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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/12/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 2.12.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Lucia PETRUCCI, presso il cui studio in Campobasso, alla Via Muricchio n. 3, è
elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio ZECCA, con studio in Controparte_1
Campobasso, alla Via Scatolone n. 9
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di essere stata dipendente della Controparte_1 Parte_1
dal 30.12.21 al 19.07.2024, assunta con contratto a tempo indeterminato con qualifica
[...] di O.S.S., livello C2del CCNL di riferimento, e che il rapporto di lavoro era cessato a seguito di dimissioni per giusta causa, ha chiesto in via monitoria, con ricorso del 5.08.2025, il pagamento delle seguenti spettanze di cui era rimasta creditrice: indennità di mancato Pt_2 preavviso;
retribuzione luglio 2024 e ratei 13^ mensilità, come da relazione con prospetto pagina 1 di 9 conteggi, per un importo complessivo pari ad € 6.430,10; ottenuto il D.I. n. 227/2024, di pari importo, emesso da questo Tribunale, l'ingiunta ha proposto la Parte_1 presente opposizione, sostenendo che:
-nel prendere atto di quanto richiesto dalla lavoratrice con il provvedimento oggi opposto, con
PEC del 30.08.2024, inviata all'Avv. ZECCA, difensore della sig.ra , essa CP_1 opponente comunicava la propria volontà di effettuare il pagamento delle somme precettate, onde evitare l'azione esecutiva, riservandosi di proporre il giudizio di opposizione, attesa l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata da controparte;
-con la medesima PEC l'opponente trasmetteva la ricevuta di avvenuto pagamento delle ritenute di legge, in data antecedente alla notifica del D.I.; chiedeva, pertanto, di corrispondere la somma dovuta al netto delle ritenute;
-la ricorrente, tuttavia, non manifestava alcuna disponibilità in ordine alla richiesta avanzata dalla datrice di lavoro che, quindi, si vedeva costretta a corrispondere l'intera somma precettata e a proporre -inevitabilmente- il presente giudizio.
Sosteneva, quindi: l'illegittimità della pretesa economica avanzata dalla lavoratrice al lordo delle ritenute di legge, atteso l'avvenuto versamento delle stesse in data antecedente alla notifica del provvedimento oggi opposto, evidenziando il fatto che la lavoratrice, dopo la pec del 30.08.2024, sebbene fosse stata informata di tale versamento, si mostrava del tutto indifferente rispetto alla richiesta di pagamento della somma al netto delle ritenute;
rilevava che tale comportamento aveva determinato la proposizione del presente giudizio, essendo evidente il pregiudizio economico conseguito dalla Pt_1 evidenziava che era illegittimo il rifiuto da parte della opposta di prestare la propria attività lavorativa nel mese di luglio 2024, dopo che la lavoratrice era stata destinata ad altra sede di lavoro in seguito alla cessazione, da parte della dell'attività di gestione del Pt_1 residence geriatrico sito in Pietracupa, con conseguente infondatezza della richiesta di pagamento della retribuzione per tale mensilità; evidenziava, inoltre, la carenza di giusta causa delle dimissioni e la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento di indennità sostitutiva del preavviso.
Contestava, quindi, il credito asseritamente vantato dalla in ordine alla CP_1 retribuzione di luglio 2024, pari ad € 1.187,42, nonché la debenza della somma di € 1.715,17, pretesa a titolo di indennità di mancato preavviso.
pagina 2 di 9 Confermava, infatti, che nel mese di luglio 2024 l'opposta era risultata assente ingiustificata dal posto di lavoro, avendo espressamente rifiutato di prestare la propria attività lavorativa, con conseguente illegittimità della pretesa inerente al pagamento della relativa retribuzione.
