Sentenza 2 maggio 2026
Decreto presidenziale 5 maggio 2026
Decreto presidenziale 5 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno - Ufficio Centrale Elettorale, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
il Comune di ON di Bisaccia e la OC Elettorale Circondariale di Termoli, non costituiti in giudizio;
nei confronti
MO TU e FI DE EL, rappresentati e difesi dagli avvocati LA Scapillati e Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NO RI De SI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale della OC elettorale circondariale di Termoli n. 65 del 25/4/2026, notificato in data 27/4/2026, col quale è stata disposta la ricusazione della candidatura del Sig. LA RA alla carica di ND del Comune di ON di Bisaccia e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere comunale, contraddistinta dal contrassegno circolare con dicitura “N AG – CANDIDATO SINDACO”, al centro paesaggio stilizzato, in basso “MONTENERO FUTURA” con slogan “ESPERIENZA E FUTURO, INSIEME”, con cui è stata disposta la ricusazione/esclusione della lista sopra indicata, motivando tale determinazione con il preteso deposito tardivo della documentazione, avvenuto, secondo quanto riportato nel medesimo verbale, alle ore 12:12.” per le elezioni amministrative del predetto Comune di ON di Bisaccia fissate per il 24 e 25 maggio 2026.
- di ogni altro provvedimento ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi compreso il verbale del segretario comunale di ricezione della lista, nella parte eventualmente lesiva per l’odierno ricorrente.
nonché per l’accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente all’ammissione della già menzionata lista e del candidato ND alle elezioni di che trattasi.
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 30\4\2026:
- del provvedimento della OC elettorale circondariale di Termoli del 30/4/2026, notificato in pari data, avente ad oggetto “ RIESAME, A SEGUITO DI RECLAMO, DELLA 3A LISTA RECANTE IL CONTRASSEGNO CONCA CON DICITURA “N AG – CANDIDATO SINDACO”, AL CENTRO PAESAGGIO STILIZZATO, IN BASSO “MONTENERO FUTURA” CON SLOGAN “ESPERIENZA E FUTURO, INSIEME ricusata con provvedimento n. 65 del 25/4/2026,” , con il quale è stata deliberata la conferma del provvedimento n.65/2026 che prevedeva la ricusazione della candidatura del Sig. LA RA alla carica di ND del Comune di ON di Bisaccia e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere comunale, contraddistinta dal contrassegno circolare con dicitura “N AG – CANDIDATO SINDACO”, al centro paesaggio stilizzato, in basso “MONTENERO FUTURA” con slogan “ESPERIENZA E FUTURO, INSIEME”;
- della nota n.27447 del 28 aprile 2026 a firma del Segretario Comunale dott. Giuliano Russo, nella parte lesiva per l’odierno ricorrente;
- di ogni altro provvedimento ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi, nella parte eventualmente lesiva per l’odierno ricorrente;
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
nonché per l’accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente all’ammissione della già menzionata lista e del candidato ND alle elezioni di che trattasi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controinteressate MO TU e di FI DE EL, del Ministero dell’Interno e della Prefettura intimati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 2 maggio 2026 il dott. UI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Con il ricorso notificato e depositato il 30.04.2026 l’avv. LA RA, “ quale cittadino elettore del Comune di ON di Bisaccia e libero cittadino interessato alla regolarità della competizione elettorale, nonché in qualità di candidato alla carica di ND del Comune di ON di Bisaccia per la lista elettorale denominata “MONTENERO FUTURA” ”, è insorto in giudizio dinanzi a questo Tribunale impugnando, ai sensi dell’art. 129 cod.proc.amm., il verbale della OC elettorale circondariale di Termoli n. 65 del 25.04.2026 (notificato alla parte in data 27.04.2026), con il quale è stata disposta la ricusazione della sua candidatura alla carica di ND del Comune di ON di Bisaccia e della collegata lista di candidati alla carica di Consigliere comunale, contraddistinta dal contrassegno circolare con dicitura “ CO AG – CANDIDATO SINDACO ”, al centro paesaggio stilizzato, in basso “ MONTENERO FUTURA ” con slogan “ ESPERIENZA E FUTURO, INSIEME ”, da questi presentata per partecipare alle elezioni amministrative comunali del 24 e 25 maggio 2026.
