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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa Valentina
Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6234-2020 del R.G.A.C., pendente TRA e elet.te dom.te in Pagani alla Via A. De Parte_1 Parte_2
Rosa, n. 55, presso e nello studio dell' Avv. Goffredo Iaquinandi
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Ruggiero presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla Piazza Unità
d'Italia, n. 4
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1099/2020 reso in data 01/08/2020, il
Tribunale di Torre Annunziata ha ingiunto alla Società “G-Print S.r.l.s.”, in persona del legale rapp.te p.t., quale debitore principale, nonché a e , quali garanti, di pagare Parte_1 Parte_2 Parte_3
in favore della in solido tra loro, l'importo di €. Controparte_1
165.556,28, oltre interessi e spese.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione
[...]
e premettendo: - di aver sottoscritto le Pt_2 Parte_1
fideiussioni, in qualità di persone fisiche e per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale, rivestendo, dunque, la qualifica di consumatori con i connessi diritti di cui all' art. 3, comma 1, lettera a) dlgs
1 06.09.2005, n. 206 cd. codice del consumo;
- di poter pertanto opporre. ai sensi dell‟art. 1945 c.c., al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, cumulando la qualifica di consumatori con quella di garanti fideiussori.
In virtù di tali presupposti hanno eccepito: - la nullità delle clausole vessatorie unilateralmente predisposte dalla banca sui moduli uniformi che, pur essendo sottoscritte specificamente per adesione ai sensi dell' art. 1341 comma 2° c.c., sarebbero presuntivamente nulle ai sensi del dlgs
06.09.2005, n. 206 (codice del consumo) per violazione degli artt. 33, comma 2 lett. b) c) d) g) h) l) m) o) p) r) t) u) v), salvo quanto rilevato d'ufficio dal Tribunale;
- la nullità del contratto ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso art. 33, per aver la banca omesso le comunicazioni prescritte dalle indicate norme, non consentendo, in tal modo, al consumatore di esercitare i suoi diritti, nei tempi prestabiliti, così aggravando le obbligazioni derivanti dal contratto unilateralmente favorevoli per la banca;
- la vessatorietà delle clausole ai sensi dell'art. 34 comma 1 delle clausole che derogano a norme di legge per il consumatore e non sono adeguate alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi poiché, rinviando in maniera generica ad un obbligo d'informazione del consumatore nei confronti del garantito, non individuano in modo chiaro e comprensibile il corrispettivo del servizio reso dalla banca che viene ad essere garantito, sottraendolo al controllo del consumatore, nonché, ai sensi del comma 3 delle clausole che derogano alle disposizioni di legge a garanzia del consumatore, tra cui l'art. 1957 c.c., in tal modo aggravando la situazione del consumatore, ponendolo in una condizione di squilibrio rispetto agli altri cittadini dell'
U.E. e delle disposizioni attuative di principi contenuti nelle convenzioni
“eurolandia”, cui l‟Italia è tenuta ad uniformarsi;
- il sospetto di
2 vessatorietà di tutte le clausole (comma 4) siccome non oggetto di trattativa individuale.
Hanno altresì eccepito: - l'illegittimità del decreto ingiuntivo poiché reso in base ad una certificazione non conforme all' 'art. 50 del dlgs n.
385/1993 tub;
- la mancata produzione delle autorizzazioni in base alle quali è stato attivato il conto, per cui, in assenza di un regolamento negoziale iniziale, la banca non aveva facoltà di stabilire o modificare il tasso d'interesse o variare condizioni;
- l'illegittima variazione delle condizioni economiche;
- errori di scritturazione e calcolo, nonché
l'assenza di autorizzazione all'attivazione del conto stesso e tassi oltre la soglia di cui alla L. 108/96; - l'illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale, addebiti di competenze illegittime per l'applicazione di valute, tassi di interesse e commissioni indebite;
- la corresponsabilità della CP_1
per avere continuato ad erogare credito, anche in presenza di uno stato di difficoltà finanziaria della società.
La costituitasi in giudizio ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione chiedendone il relativo rigetto.