Ricordava in proposito che: la dopo pochi mesi di attività, aveva registrato una perdita di circa € 90.000,00 e, Pt_1 pertanto, si era vista costretta ad informare le OO.SS. maggiormente rappresentative dello stato di crisi aziendale;
su richiesta delle OO.SS., si apriva un tavolo di confronto, finalizzato a ricercare soluzioni che potessero contemperare i contrapposti interessi (prosecuzione attività
e tutela livelli occupazionali); il tavolo di confronto, tuttavia, non portava ad alcuna soluzione, tant'è vero che all'incontro del 9.02.2024 le stesse OO.SS. manifestavano l'impossibilità di formulare alcuna proposta idonea al superamento della situazione di crisi aziendale;
la dunque, al fine di evitare la cessazione dell'attività, decideva di aumentare le rette Pt_1 degli ospiti presenti in struttura geriatrica, ma neanche tale tentativo si rivelava utile alla prosecuzione dell'attività; seguivano pertanto le dimissioni in blocco degli ospiti e, dunque, la cessazione dell'attività di casa di riposo;
la a questo punto, decideva di assegnare Pt_1 all'assistenza sociosanitaria integrata di tipo domiciliare i lavoratori precedentemente impiegati nella struttura geriatrica, trasferendoli in sedi distanti non oltre 50 km dalla residenza di ciascun lavoratore;
la , dunque, con provvedimento del CP_1
26.06.2024, veniva trasferita in altra sede di lavoro, provvedimento che ella impugnava per via stragiudiziale, eccependo l'illegittimità dello stesso, rifiutando successivamente di espletare la prestazione di lavoro nelle sedi indicate nel citato provvedimento di trasferimento, risultando, dunque, assente ingiustificata dal posto di lavoro.
Trascorsi alcuni giorni dal trasferimento, la lavoratrice, in data 22.07.2024, rassegnava le dimissioni per “giusta causa” e, pochi giorni dopo, chiedeva l'emissione del provvedimento monitorio per cui oggi è causa.
Sosteneva che la , pertanto, non aveva diritto di pretendere il pagamento della CP_1 retribuzione per il mese di luglio 2024, né l'indennità sostitutiva del preavviso per asserite dimissioni per “giusta causa”.
Chiedeva la revoca del D.I. e la condanna della opposta per lite temeraria.
Parte opposta si costituiva nella presente fase di opposizione, confermando che le somme ingiunte erano state integralmente pagate dalla opo la notifica del d.i. opposto;
Parte_1 rilevava che l'opponente, a ben vedere, non aveva effettuato alcuna specifica contestazione delle somme richieste e dei conteggi su cui era fondata l'ingiunzione di pagamento, con tutte pagina 3 di 9 le conseguenze del caso;
deduceva che il trasferimento del lavoratore era disciplinato dall'articolo 2103, comma 8, cod. civ., secondo cui il lavoratore “non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, che dovevano essere dimostrate dal datore di lavoro;
deduceva che la era rimasta a disposizione del datore di lavoro, senza essere riammessa in CP_1 servizio presso la sede originaria, e osservava che nella lettera datata 26 giugno 2024, ricevuta dalla opposta il 3.07.2024, la i limitava a comunicare la necessità del Parte_1 trasferimento a partire dall'8 luglio 2024, con assegnazione “al servizio di assistenza domiciliare”, con una generica indicazione della lista dei “Comuni assegnati”, senza neppure individuare la specifica destinazione della lavoratrice (cfr. missiva: “…i comuni a lei assegnati…. sono qui di seguito indicati: ; ; ; ; CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
; palata;
Trivento…”). CP_6 Parte_3
Rilevava l'opposta che, di conseguenza, con lettera del 5.07.2024, ella impugnava il trasferimento;
ricordava che la circolare INPS n. 142 del 2015 prevedeva, come motivo di cessazione di rapporto di lavoro involontario, il trasferimento del lavoratore oltre 50 km di distanza dalla propria abituale residenza o presso una sede aziendale mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, come nel caso di specie, ove si richiedeva alla opposta di spostarsi attraverso vari comuni della Provincia (non indicando affatto le destinazioni precise); inoltre, la lettera veniva inoltrata il 26 giugno 2024 e ricevuta il 3 luglio
2024 e conteneva indicazioni per il trasferimento già dall'8 luglio 2024, senza rispetto di termini di preavviso;
a fronte della impugnativa stragiudiziale del trasferimento, in cui si osservava che il trasferimento era illegittimo, perché la lavoratrice era stata assegnata ad un altro servizio, ossia all'assistenza domiciliare, e che la società non aveva comunque conservato la gestione del ramo di azienda della casa di riposo “Punta Paradiso”, per cui non si era verificato un trasferimento presso “altra unità produttiva”, la opponente neppure contestava quanto indicato, mantenendo “in sospeso” il rapporto di lavoro, fin quando la lavoratrice non decideva di inoltrare le proprie dimissioni per giusta causa in data 22 luglio
2024. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. n. 227/2024.