La ragione unica dell’esclusione disposta nei confronti della predetta lista è la seguente: “ la lista è stata presentata oltre il termine di presentazione delle liste e candidature previsto dall’art. 28, ottavo comma, e dall’articolo 32, ottavo comma, del testo unico n. 570/1960 ” (cfr. il provvedimento impugnato).
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di ricorso così rubricati:
I- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 28 E 30 D.P.R. n. 570/1960. IMPUTABILITÀ DEL RITARDO ALL’AMMINISTRAZIONE - TEMPESTIVA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 28, CO. 10, D.P.R. N. 570/1960; CIRCOLARE MIN. INTERNO N. 38 DEL 8/4/2026, LETT. A; ART. 3, L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO D’ISTRUTTORIA E SVIAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS »;
II- « VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE APPARENTE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, CORRETTEZZA E PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA »;
III- « VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO, RAGIONEVOLEZZA E FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI DEMOCRATICITÀ E DI EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE »;
IV- « VIOLAZIONE DELL’ART. 28 D.P.R. n. 570/1960 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3 D.P.R. n. 223/1967 E L’ART. 1, COMMA 2, L. n. 241/1990. IRRILEVANZA DELL’ORARIO DI REGISTRAZIONE INTERNA DELL’UFFICIO. UNICITÀ DEL PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE. NON IMPUTABILITÀ DEL RITARDO AI PRESENTATORI PER AT DELL’UFFICIO ».
In estrema sintesi con il ricorso ci si è doluti del fatto che la ricusazione della lista dell’interessato sarebbe stata motivata unicamente dal ritardo registrato in fase di verbalizzazione della presentazione rispetto al termine all’uopo fissato delle ore 12:00 del 25.04.2026, senza però tenere conto della circostanza che i soggetti delegati alla presentazione della lista erano già presenti negli uffici comunali prima sin dalle ore 11:30 e che il breve ritardo sarebbe stato imputabile alle difficoltà operative riscontrate dagli uffici comunali, ai quali era stato domandato di rilasciare i necessari certificati elettorali dei sottoscrittori della lista sin dalle prime ore della mattinata.
In particolare, con il primo mezzo, la parte ricorrente ha lamentato che:
- il verbale n. 65 della OC Elettorale Circondariale di Termoli ha individuato il momento della presentazione della lista “ON UT” nelle ore 12:12, mentre il momento di effettiva presentazione sarebbe stato quello delle ore 12:25;
- il suddetto verbale, lungi dal contestare irregolarità formali della lista, avrebbe attestato “ che le firme sono state apposte sui prescritti moduli, che le firme sono state regolarmente autenticate, che i sottoscrittori risultano elettori del Comune, che è soddisfatto il numero minimo dei sottoscrittori validi, che i candidati e le relative dichiarazioni risultano regolari, che è rispettata la rappresentanza di genere, che il programma amministrativo è stato presentato e che il contrassegno non è identico né confondibile con altri contrassegni ” (cfr. il ricorso a pag. 7);
- l’unico motivo di ricusazione sarebbe pertanto stato quello formale del ritardo, ma “ lo stesso verbale dà atto che alla lista era stato attribuito il numero 1 d’ordine provvisorio di presentazione ” così confermando che “ la documentazione era stata effettivamente presa in carico dall’apparato comunale e inserita nella sequenza procedimentale, sicché non può parlarsi di deposito inesistente, radicalmente tardivo o mai avviato entro il termine ” (cfr. il ricorso a pag. 7);
- “ i presentatori della lista si trovavano all’interno degli uffici comunali prima della scadenza del termine delle ore 12:00, avendo già avviato tutte le operazioni prodromiche alla presentazione, ivi compresa la consegna degli elenchi dei sottoscrittori e la richiesta dei certificati elettorali, la cui lavorazione era stata avviata sin dalle ore 8:30 ed era ancora in corso al momento della scadenza del termine. In tale contesto, il Segretario Comunale aveva assunto la gestione delle operazioni di deposito, differendone la formalizzazione per esigenze organizzative interne. La divergenza tra l’orario di effettiva presenza dei presentatori e quello di registrazione formale del deposito evidenzia, pertanto, un evidente difetto di istruttoria, non essendo stato in alcun modo accertato il momento sostanziale di instaurazione del procedimento, ma essendo stato valorizzato esclusivamente un dato formale interno all’organizzazione dell’ufficio ” (cfr. il ricorso a pag. 8);