Nella memoria di costituzione l'istituto di credito ha dedotto che: - le opponenti non rivestono la qualifica di consumatore avendo agito (e sottoscritto le garanzie) per scopi interni e funzionali alla società debitrice principale Gprint;
essendo la convenuta amministratore della Pt_1
società G-Print; - le garanzie prestate non rientrano nell'ambito di applicazione del credito al consumo essendo riferite a crediti relativi all'attività di impresa, con conseguente inapplicabilità del codice del consumo disciplinato dal D.Lgs 206/05 ed inoltre nel contratto di garanzia, il requisito soggettivo, deve riferirsi all'obbligazione principale garantita e la qualifica soggettiva del garante omologa la posizione che viene a rivestire il debitore principale nel rapporto garantito;
- le garanzie
3 prestate dalle opponenti sarebbero contratti autonomi di garanzia e non fideiussioni con conseguente autonomia rispetto al rapporto garantito evincibile dalla circostanza che il garante assume l'impegno di pagare il beneficiario della garanzia, sulla base delle semplici richieste del creditore, rinunciando di apporre le eccezioni al rapporto garantito, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dall'art. 1945 c.c.., di guisa che le opponenti non potrebbero sollevare eccezioni che attengono al rapporto principale, sul quale, peraltro, si è formato il giudicato per effetto della mancata opposizione della debitrice principale;
- l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 depositato nel procedimento monitorio, integrata tra l'altro, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del credito vantato da sin dall'origine del medesimo rapporto;
- la tardività del disconoscimento delle operazioni addebitate sul conto corrente, avendo la banca trasmesso alla debitrice gli estratti conto, mai contestati prima e comunque la genericità della doglianza che non indica le assunte operazioni illegittime, erronee o duplicate;
l'infondatezza e la genericità delle ulteriori contestazioni.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed i termini per introdurre il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente per mancata comparizione delle opponenti, l'istituto di credito ha eccepito, per tale motivo, l'improcedibilità della opposizione.
Entro i termini concessi per il deposito delle memorie istruttorie le opponenti hanno depositato memorie esclusivamente entro il primo termine dell'art. 183 comma 6 c.p.c. pertanto la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, alla cui udienza, svolta con modalità scritta.
4 La causa è stata quindi riservata in decisione con la concessione del termini di cui all'art. 190 c.p.c. poi rimessa sul ruolo poichè alcuni documenti risultavano depositati in formato non visibile, quindi, nuovamente riservata in decisione.
Tanto premesso osserva il Tribunale che l'eccezione preliminare di improcedibilità della opposizione per mancata partecipazione al tentativo di mediazione non può essere accolta.
L'assenza della parte all'incontro di mediazione disposto ex art. 5 d.lgs.
28/10, è punita dal d.lgs. n. 28/10, non con l'improcedibilità, bensì con le sanzioni di cui all'art. 8, c. 4 bis (cfr. Tribunale Savona, 19/10/2018, (ud.
19/10/2018, dep. 19/10/2018; Tribunale Napoli sez. II, 21/05/2021,
n.4823).
Passando al merito si rileva che il credito azionato, riferito allo scoperto del conto corrente n. 1/15823 assistito da apertura di credito, intrattenuto dalla società G-Print presso l'istituto di credito opposto, risulta idoneamente provato: - dal relativo contratto sottoscritto in data
01.02.2018 che riporta nel documento di sintesi le condizioni economiche applicate al rapporto (doc. n. 1), -dal certificato ex art. 50 TUB sottoscritto dal legale rappresentante della Banca creditrice in data 10.02.2020 (doc. 2);
- dagli estratti conto completi di scalare dal 02.02.2018 al 31.12.2019 con indicazioni dei tassi applicati tempo per tempo (doc. n. 3); - dalle lettere contratto di apertura credito/concessione fido dal 2018 al 2020 con indicazione dei tassi applicati. (doc. n. 4).
Il credito per cui è causa è documentato e determinato nel suo ammontare e non è stato oggetto di specifica contestazione.
Non rilevano le contestazioni mosse dalle opponenti circa l'inidoneità dell'estratto conto certificato a fornire prova del credito, avendo la banca
5 prodotto la serie continua degli estratti conto con relativi scalari fin dall'accensione del rapporto.