____
1.Il D.I. n. 227/2024 va revocato, in quanto parte opponente ha provato di aver pagato le somme ingiunte dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 9 Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
pertanto, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione della ingiunzione.
2.Valutando, tuttavia, i motivi di opposizione proposti, anche ai fini della regolamentazione delle spese processuali, essi sono risultati infondati.
3.In punto di fatto, va premesso che il ricorso monitorio è stato depositato il 5.08.2025; il D.I.
n. 227 è stato emesso il 17.08.2024 e le somme oggetto di ingiunzione sono state pagate dall'opponente il 16.09.2024.
A fronte del credito azionato dalla ricorrente in via monitoria, parte opponente non contesta il credito per TFR e per ratei di 13 mensilità, limitandosi a contestare il fatto che le somme dovevano essere pagate al netto delle ritenute fiscali;
afferma poi l'insussistenza dell'azionato credito per la retribuzione di luglio 2024 e per l'indennità di mancato preavviso.
4.Quanto al motivo di opposizione sulla scorta del quale parte opponente eccepisce l'illegittimità della pretesa economica della ricorrente in via monitoria, perché avanzata al lordo delle ritenute di legge, si osserva che del tutto legittimamente la lavoratrice ha avanzato la richiesta di pagamento al lordo delle ritenute fiscali.
Invero, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo. (Cass. Sez. L., 14/09/2015, n. 18044, Rv. 636824 - 01).
pagina 5 di 9 Pertanto, per quanto concerne il calcolo del TFR e delle retribuzioni dovute al lavoratore,
l'accertamento e la liquidazione di somme dovute in favore del lavoratore deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, le quali non possono essere detratte dal debito, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito il pagamento delle somme dovutegli (cfr. Cass. 13 febbraio 2013, n. 3525; 12 gennaio 2012, n. 231; 28 settembre 2011, n. 19790).
In quest'ottica, una somma oggetto di pronuncia giudiziale non può mai essere al netto delle imposte, in quanto la somma diviene netta solo dopo che le imposte siano state pagate, non certamente prima e a prescindere dal versamento delle stesse.
Pertanto, era del tutto legittima l'emissione del D.I. degli importi -come richiesti- al lordo.
Peraltro, seppur trattasi di aspetto marginalmente rilevante ai fini di causa, neppure risulta comprovato che il pagamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali riferito alla posizione della lavoratrice sia effettivamente CP_1 avvenuto e/o che sia avvenuto in data antecedente alla notifica dei D.I.; invero, mancano sufficienti allegazioni in tal senso, dato che neppure il datore allega quale sia la esatta somma pagata per la posizione della a tale titolo, pure valutato che dagli allegati alla CP_1 pec del 30.08.2024 non è possibile comprendere quale sia la causale del versamento e/o a quale posizione debitoria si riferisca il pagamento.
5. Quanto alla debenza -o meno- della retribuzione del mese di luglio 2024 e della indennità di mancato preavviso, valutata anche l'eccezione di inadempimento sollevata nella presente sede dal datore di lavoro, fondata sul fatto che la non avrebbe lavorato nel CP_1 mese di luglio 2024, dato che si sarebbe rifiutata di prestare l'attività lavorativa presso la sede in cui era stata trasferita, risulta dagli atti che: con missiva inviata dal datore di lavoro il 26.06.2024, ricevuta dalla lavoratrice il 3.07.2024, la
, a partire dall'8.07.2024, “per compravate ragioni tecniche, organizzative e CP_1 produttive” era stata assegnata al servizio di assistenza domiciliare, con la precisazione che i
Comuni a lei assegnati erano , , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , ”, laddove prima ella lavorava presso la struttura CP_6 Parte_3 Per_1 Per_2 geriatrica di Pietracupa gestita dalla Pt_1 tale trasferimento era impugnato in via stragiudiziale dalla lavoratrice;
pagina 6 di 9 in data 22.07.2024, la rassegnava le dimissioni con decorrenza dal 23.07.2024 CP_1 per giusta causa, consistente nel fatto, addotto -e testualmente indicato- nelle dimissioni, del
“MANCATO PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DA PIU' MESI”.