- “ il Segretario Comunale, nell’ordine ha: accettato la presenza dei presentatori alle ore 11:30; preso in carico la documentazione; consentito il completamento delle operazioni 8 interne da parte dell’ufficio anagrafe/elettorale; dichiarato la regolarità formale della documentazione; disposto autonomamente che il deposito materiale avvenisse in un momento successivo, dichiarando di “chiamare” i presentatori. Questa condotta integra una presa in carico della pratica da parte dell’ufficio, che non consente di imputare il ritardo ai presentatori. La documentazione, al momento dell’accesso dei presentatori e della presa in carico da parte dell’ufficio, risultava sostanzialmente completa, essendo mancante soltanto la materiale consegna dei certificati elettorali, già richiesti nella mattinata agli uffici competenti e in corso di lavorazione, ovvero già predisposti presso l’ufficio anagrafe. Il Segretario Generale, infatti, non ha respinto la documentazione, ma l’ha ricevuta comunque, l’ha sottoposta a verifica e ha redatto il verbale alle ore 12:12. Tale condotta è incompatibile con l’idea di un deposito inesistente o radicalmente tardivo e conferma, invece, che la procedura era già attiva e concreta ben prima della successiva formalizzazione dell’orario finale. Il ritardo, dunque, non è imputabile al presentatore, ma esclusivamente alla macchina amministrativa, ai tempi tecnici necessari per il rilascio dei certificati elettorali e alla gestione interna dell’ufficio, con conseguente violazione dei principi di buona amministrazione, leale collaborazione, correttezza e non aggravamento del procedimento ” (cfr. il ricorso a pag. 9);
- l’azione amministrativa sarebbe stata illegittima alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 1999, nonché con la consolidata giurisprudenza amministrativa.
Con i restanti motivi ci si è doluti del difetto di motivazione e di istruttoria, della violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento dell’Amministrazione, oltre che di parità di trattamento, favor partecipationis alla competizione elettorale e di democraticità.
2. Con l’atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 30.04.2026, la parte ricorrente ha integrativamente impugnato il verbale della OC elettorale circondariale di Termoli del 30.04.2026 di “ RIESAME, A SEGUITO DI RECLAMO, DELLA 3A LISTA RECANTE IL CONTRASSEGNO CONCA CON DICITURA “N AG – CANDIDATO SINDACO”, AL CENTRO PAESAGGIO STILIZZATO, IN BASSO “MONTENERO FUTURA” CON SLOGAN “ESPERIENZA E FUTURO, INSIEME ricusata con provvedimento n. 65 del 25 aprile 2026” , con il quale è stata confermata la ricusazione della lista precedentemente disposta con il provvedimento n. 65 del 25.04.2026, dando semplicemente atto della presenza, nella precedente determinazione, dei seguenti errori materiali: - il momento della presentazione della lista sarebbe stato erroneamente indicato nelle ore 12:12, invece che delle ore 12:25; - il numero d’ordine della lista sarebbe stato 3 e non 1.
Il gravame integrativo è stato affidato agli identici motivi del ricorso introduttivo del giudizio e ne riproduce integralmente i contenuti.
3. In resistenza all’impugnativa si sono costituiti i controinteressati intimati, avv.ti MO TU e DE EL FI, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame nel suo complesso, eccependo l’infondatezza del gravame e producendo la documentazione di chiarimenti trasmessa dal Segretario comunale alla OC elettorale circondariale dalla quale si evince che ben tre liste si accingevano ad essere presentate nella mattinata del 25.04.2026 e due di queste sono state escluse per tardività.
Sempre in resistenza al ricorso si è costituita, per il Ministero dell’Interno e per la Prefettura, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato la quale ha eccepito, oltre all’infondatezza del ricorso, la sua stessa inammissibilità per omessa notifica del ricorso introduttivo del giudizio all’indirizzo fisico della Commissione Centrale Elettorale, essendo stato notificato il ricorso, nei riguardi della detta Commissione, al solo indirizzo PEC dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato: nell’impostazione della difesa erariale “ il giudizio elettorale è incompatibile con la disciplina sulla notifica dei ricorsi alle amministrazioni e agli uffici statali presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato: ciò in ragione, da un lato, della assoluta ristrettezza dei termini imposti dal Legislatore e, dall’altro, dello specifico adempi mento, stabilito dall’art. 129 c.p.a. - circa la pubblica affissio ne di una copia integrale del ricorso, avente valore di notifi cazione per pubblici proclami – evidentemente inconciliab ile con la natura e le funzioni dell’Avvocatura dello Stato (cfr. ex multis TAR Piemonte, sez II, sentenza n. 519/2024 pubbl. 17/5/2024; TAR Sicilia - Palermo, sez. II, 22/05/2017, n. 1366; TAR Friuli Venezia Giulia 237 del 22/4/2011; TAR Catanzaro, sez. II 29/10/2013 n 987; Consiglio di Stato sez V 29/4/2011 n 2559) ” (cfr. la memoria della difesa erariale del 1° maggio 2026, a pagine 3 e 4).
