzioni applicate nella misura massima non sussistendo neppure gli estremi per il raddoppio poiché, in tal modo, si andrebbe a violare il principio di proporzionalità (introdotto dal novello art. 10 ter L. 212/2000, si veda anche Consulta sentenza n. 46/2023)”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo “di riformare la sentenza impugnata e dichiarare l'illegittimità della pretesa erariale per errore sul presupposto di imposta come provato dal contribuente e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento in oggetto”.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV. DI AVELLINO si è costituita con controdeduzioni depositate in data 18.7.2025 con le quali ha rilevato, in particolare:
- che “n via pregiudiziale…l'Ufficio ribadisce l'inammissibilità del ricorso per inesistenza di atto impugnabile. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10- quater, comma 1, lett. e); dell'art. 10-quinques, comma 1, L. n. 212/2000; dell'art. 19, comma 1, lett. g-bis e g-ter, e comma 3, D.lgs. n. 546/92”, sul punto evidenziando che “dal quadro normativo sopra tratteggiato emerge in maniera evidente che, mentre nelle ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) è impugnabile sia il diniego espresso che il diniego tacito, nel caso di autotutela facoltativa (articolo 10-quinquies) è impugnabile esclusivamente il diniego espresso”, laddove “appare evidente come nel caso di specie non ricorra alcuna ipotesi di autotutela obbligatoria, men che meno quella espressamente invocata da controparte, ossia errore nel presupposto d'imposta di cui alla lett. e), comma 1, art. 10-quater, L. n. 212/2000” atteso che “l'errore nel presupposto d'imposta rappresentato dalla ricorrente, invero, non riveste quel carattere di oggettività e di immediata rilevabilità richiesti dalla norma” e che comunque “le ragioni sostenute sono del tutto infondate”;
- che “il contribuente non ha offerto alcun elemento di prova idoneo a superare la predetta presunzione, non fornendo documentazione giustificativa in ordine alla provenienza delle somme, così come confermato anche dalla decisione dei giudici di primo grado”;
- che “la parte allega della documentazione la maggior parte in lingua straniera, in base all'articolo 122 del Codice di procedura civile, il ricorso e tutti gli atti del processo devo essere redatti in lingua italiana, pertanto tali atti, non possono essere utilizzati nel procedimento in oggetto”;
- che “l'Ufficio ribadisce quanto già sostenuto in primo grado, tenuto conto dei numerosi inviti regolarmente notificati e della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento ritiene applicabile la preclusione, già richiamata anche nell'avviso di accertamento, dell'art. 32 c. 4 dpr. 600/73”;
- che “ad ogni buon conto la documentazione prodotta non è sufficiente a vincere la presunzione dell'Ufficio” e “tantomeno lo sono le argomentazioni dedotte per la prima volta in sede di appello sono sufficienti a superare la legittima presunzione di cui all'art. 12”;
- che “va pertanto respinto l'appello, poiché i giudici di primo grado hanno correttamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria ha addotto elementi fattuali che integrano la presunzione ex lege di cui al più volte richiamato art. 12; viceversa la prova contraria non è stata assolta dal contribuente”;
- che l'accertamento era stato determinato correttamente, nel mentre che “le sanzioni sono state irrogate secondo il disposto del richiamato art. 12 del D.L. n. 78/2009”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per i motivi sopra dedotti” e in via gradata “il rigetto dell'appello, confermando la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio e della pretesa erariale divenuta definitiva”, “con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
L'ADER non si è costituita, così restando contumace nel presente grado.
Con Ordinanza in data 5.11.2025 è stata sottoposta alle parti proposta conciliativa, la quale ha successivamente avuto esito positivo, con richieste disgiunte delle parti di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, per intervenuto accordo conciliativo, con compensazione integrale delle spese di lite.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti in ragione della bonaria composizione della controversia intervenuta tra le medesime, come risultante dall'atto di conciliazione sopra richiamato, devesi in via preliminare ed assorbente dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex artt. 48 e 46 del D. Lgs. n. 546/1992.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Tale pronuncia costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del
24/01/2003), ovvero non sia stata del tutto seguita la rituale procedura, come nella specie a fronte della assenza di una richiesta congiunta ex art. 48 D. Lgs. n. 546/1992.
Tale declaratoria, poi, obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (laddove la previsione di cui al terzo comma dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992 e secondo la quale “le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” si applica, già a seguito della pronuncia della C. cost. sentenza n.
274/2005, solo nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Nel caso che occupa, avendo voluto le parti definire consensualmente come sopra anche tale aspetto nel senso della compensazione delle spese di lite, è cessato il contrasto pure sotto tale profilo e si impone quindi la relativa statuizione di compensazione delle spese (del resto giustificata anche dalla novità, complessità e controvertibilità delle questioni trattate, nonché dal ricordato comportamento processuale collaborativo delle parti).
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione per intero tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione e compensa per intero tra le parti le spese di lite.