A ben vedere, mentre non è stato provato che la non abbia reso la propria CP_1 prestazione lavorativa per il mese di luglio 2024 (fino alla data delle dimissioni) e/o che ella non sia rimasta, come forza-lavoro, a disposizione del datore, non risulta -invece- inficiato o contestato quanto indicato dalla in sede monitoria, ossia che ella riceveva, CP_1 solo in data 23.07.24, a titolo di acconto, un bonifico per l'importo netto di € 2.066,00 a copertura delle retribuzione di maggio e giugno 2024 e che, quindi, effettivamente, le indicate mensilità -al momento delle dimissioni- non erano state ancora pagate.
Peraltro, posto che l'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione retributiva gravava sul datore di lavoro (Cass. civ. ss. uu. n. 13533/2001; Cass. civ. n. 16324/2021), emerge pacificamente dagli atti che il pagamento sia avvenuto con ritardo e che, quindi, risultava integrata una giusta causa in capo alla lavoratrice per rassegnare le proprie dimissioni, consistente nel non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni di maggio e giugno 2024, anche valutato il fatto che la stessa società opponente ha pure riferito che l'attività di casa di cura era cessata per le dimissioni in blocco degli ospiti, per cui deve effettivamente presumersi che la società versasse in una situazione di oggettiva difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni.
Si osserva che nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro, come il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni spettanti (nel caso in esame di due mensilità), sia integrata una “giusta causa di recesso senza preavviso” dal rapporto di lavoro;
in tal caso, il lavoratore conserva il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, che spetta a titolo di ristoro per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro (cfr. art. 2119 c.c., secondo cui il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere, tra le altre: Cass n. 12768 del 1997 e n. 5146/98).
Nel caso in esame, si era quindi in presenza di un inadempimento e di un ritardo di non scarsa importanza nell'economia complessiva del rapporto, considerando, oltretutto, che le retribuzioni arretrate sono state pagate solo dopo le dimissioni;
le stesse dimissioni devono pagina 7 di 9 quindi ritenersi assistite dalla 'giusta causa', ai fini del riconoscimento dell'indennità sostitutiva di preavviso, a fronte del reiterato mancato pagamento di voci retributive.
Come accennato, invece, non risulta comprovato alcun inadempimento della CP_1 rispetto allo svolgimento delle proprie mansioni lavorative per il mese di luglio 2024 (fino alla data della efficacia delle dimissioni, 23.07.2024), pure considerato che nella lettera di trasferimento neppure era indicato l'esatto luogo (tra i vari Comuni indicati, ossia: , CP_2
, , , , , ) in CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_3 Per_1 Per_2 cui l'opposta si sarebbe dovuta recare per rendere la propria attività lavorativa a partire dal successivo 8.07.2024, per cui anche sotto questo profilo non sembra potersi configurare una esigibilità della prestazione da parte della lavoratrice, in difetto di più specifiche indicazioni sulle modalità operative del servizio da espletare e sulla esatta collocazione spaziale della lavoratrice in esito al disposto “trasferimento”, nonché valutato che non si era in presenza di un trasferimento presso altra unità produttiva.
6.Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, esse vanno regolate in base al principio secondo il quale, se il debitore paga la somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (v. tra le tante Cass. n.
5336-97; Cass. n. 14126-00; Cass. n. 19126-04; Cass. n. 7526-07).