Il Comune di ON di Bisaccia, sebbene regolarmente raggiunto dalla notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
Nessuno, invece, risulta costituito per la OC elettorale circondariale.
4. Per la trattazione della causa è stata fissata l’apposita udienza pubblica del 2.05.2026, alla quale, uditi i difensori presenti ribadire le rispettive tesi ed eccezioni come da verbale d’udienza, la difesa della controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso deducendo che l’atto di motivi aggiunti non avrebbe contenuto censure specifiche dirette a contestare il provvedimento sopravvenuto della Commissione del 30.04.2026.
La parte ricorrente ha controdedotto alle eccezioni di inammissibilità del ricorso, come da verbale, e insistito per l’accoglimento del ricorso.
La causa è stata infine trattenuta in decisione come da verbale.
5. In via preliminare vanno scrutinate le due eccezioni di inammissibilità avanzate rispettivamente dalla difesa erariale e dalla difesa della controinteressate: come sta per vedersi entrambe devono essere disattese, risultando il ricorso pienamente ammissibile.
5.1. Innanzitutto va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato sul rilievo della mancata notifica del ricorso introduttivo del giudizio presso la sede fisica della Commissione Centrale Elettorale, essendo stato il ricorso ritualmente notificato, nei confronti del predetto Organo, all’indirizzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e contestualmente agli indirizzi PEC sia del Comune di ON di Bisaccia che a quello del Ministero dell’Interno e della Prefettura.
L’art. 129, comma 3, cod. proc.amm., dispone che “ Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza: a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione ”.
Nel caso di specie la condizione di cui sopra deve ritenersi soddisfatta.
Infatti il ricorso è stato notificato all’indirizzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, all’indirizzo PEC del Comune di ON di Bisaccia e alla Prefettura.
Va subito rilevato che la giurisprudenza citata dalla difesa erariale a sostegno della sua conclusione risulta inconferente, essendosi questa occupata del diverso caso in cui nel corso del giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato aveva eccepito, in senso contrario, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica del ricorso presso la sede della difesa erariale stessa: è pronunciando su una simile eccezione, e soprattutto per affermarne l’ammissibilità, che il giudice amministrativo ha rilevato come nel rito elettorale non trovi applicazione la normativa in tema di notifica dei ricorsi alle amministrazioni e agli uffici statali presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.
A giudizio del Collegio, al contrario, lo stesso principio non può trovare applicazione nel caso di specie, dove il ricorso è stato notificato alla difesa erariale, preposta alla difesa giudiziale dell’Amministrazione stessa.
Come ha fatto rilevare la difesa di parte ricorrente in udienza, la difesa erariale è stata posta in condizione di esercitare il diritto di difesa della OC, in concreto articolando una memoria che, sebbene sia stata depositata formalmente per conto della sola Prefettura e del Ministero dell’Interno, ha sviluppato ampiamente contenuti di natura difensivo dell’operato della OC stessa: il che lascia emergere che l’eccezione, meramente formale, sia stata sollevata a scopo strumentale, senza che l’omessa notifica lamentata abbia in concreto prodotto effetti sui diritti di difesa della OC (regolarmente raggiunta dalla notifica all’indirizzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che -anche secondo la giurisprudenza citata dalla stessa difesa erariale- avrebbe dovuto difenderla).
DE resto, ad analoga conclusione conduce l’ulteriore rilievo: la OC è un organo temporaneo destinato ad operare per il solo periodo elettorale, pacificamente in sostituzione di funzioni proprie del Comune, al quale comunque l’attività può essere riferita, nell’esercizio di poteri propri dell’Ufficio di Governo del Territorio che i Comuni esercitano in questo ambito.
