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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3149/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Falcone n. 182, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Marco Mari che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio, Serena Cianflone
e RT TR - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui
alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio
di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2024/25, in cui ha
svolto, come docente non di ruolo e con contratto a tempo determinato, servizio fino al 30.06
presso una scuola statale, per come documentato, pari ad € 500,00 e, di conseguenza,
condannare le parti resistenti a riconoscere per gli anni scolastici sopra indicati il predetto
1 bonus, con ogni conseguenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze, da
distrarsi a favore del sottoscritto procuratore …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per l'anno scolastico 2024/2025 con contratto a tempo CP_1
determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che il
D.P.C.M. del 23.9.2015 prevedeva la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL scuola del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che,
secondo una interpretazione conforme all'art. 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del
18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il diritto oggetto di giudizio era stato affermato da Cass. n. 29961/2023. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente, secondo le conclusioni sopra trascritte.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 9.12.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del contendere CP_1
(solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del CP_1
e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
3 art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in
tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto,
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla
data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è interna al sistema delle docenze scolastiche (con conseguente irrilevanza della documentazione depositata irritualmente da parte ricorrente con le note scritte depositate il 3.12.2025).
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati, con riconoscimento anche di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c., atteso che tali accessori costituiscono parte inscindibile del credito di lavoro e vanno riconosciuti d'ufficio, a prescindere da specifica domanda del lavoratore (cfr. Cass. SS. UU. 16036/2010).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per l'anno scolastico
4 2024/2025 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_1
lite, che si liquidano in €. 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 17.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3149/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Falcone n. 182, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Marco Mari che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio, Serena Cianflone
e RT TR - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui
alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio
di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2024/25, in cui ha
svolto, come docente non di ruolo e con contratto a tempo determinato, servizio fino al 30.06
presso una scuola statale, per come documentato, pari ad € 500,00 e, di conseguenza,
condannare le parti resistenti a riconoscere per gli anni scolastici sopra indicati il predetto
1 bonus, con ogni conseguenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze, da
distrarsi a favore del sottoscritto procuratore …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per l'anno scolastico 2024/2025 con contratto a tempo CP_1
determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che il
D.P.C.M. del 23.9.2015 prevedeva la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL scuola del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che,
secondo una interpretazione conforme all'art. 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del
18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il diritto oggetto di giudizio era stato affermato da Cass. n. 29961/2023. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente, secondo le conclusioni sopra trascritte.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 9.12.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del contendere CP_1
(solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del CP_1
e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
3 art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in
tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto,
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla
data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è interna al sistema delle docenze scolastiche (con conseguente irrilevanza della documentazione depositata irritualmente da parte ricorrente con le note scritte depositate il 3.12.2025).
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati, con riconoscimento anche di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c., atteso che tali accessori costituiscono parte inscindibile del credito di lavoro e vanno riconosciuti d'ufficio, a prescindere da specifica domanda del lavoratore (cfr. Cass. SS. UU. 16036/2010).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per l'anno scolastico
4 2024/2025 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_1
lite, che si liquidano in €. 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 17.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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