In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 9587-15), sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può semmai addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, con riferimento alla data di emissione del decreto, alla stregua di giusto (o, secondo i casi ratione temporis rilevanti, grave) motivo.
pagina 8 di 9 Tanto premesso, le spese vanno poste a carico della opponente, che è risultata integralmente soccombente, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Revoca il D.I. n. 227/2024 atteso l'intervenuto pagamento in corso di causa delle somme ingiunte;
2.Condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta, , Controparte_1 delle spese processuali, liquidate in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 17.12.2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 2.12.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Lucia PETRUCCI, presso il cui studio in Campobasso, alla Via Muricchio n. 3, è
elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio ZECCA, con studio in Controparte_1
Campobasso, alla Via Scatolone n. 9
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di essere stata dipendente della Controparte_1 Parte_1
dal 30.12.21 al 19.07.2024, assunta con contratto a tempo indeterminato con qualifica
[...] di O.S.S., livello C2del CCNL di riferimento, e che il rapporto di lavoro era cessato a seguito di dimissioni per giusta causa, ha chiesto in via monitoria, con ricorso del 5.08.2025, il pagamento delle seguenti spettanze di cui era rimasta creditrice: indennità di mancato Pt_2 preavviso;
retribuzione luglio 2024 e ratei 13^ mensilità, come da relazione con prospetto pagina 1 di 9 conteggi, per un importo complessivo pari ad € 6.430,10; ottenuto il D.I. n. 227/2024, di pari importo, emesso da questo Tribunale, l'ingiunta ha proposto la Parte_1 presente opposizione, sostenendo che:
-nel prendere atto di quanto richiesto dalla lavoratrice con il provvedimento oggi opposto, con
PEC del 30.08.2024, inviata all'Avv. ZECCA, difensore della sig.ra , essa CP_1 opponente comunicava la propria volontà di effettuare il pagamento delle somme precettate, onde evitare l'azione esecutiva, riservandosi di proporre il giudizio di opposizione, attesa l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata da controparte;
-con la medesima PEC l'opponente trasmetteva la ricevuta di avvenuto pagamento delle ritenute di legge, in data antecedente alla notifica del D.I.; chiedeva, pertanto, di corrispondere la somma dovuta al netto delle ritenute;
-la ricorrente, tuttavia, non manifestava alcuna disponibilità in ordine alla richiesta avanzata dalla datrice di lavoro che, quindi, si vedeva costretta a corrispondere l'intera somma precettata e a proporre -inevitabilmente- il presente giudizio.
Sosteneva, quindi: l'illegittimità della pretesa economica avanzata dalla lavoratrice al lordo delle ritenute di legge, atteso l'avvenuto versamento delle stesse in data antecedente alla notifica del provvedimento oggi opposto, evidenziando il fatto che la lavoratrice, dopo la pec del 30.08.2024, sebbene fosse stata informata di tale versamento, si mostrava del tutto indifferente rispetto alla richiesta di pagamento della somma al netto delle ritenute;
rilevava che tale comportamento aveva determinato la proposizione del presente giudizio, essendo evidente il pregiudizio economico conseguito dalla Pt_1 evidenziava che era illegittimo il rifiuto da parte della opposta di prestare la propria attività lavorativa nel mese di luglio 2024, dopo che la lavoratrice era stata destinata ad altra sede di lavoro in seguito alla cessazione, da parte della dell'attività di gestione del Pt_1 residence geriatrico sito in Pietracupa, con conseguente infondatezza della richiesta di pagamento della retribuzione per tale mensilità; evidenziava, inoltre, la carenza di giusta causa delle dimissioni e la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento di indennità sostitutiva del preavviso.
Contestava, quindi, il credito asseritamente vantato dalla in ordine alla CP_1 retribuzione di luglio 2024, pari ad € 1.187,42, nonché la debenza della somma di € 1.715,17, pretesa a titolo di indennità di mancato preavviso.
pagina 2 di 9 Confermava, infatti, che nel mese di luglio 2024 l'opposta era risultata assente ingiustificata dal posto di lavoro, avendo espressamente rifiutato di prestare la propria attività lavorativa, con conseguente illegittimità della pretesa inerente al pagamento della relativa retribuzione.