Ora, sia che si guardi alla OC come organo comunale, sia che si guardi alla titolarità statale dei poteri esercitati, l’eccezione sollevata dalla difesa erariale nel caso di specie risulterebbe comunque superata e assorbita dal fatto che il ricorso è stato comunque notificato tanto alla sede fisica del Comune di ON di Bisaccia che al Ministero dell’Interno e alla Prefettura: sicché, alla presenza di tutte queste circostanze, non si può dire che non sia stata evocata l’Amministrazione che ha adottato l’atto per il sol fatto che la OC non sia stata raggiunta direttamente dalla notifica del ricorso.
Onde il ricorso si presenta, sotto questo profilo, ammissibile.
5.2. Va disattesa anche l’eccezione di inammissibilità sollevata in udienza dalla parte controinteressata, secondo la quale l’atto di motivi aggiunti non avrebbe gravato in maniera specifica il nuovo provvedimento della OC del 30.04.2026.
L’atto sopravvenuto del 30.04.2026, al contrario di quanto eccepito dalla difesa controinteressata, è stato tempestivamente impugnato con l’atto di motivi aggiunti del 30.04.2026, le cui censure, sebbene di identico contenuto rispetto a quelle del ricorso introduttivo, sono del tutto sufficienti a contestare l’operato della OC nella misura in cui ha ricusato la lista in questione: con il nuovo provvedimento, infatti, la OC non ha fatto altro che confermare la precedente azione amministrativa, salvo correggere alcuni errori materiali, con la conseguenza che le censure avanzate contro il primo provvedimento, correttamente riproposte nell’atto di motivi aggiunti, valgono a contestare anche il successivo tratto dell’azione amministrativa: del resto la loro capacità di denotare l’illegittimità del nuovo provvedimento è questione di merito e non di ammissibilità del ricorso.
Onde anche in parte qua l’impugnativa è ammissibile.
6. Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti devono essere accolti per l’assorbente fondatezza del loro rispettivo primo mezzo, segnatamente nella parte in cui è stata dedotto che:
- lo sforamento dal termine per la presentazione della lista sarebbe stato esiguo;
- i delegati alla presentazione della lista erano presenti negli uffici comunali prima della chiusura delle porte avvenuta alle ore 12:00;
- la non imputabilità del ritardo ai presentatori della lista, per essere stato questo causato dalla concomitante presenza, presso uffici comunali nella stessa mattinata del 25.04.2026, di ben tre liste che si accingevano a depositare la rispettiva documentazione, oltre che dall’affidamento ingenerato dal complessivo contesto dell’azione amministrativa nel fatto che, per la semplice presenza dei delegati negli Uffici comunali, il “procedimento di consegna delle liste” poteva ritenersi già avviato.
5.1. Dalla ricostruzione dei fatti operata dalla parte ricorrente, verosimile e sufficientemente suffragata nel corso del giudizio, si desume che:
a) i delegati alla presentazione della lista “ON UT” si sono recati presso gli uffici comunali di ON di Bisaccia sin dalle prime ore del giorno 25.04.2026 allo scopo di ottenere i certificati elettorali da allegare all’atto della presentazione delle liste;
b) sin dalle ore 11:30 i suddetti delegati erano presenti negli uffici comunali e in possesso di tutta la documentazione necessaria, pur essendo ancora in attesa che i dipendenti comunali rilasciassero certificati elettorali loro richiesti;
c) alle ore 12:00 l’ingresso della sede comunale è stato chiuso.
d) la presentazione della lista “ON UT” ha dovuto attendere il completamento della procedura di presentazione della lista “ON Dignitosa”, che la precedeva in ordine di presentazione.
e) all’atto della presentazione della lista la documentazione era completa in ogni sua parte;
f) la ricusazione della lista è stata motivata dal mero ritardo nella sua presentazione.
5.2. Per orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, invero, un lieve scostamento orario nella presentazione delle liste può essere tollerato, purché sia accompagnato dalla presenza, nell'orario prescritto, del presentatore della lista nei locali dove doveva avvenire la presentazione della lista medesima e da ragioni eccezionali e imprevedibili giustificative del ritardo (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 4.03.2002, n. 1271; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 12.05.2003, n. 777, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 4.11.2004, n. 5576; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 27 giugno 2006 n. 718).
Detto orientamento, già da tempo condiviso da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 281 del 5.05.2014), deve essere in questa sede confermato.