Del tutto generiche e quindi inammissibili sono poi le contestazioni riferite ad ipotetici e non meglio specificati errori di scritturazione e di calcolo e/o duplicazioni di annotazioni.
Anche la contestazione relativa all'illegittimo addebito di interessi anatocistici è infondata, poiché e come dedotto dalla banca, il contratto in esame si conforma alle disposizioni di cui alla delibera CICR del
03.08.2016; infatti, alla sezione I, art. 9 prevede la capitalizzazione annuale degli interessi con accredito al 31 dicembre dell'anno in corso degli interessi attivi e al 1° marzo dell'anno successivo per quelli passivi.
Si rileva infine che l'opposizione nella parte in cui lamenta, sia pur genericamente, il superamento del tasso soglia di usura è parimenti infondata avendo la banca depositato una perizia di parte, non contestata dalle opponenti, che previa analisi dei riassunti scalare in atti ha rappresentato che in nessun trimestre il tasso annuo effettivo globale applicato dalla banca ha sforato i tassi di usura previsti trimestralmente per tipologia di fido e classi di importo.
Ciò posto, l'allegazione dell'opponente circa la propria Parte_1
qualifica di consumatore, come dedotto e documentato dall'opposta, risulta sconfessata dalla visura della società G – Print, prodotta fin dalla fase monitoria, ove nella sezione “poteri associati alla carica di amministratore unico” testualmente si indica “ viene nominato amministratore la signora nata a [...] il 20 luglio Parte_1
1944, ….”.
Tale documento, non contestato dall'opponente, esclude che
[...]
allorquando ha prestato la fideiussione rivestisse la qualifica di Pt_1
6 consumatore, attesa la carica ricoperta all'interno della società garantita e dunque il coinvolgimento nella attività imprenditoriale dalla stessa svolta.
Tali considerazioni non possono invece valere per il garante
[...]
la cui qualifica soggettiva non può essere ricollegata alla Pt_2
obbligazione garantita, invero, come chiarito dalle Sezioni unite della S.C. con l'ordinanza 5868/2023 “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa Per_1
C-534/15, , dovendo pertanto CP_3
ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.
Nel caso in esame non risulta che sia o sia stata socia della Parte_2
società garantita o abbia mai rivestito in essa cariche sociali e le tardive allegazioni e produzioni documentali della banca, relative ad altre attività imprenditoriali dalla stessa svolte, non sono comunque idonee a dimostrare l'interesse imprenditoriale sotteso alla garanzia in esame.
Occorre tuttavia evidenziare che pur applicando la disciplina consumeristica, l'eventuale accertamento della vessatorietà potrebbe colpire esclusivamente singole clausole dell'atto di garanzia e non comporterebbe, come dedotto dall'opponente, la nullità dell'intero contratto con conseguente liberazione del garante.
7 Ciò posto e pur sussistendo nel caso in esame clausole astrattamente vessatorie, tra cui, ad esempio, quella che la deroga all'art. 1957 c.c., vi è che l'opponente non ha allegato alcuna conseguenza, da cui poter far derivare la invocata liberazione, invero non ha eccepito l'estinzione della garanzia per inutile decorso del termine semestrale, né, infine, ha contestato quanto controdedotto dalla banca circa la tempestività del ricorso monitorio proposto in data 6.5.2020 a fronte della revoca delle linee di credito avvenuta in data 24.01.2020 (doc. n. 8 giudizio monitorio) con richiesta di rientro della esposizione debitoria inviata sia alla società che ai garanti.
Per quanto innanzi esposto l'opposizione non può essere accolta.
Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato, per l'importo già concesso, non potendo invece essere accolta la domanda alla maggior somma richiesta.
Reputa infine il giudicante che agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'art. 96, III comma, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce, per cui la domanda formulata dalla banca va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
8 2) condanna le opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore della banca opposta che liquida in complessivi Euro 15.000 per onorari, oltre spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
Così deciso in Torre Annunziata, il 2.3.2025 Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
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