Ricordava in proposito che: la dopo pochi mesi di attività, aveva registrato una perdita di circa € 90.000,00 e, Pt_1 pertanto, si era vista costretta ad informare le OO.SS. maggiormente rappresentative dello stato di crisi aziendale;
su richiesta delle OO.SS., si apriva un tavolo di confronto, finalizzato a ricercare soluzioni che potessero contemperare i contrapposti interessi (prosecuzione attività
e tutela livelli occupazionali); il tavolo di confronto, tuttavia, non portava ad alcuna soluzione, tant'è vero che all'incontro del 9.02.2024 le stesse OO.SS. manifestavano l'impossibilità di formulare alcuna proposta idonea al superamento della situazione di crisi aziendale;
la dunque, al fine di evitare la cessazione dell'attività, decideva di aumentare le rette Pt_1 degli ospiti presenti in struttura geriatrica, ma neanche tale tentativo si rivelava utile alla prosecuzione dell'attività; seguivano pertanto le dimissioni in blocco degli ospiti e, dunque, la cessazione dell'attività di casa di riposo;
la a questo punto, decideva di assegnare Pt_1 all'assistenza sociosanitaria integrata di tipo domiciliare i lavoratori precedentemente impiegati nella struttura geriatrica, trasferendoli in sedi distanti non oltre 50 km dalla residenza di ciascun lavoratore;
la , dunque, con provvedimento del CP_1
26.06.2024, veniva trasferita in altra sede di lavoro, provvedimento che ella impugnava per via stragiudiziale, eccependo l'illegittimità dello stesso, rifiutando successivamente di espletare la prestazione di lavoro nelle sedi indicate nel citato provvedimento di trasferimento, risultando, dunque, assente ingiustificata dal posto di lavoro.
Trascorsi alcuni giorni dal trasferimento, la lavoratrice, in data 22.07.2024, rassegnava le dimissioni per “giusta causa” e, pochi giorni dopo, chiedeva l'emissione del provvedimento monitorio per cui oggi è causa.
Sosteneva che la , pertanto, non aveva diritto di pretendere il pagamento della CP_1 retribuzione per il mese di luglio 2024, né l'indennità sostitutiva del preavviso per asserite dimissioni per “giusta causa”.
Chiedeva la revoca del D.I. e la condanna della opposta per lite temeraria.
Parte opposta si costituiva nella presente fase di opposizione, confermando che le somme ingiunte erano state integralmente pagate dalla opo la notifica del d.i. opposto;
Parte_1 rilevava che l'opponente, a ben vedere, non aveva effettuato alcuna specifica contestazione delle somme richieste e dei conteggi su cui era fondata l'ingiunzione di pagamento, con tutte pagina 3 di 9 le conseguenze del caso;
deduceva che il trasferimento del lavoratore era disciplinato dall'articolo 2103, comma 8, cod. civ., secondo cui il lavoratore “non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, che dovevano essere dimostrate dal datore di lavoro;
deduceva che la era rimasta a disposizione del datore di lavoro, senza essere riammessa in CP_1 servizio presso la sede originaria, e osservava che nella lettera datata 26 giugno 2024, ricevuta dalla opposta il 3.07.2024, la i limitava a comunicare la necessità del Parte_1 trasferimento a partire dall'8 luglio 2024, con assegnazione “al servizio di assistenza domiciliare”, con una generica indicazione della lista dei “Comuni assegnati”, senza neppure individuare la specifica destinazione della lavoratrice (cfr. missiva: “…i comuni a lei assegnati…. sono qui di seguito indicati: ; ; ; ; CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
; palata;
Trivento…”). CP_6 Parte_3
Rilevava l'opposta che, di conseguenza, con lettera del 5.07.2024, ella impugnava il trasferimento;
ricordava che la circolare INPS n. 142 del 2015 prevedeva, come motivo di cessazione di rapporto di lavoro involontario, il trasferimento del lavoratore oltre 50 km di distanza dalla propria abituale residenza o presso una sede aziendale mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, come nel caso di specie, ove si richiedeva alla opposta di spostarsi attraverso vari comuni della Provincia (non indicando affatto le destinazioni precise); inoltre, la lettera veniva inoltrata il 26 giugno 2024 e ricevuta il 3 luglio
2024 e conteneva indicazioni per il trasferimento già dall'8 luglio 2024, senza rispetto di termini di preavviso;
a fronte della impugnativa stragiudiziale del trasferimento, in cui si osservava che il trasferimento era illegittimo, perché la lavoratrice era stata assegnata ad un altro servizio, ossia all'assistenza domiciliare, e che la società non aveva comunque conservato la gestione del ramo di azienda della casa di riposo “Punta Paradiso”, per cui non si era verificato un trasferimento presso “altra unità produttiva”, la opponente neppure contestava quanto indicato, mantenendo “in sospeso” il rapporto di lavoro, fin quando la lavoratrice non decideva di inoltrare le proprie dimissioni per giusta causa in data 22 luglio
2024. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. n. 227/2024.