Conclusione, peraltro, corroborata dalla ricognizione dei principi espressi in materia dalla recente giurisprudenza della III Sezione del Consiglio di Stato (quanto segue è tratto dalla decisione della Sezione 5 dicembre 2019 n. 8336, richiamante le precedenti sentenze 7 maggio 2019, n. 2942 e 9 maggio 2019, n. 3032):
- “ il termine (ore 12.00) stabilito dall'art. 32, comma 9, D.P.R. n. 570 del 1960 per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale;
- nondimeno, eccezionalmente, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, la giurisprudenza ha ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 1) che il ritardo sia "lieve"; 2) che all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale; 3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati;
- di recente la Sezione ha precisato che la presenza dei delegati all'interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, al fine di assumere valenza esimente quanto al mancato rispetto del suddetto termine, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all'uopo necessari;
- in quest'ultimo caso, la presenza dei presentatori della Lista nella sede comunale allo spirare del termine ultimo delle ore 12.00, consente di valorizzare il principio del favor partecipationis, di speciale rilievo in materia elettorale, anche avuto riguardo al protrarsi delle operazioni di presentazione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto .”
5.3. Nel caso di specie, come sta per dirsi, tutte le condizioni per l’ammissione della lista, come declinate dalla giurisprudenza sopra richiamata, risultano soddisfatte in concreto.
5.3.1. Innanzitutto, è un dato oggettivo quello della presenza dei delegati alla presentazione delle liste all’interno della sede comunale prima delle ore 12:00.
Sul punto gli interessati hanno infatti riferito che l’ingresso nella Casa Comunale era stato chiuso alle ore 12.00 del 25.04.2026, sicché nessuno avrebbe potuto accedervi oltre quell’orario: la detta circostanza, oltre a non esser stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’Amministrazione e delle controinteressate, trova riscontro: a) nella relazione del Segretario Comunale dott. Giuliano Russo trasmessa alla OC Elettorale Circondariale in data 28.4.2026, avente ad oggetto “ Ricorso/Reclamo avverso il provvedimento di ricusazione della lista elettorale “ON UT” – CHIARIMENTI ”, nella quale, sul punto, il predetto rappresenta quanto segue “ Alle ore 11.55 circa, constatata l’assenza di qualsivoglia candidato alla porta, mi recavo nuovamente al piano terra, invitando le forze dell’ordine presenti, alla scadenza delle ore 12.00, alla chiusura del portone di ingresso…. ”; b) nelle dichiarazioni dei dipendenti comunali IA OL e SE UIno ( cfr. allegato 6 alla produzione di parte ricorrente depositata in data 30.04.2026), i quali hanno confermato “ la presenza di rappresentanti di entrambe le liste escluse e che l’ingresso comunale veniva chiuso alle ore 12:00 ”.
5.3.2. Inoltre, nel caso di specie il ritardo è stato oggettivamente lieve: di soli 25 minuti.
5.3.3. Per quanto concerne, invece, l’imputabilità del ritardo, va osservato che dalla relazione del Segretario Comunale del 28.4.2026, emerge:
a) che in seguito al deposito della documentazione della lista “ ON coraggiosa MO TU ND ” alle ore 11.30, vi era ancora, presso gli uffici comunali, la concomitante presenza dei presentatori delle altre due liste che avrebbero dovuto perfezionare le operazioni di presentazione delle rispettive liste, tant’è che nella medesima relazione il Segretario Comunale ha riferito che dopo essersi recato al piano terra dell’edificio comunale alle successive ore 11.55 aveva rilevato “ la presenza di alcune persone presso gli uffici anagrafe che interloquivano con i funzionari in servizio, e rientravo tempestivamente nella mia stanza ”;
b) che già alle precedenti ore 11.25 circa il Segretario Comunale, “ verificata l’assenza di qualsivoglia soggetto in attesa di essere ricevuto ”, si era recato al piano terra della casa comunale, e in tale frangente, notando “ l’effettiva presenza di soggetti che procedevano al disbrigo e richieste di certificati anagrafici ”, ribadiva, “ in un’ottica di leale collaborazione, il termine ultimo per la consegna documentale, fissato in via perentoria alle ore 12.00 ”: sul punto il medesimo Segretario ha però confermato di aver proferito la seguente espressione, riportata nel ricorso/reclamo presentato dall’altra lista (“ ON UT ”), parimenti esclusa in ragione del superamento dei termini di presentazione della lista: “ in particolare, già intorno alle ore 11:30, il Segretario Comunale, rivolgendosi al funzionario OL IA, dichiarava testualmente, o comunque in termini equivalenti, che “a mezzogiorno chiudete le porte, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori, e chi esce non può rientrare”, precisando che chi era già all’interno degli uffici avrebbe potuto continuare nella procedura di deposito della lista ”.