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1.Il D.I. n. 227/2024 va revocato, in quanto parte opponente ha provato di aver pagato le somme ingiunte dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 9 Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
pertanto, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione della ingiunzione.
2.Valutando, tuttavia, i motivi di opposizione proposti, anche ai fini della regolamentazione delle spese processuali, essi sono risultati infondati.
3.In punto di fatto, va premesso che il ricorso monitorio è stato depositato il 5.08.2025; il D.I.
n. 227 è stato emesso il 17.08.2024 e le somme oggetto di ingiunzione sono state pagate dall'opponente il 16.09.2024.
A fronte del credito azionato dalla ricorrente in via monitoria, parte opponente non contesta il credito per TFR e per ratei di 13 mensilità, limitandosi a contestare il fatto che le somme dovevano essere pagate al netto delle ritenute fiscali;
afferma poi l'insussistenza dell'azionato credito per la retribuzione di luglio 2024 e per l'indennità di mancato preavviso.
4.Quanto al motivo di opposizione sulla scorta del quale parte opponente eccepisce l'illegittimità della pretesa economica della ricorrente in via monitoria, perché avanzata al lordo delle ritenute di legge, si osserva che del tutto legittimamente la lavoratrice ha avanzato la richiesta di pagamento al lordo delle ritenute fiscali.
Invero, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo. (Cass. Sez. L., 14/09/2015, n. 18044, Rv. 636824 - 01).
pagina 5 di 9 Pertanto, per quanto concerne il calcolo del TFR e delle retribuzioni dovute al lavoratore,
l'accertamento e la liquidazione di somme dovute in favore del lavoratore deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, le quali non possono essere detratte dal debito, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito il pagamento delle somme dovutegli (cfr. Cass. 13 febbraio 2013, n. 3525; 12 gennaio 2012, n. 231; 28 settembre 2011, n. 19790).
In quest'ottica, una somma oggetto di pronuncia giudiziale non può mai essere al netto delle imposte, in quanto la somma diviene netta solo dopo che le imposte siano state pagate, non certamente prima e a prescindere dal versamento delle stesse.
Pertanto, era del tutto legittima l'emissione del D.I. degli importi -come richiesti- al lordo.
Peraltro, seppur trattasi di aspetto marginalmente rilevante ai fini di causa, neppure risulta comprovato che il pagamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali riferito alla posizione della lavoratrice sia effettivamente CP_1 avvenuto e/o che sia avvenuto in data antecedente alla notifica dei D.I.; invero, mancano sufficienti allegazioni in tal senso, dato che neppure il datore allega quale sia la esatta somma pagata per la posizione della a tale titolo, pure valutato che dagli allegati alla CP_1 pec del 30.08.2024 non è possibile comprendere quale sia la causale del versamento e/o a quale posizione debitoria si riferisca il pagamento.
5. Quanto alla debenza -o meno- della retribuzione del mese di luglio 2024 e della indennità di mancato preavviso, valutata anche l'eccezione di inadempimento sollevata nella presente sede dal datore di lavoro, fondata sul fatto che la non avrebbe lavorato nel CP_1 mese di luglio 2024, dato che si sarebbe rifiutata di prestare l'attività lavorativa presso la sede in cui era stata trasferita, risulta dagli atti che: con missiva inviata dal datore di lavoro il 26.06.2024, ricevuta dalla lavoratrice il 3.07.2024, la
, a partire dall'8.07.2024, “per compravate ragioni tecniche, organizzative e CP_1 produttive” era stata assegnata al servizio di assistenza domiciliare, con la precisazione che i
Comuni a lei assegnati erano , , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , ”, laddove prima ella lavorava presso la struttura CP_6 Parte_3 Per_1 Per_2 geriatrica di Pietracupa gestita dalla Pt_1 tale trasferimento era impugnato in via stragiudiziale dalla lavoratrice;
pagina 6 di 9 in data 22.07.2024, la rassegnava le dimissioni con decorrenza dal 23.07.2024 CP_1 per giusta causa, consistente nel fatto, addotto -e testualmente indicato- nelle dimissioni, del
“MANCATO PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DA PIU' MESI”.