Tutti questi elementi inducono a ritenere il ritardo non imputabile.
Nella sede comunale, a quanto consta, vi erano numerose presenze di avventori, riconducibili alla presentazione, nella stessa mattinata di ben tre diverse liste, fatto evidentemente imprevedibile per la competizione elettorale comunale di ON di Bisaccia, di talché - per quel che è avvenuto - è possibile ritenere che il Comune non fosse preparato a ricevere tante liste e a rispondere a tante richieste di documentazione per il corredo delle medesime.
Inoltre, al fine di giustificare il ritardo, risulta comunque assorbente la circostanza che i delegati alla presentazione della lista “ON UT” hanno dovuto attendere il completamento delle operazioni di presentazione della lista “ON Dignitosa”, sicché sarebbe stato oggettivamente impossibile presentare la lista prima di tale momento.
5.3.4. Infine, un discorso a parte va fatto sul tema della completezza della documentazione in possesso dei delegati alla presentazione della lista.
Innanzitutto, il verbale redatto dal Segretario Comunale, che attesta la ricezione dei presentatori della lista “ ON UT ” e della documentazione a ciò necessaria alle ore 12.12 [ rectius 12.25], non reca alcuna osservazione in ordine alla regolarità formale e sostanziale della documentazione presentata: deve, pertanto, ritenersi che i presentatori della lista, oltre ad essere già presenti all’interno dei locali del Comune entro i termini ex lege previsti per la presentazione delle liste fossero altresì nella disponibilità di tutta la documentazione all’uopo necessaria.
Lo stesso è a dirsi per il provvedimento di ricusazione adottato dalla OC, nonché quello di successiva conferma, i quali nulla hanno rilevato sul punto di una presunta incompletezza documentale.
Non guasta, comunque, aggiungere che dalla ricostruzione dei fatti rappresentata dalla parte ricorrente emerge come l’unica ragione di affanno nella preparazione della documentazione necessaria aveva riguardato la necessità di stampare, presso il competente ufficio elettorale, i certificati elettorali dei sottoscrittori della lista.
Tuttavia, come ha pure eccepito la difesa comunale, simili documenti non risultavano necessari ai fini della presentazione della lista, sicché, anche senza di questi, la documentazione doveva ritenersi completa: d’altro canto non vi sono elementi a sufficienza per dedurre che vi fossero ulteriori carenze nella documentazione.
Sul tema specifico rilevano i chiarimenti resi dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 1999, richiamata dalla stessa parte ricorrente, pronunciatasi sulla questione “ se, in considerazione degli articoli 32 e 33 del testo unico approvato col d.P.R. n. 16 maggio 570, la consegna dei certificati elettorali dei presentatori di una lista, oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, costituisca o meno una causa di esclusione dalla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale ” (cfr. Ad.Pl. n. 23/1999).
L’Adunanza Plenaria n. 23 del 1999 ha chiarito che: « la questione vada risolta sulla base del testo degli articoli 32 e 33 del testo unico approvato col d.P.R. n. 570 del 1960.
L’art. 32 dispone:
- al terzo comma, che la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da “elettori iscritti nelle liste del Comune”, nel numero sancito dal precedente primo comma;
- all’ottavo comma, che “la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione”;
- al nono comma, che “il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio”.
L’art. 33 individua i poteri della Commissione elettorale circondariale, elenca i casi in cui essa ricusa le liste e, al terzo comma, dispone che essa, “entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire nuovamente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite”.
Dall’esame di tale normativa, si evince che la Commissione elettorale (come ha osservato la più recente giurisprudenza della Quinta Sezione) deve accertare se, ai sensi dell’art. 32, terzo comma, la dichiarazione di presentazione della lista sia stata sottoscritta dal prescritto numero di “elettori iscritti nelle liste del Comune”.
Poiché la Commissione può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettori dei sottoscrittori, ai sensi dell’art. 32, terzo comma, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali.
Gli articoli 32 e 33 del testo unico non hanno però disposto il dovere della Commissione di ricusare senz’altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della Quinta Sezione).