A ben vedere, mentre non è stato provato che la non abbia reso la propria CP_1 prestazione lavorativa per il mese di luglio 2024 (fino alla data delle dimissioni) e/o che ella non sia rimasta, come forza-lavoro, a disposizione del datore, non risulta -invece- inficiato o contestato quanto indicato dalla in sede monitoria, ossia che ella riceveva, CP_1 solo in data 23.07.24, a titolo di acconto, un bonifico per l'importo netto di € 2.066,00 a copertura delle retribuzione di maggio e giugno 2024 e che, quindi, effettivamente, le indicate mensilità -al momento delle dimissioni- non erano state ancora pagate.
Peraltro, posto che l'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione retributiva gravava sul datore di lavoro (Cass. civ. ss. uu. n. 13533/2001; Cass. civ. n. 16324/2021), emerge pacificamente dagli atti che il pagamento sia avvenuto con ritardo e che, quindi, risultava integrata una giusta causa in capo alla lavoratrice per rassegnare le proprie dimissioni, consistente nel non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni di maggio e giugno 2024, anche valutato il fatto che la stessa società opponente ha pure riferito che l'attività di casa di cura era cessata per le dimissioni in blocco degli ospiti, per cui deve effettivamente presumersi che la società versasse in una situazione di oggettiva difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni.
Si osserva che nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro, come il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni spettanti (nel caso in esame di due mensilità), sia integrata una “giusta causa di recesso senza preavviso” dal rapporto di lavoro;
in tal caso, il lavoratore conserva il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, che spetta a titolo di ristoro per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro (cfr. art. 2119 c.c., secondo cui il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere, tra le altre: Cass n. 12768 del 1997 e n. 5146/98).
Nel caso in esame, si era quindi in presenza di un inadempimento e di un ritardo di non scarsa importanza nell'economia complessiva del rapporto, considerando, oltretutto, che le retribuzioni arretrate sono state pagate solo dopo le dimissioni;
le stesse dimissioni devono pagina 7 di 9 quindi ritenersi assistite dalla 'giusta causa', ai fini del riconoscimento dell'indennità sostitutiva di preavviso, a fronte del reiterato mancato pagamento di voci retributive.
Come accennato, invece, non risulta comprovato alcun inadempimento della CP_1 rispetto allo svolgimento delle proprie mansioni lavorative per il mese di luglio 2024 (fino alla data della efficacia delle dimissioni, 23.07.2024), pure considerato che nella lettera di trasferimento neppure era indicato l'esatto luogo (tra i vari Comuni indicati, ossia: , CP_2
, , , , , ) in CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_3 Per_1 Per_2 cui l'opposta si sarebbe dovuta recare per rendere la propria attività lavorativa a partire dal successivo 8.07.2024, per cui anche sotto questo profilo non sembra potersi configurare una esigibilità della prestazione da parte della lavoratrice, in difetto di più specifiche indicazioni sulle modalità operative del servizio da espletare e sulla esatta collocazione spaziale della lavoratrice in esito al disposto “trasferimento”, nonché valutato che non si era in presenza di un trasferimento presso altra unità produttiva.
6.Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, esse vanno regolate in base al principio secondo il quale, se il debitore paga la somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (v. tra le tante Cass. n.
5336-97; Cass. n. 14126-00; Cass. n. 19126-04; Cass. n. 7526-07).
In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 9587-15), sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può semmai addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, con riferimento alla data di emissione del decreto, alla stregua di giusto (o, secondo i casi ratione temporis rilevanti, grave) motivo.
pagina 8 di 9 Tanto premesso, le spese vanno poste a carico della opponente, che è risultata integralmente soccombente, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Revoca il D.I. n. 227/2024 atteso l'intervenuto pagamento in corso di causa delle somme ingiunte;
2.Condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta, , Controparte_1 delle spese processuali, liquidate in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 17.12.2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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