La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del Comune, vadano svolti d’ufficio sulla base dell’esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell’art. 33, ultimo comma, per il quale la Commissione può “ammettere nuovi documenti” e deliberare, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione.
Ciò comporta che:
- il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;
- il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di “elettori iscritti nelle liste del Comune”;
- nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l’ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell’art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione); …» (cfr. Ad.Pl. n. 23/1999).
Nel caso di specie, è emerso che i certificati erano stati chiesti nella mattinata del 25.04.2026 e comunque risultavano tutti allegati al momento di presentazione della lista come verbalizzato dal Segretario alle ore 12:25.
Per converso, non vi sono elementi dai quali desumere, per ipotesi, che vi fossero ulteriori carenze documentali: mentre la chiusura delle porte del Comune alle ore 12:00 suffraga la tesi che tutta la documentazione necessaria era già all’interno della Casa comunale in quell’ora: risultando oggettivamente impossibile introdurre documenti nuovi dall’esterno.
Ciò che è risulta oggettivamente certo è che la Commissione elettorale, pur avendo positivamente accertato la ricorrenza di tutti gli altri presupposti per la presentazione della lista, non ha ammesso alla competizione elettorale la lista “ON UT”, per il mero ritardo di 25 minuti della sua presentazione.
5.4. Tanto premesso, alla luce delle circostanze sopra esposte possono ritenersi soddisfatte, nel caso di specie, le condizioni in presenza delle quale, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, può eccezionalmente ritenersi giustificato il ritardo, rispetto al termine perentorio stabilito ex lege , nella presentazione delle liste e delle candidature, atteso che:
a) i presentatori della lista “ON UT” erano già presenti all’interno dei locali comunali entro il termine (nel caso di specie le ore 12.00 del 25.04.2026) ex lege previsto per la presentazione delle liste;
b) la documentazione richiesta ai fini della regolare presentazione della lista risultava completa;
c) lo sforamento temporale rispetto a quello normativamente previsto è pari a soli venticinque minuti e può, pertanto, ritenersi “ minimo ”.
d) la concomitanza nel medesimo, e ristretto, arco temporale - tra le 11.30 e le 12.00 - dei presentatori di due liste elettorali all’interno dei locali del Comune e le esternazioni del Segretario Comunale, il quale, nel confermare di aver detto “ a mezzogiorno chiudete le porte, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori, e chi esce non può rientrare”, precisando che chi era già all’interno degli uffici avrebbe potuto continuare nella procedura di deposito della lista”, ha ragionevolmente ingenerato un affidamento da parte dei presentatori della lista, presenti all’interno dei locali del Comune alle ore 12.00 e muniti della documentazione richiesta per la presentazione, di poter utilmente completare le operazioni concernenti la presentazione della lista, integrano ragioni eccezionali ed imprevedibili del pur esiguo ritardo, che non possono dirsi imputabili ai soggetti interessati (non senza aggiungere che, la parte ricorrente non avrebbe potuto materialmente presentare la lista prima del completamento delle operazioni di presentazione della lista “ON Dignitosa”).
6. La fondatezza della censura vertente sull’illegittimità della gravata ricusazione per la sola tardività della presentazione della lista, deve riconoscersi peraltro anche alla luce del consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, ispirato alla valorizzazione del principio del favor partecipationis alla competizione elettorale, secondo il quale “ per quanto sia previsto un termine orario di scadenza per la presentazione delle liste elettorali dall’art. 28 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è tollerabile un ritardo rispetto a tale termine qualora: i presentatori si trovino nella sede comunale all'orario previsto; la documentazione sia completa; lo scostamento dell’orario sia minimo; -tanto allo scopo di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine e delle formalità che governano il procedimento elettorale con l’esigenza di massima partecipazione alla competizione elettorale, corollario del principio democratico che fonda lo Stato di diritto (cfr. Cons. Stato Sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8336 Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2942; Id., 9 maggio 2019 n. 3032; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 28 agosto 2020, n. 247; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 28 agosto 2020, n. 1438; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 28 agosto 2020, n. 3690)” (cfr. TAR Campania - Napoli, Sez. II, sentenza n. 5768/2021).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso e l’atto di motivi aggiunti devono essere accolti, con consequenziale annullamento del gravato atto di ricusazione della lista “ON UT”.
7. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati e ammette i ricorrenti alla competizione elettorale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio BE, Presidente
UI LL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| UI LL | Orazio BE |
IL SEGRETARIO