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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano
Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6356/2023 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Meliana Francesca Ricchiuti e Roberto D'Amico; Parte_1
- Attore – contro
Vittime Strada, rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'avv. Riccardo Tuccini;
– Convenuta -
e nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Buonamico;
Controparte_3
– Convenuta -
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 24.12.2023, proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 10620210001550781000, emessa da per l'importo di € CP_4
46.355,88, relativa al recupero di somme versate ex D. Lgs. n. 209/2005 dalla Allianz SpA, quale
Impresa Designata dal Vittime della Strada, a a titolo di risarcimento dei danni CP_1 Parte_2 patrimoniali e non patrimoniali da questi subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il
1.5.2010, in Lizzano, alla Via per Fragagnano IV Trav., fra il veicolo Fiat Tempra tg.AC092FC di proprietà e condotto dallo stesso e il veicolo Audi A3 tg.CX363YG, di proprietà Parte_2 dell'attore, risultato sprovvisto di copertura assicurativa, e condotto da , Persona_1 sprovvisto di patente di guida.
L'attore deduceva: la mancanza di titolo esecutivo;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione del credito;
l'illegittimità del pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia;
l'assenza di sua responsabilità nella causazione del sinistro liquidato.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava recisamente tutte le argomentazioni CP_1 dell'opponente e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c., si costituiva tardivamente in giudizio anche l
[...]
che eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale Controparte_5 di Taranto in favore del Tribunale di Roma, contestando comunque la domanda attorea e, in subordine, formulando domanda di manleva nei confronti di . CP_1
Nel corso della fase istruttoria veniva assunta la prova per testi di parte attrice e convenuta.
La causa veniva infine riservata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti.
Motivi della decisione
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da CP_5
In primo luogo, non può trovare accoglimento l'eccezione del difetto di competenza territoriale del
Tribunale di Taranto sollevata da (a tal fine sostenendo che la controversia, avente ad oggetto CP_5 il recupero dell'indennizzo pagato dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dovesse essere incardinata dinanzi al Tribunale di Roma, quale sede legale del creditore), posto che tale eccezione
è stata sollevata nella comparsa di risposta soltanto tardivamente depositata e che, peraltro, nella fattispecie non si ravvisa un criterio di competenza esclusiva in favore del foro del creditore e che pertanto la competenza territoriale va individuata secondo le regole generali degli artt. 18 ss. c.p.c.
Ne consegue la competenza territoriale del tribunale adito, atteso che il debitore risiede in provincia di Taranto e la cartella è stata notificata in tale ambito territoriale.
2. Sulla legittimità della cartella esattoriale
La cartella impugnata (in atti) è stata emessa a seguito di regolare iscrizione a ruolo da parte di ai sensi del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche. Il ruolo costituisce titolo esecutivo e la CP_1 cartella esattoriale contiene tutti gli estremi del ruolo e gli elementi necessari per l'individuazione della pretesa impositiva. La documentazione prodotta dalla convenuta inoltre dimostra la regolare notifica CP_1 dell'avviso pre-coattivo a mezzo consegna raccomandata a.r. in data 3.5.2016 (doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Occorre peraltro a tal proposito rilevare come la contestazione attorea circa la firma sull'avviso di ricevuta sia generica e comunque tardiva, non essendo stata formalmente e tempestivamente disconosciuta nella prima risposta successiva alla sua produzione.
3. Sulla prescrizione del credito
Ai sensi dell'art. 292 D.Lgs. 209/2005 l'impresa designata dal FGVS che ha risarcito i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nei casi previsti dall'articolo 283 , comma 1, fra i quali quello di cui alla lettera b) (veicolo non coperto da assicurazione), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro;
tale azione è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla data del pagamento (Cass., SS.UU., n. 21514/2022).
Nel caso di specie, in data 5.4.2012 l'Allianz addiveniva ad un accordo transattivo con il danneggiato pagandogli l'importo complessivo di euro 45.000,00 (che è proprio quello portato Parte_2 sulla cartella esattoriale impugnata, al netto degli oneri di riscossione e diritti di notifica ), come CP_5 attestato come dall'atto di transazione e quietanza prodotto da (doc. 6 allegato alla CP_1 comparsa di risposta), mentre l'avviso pre-coattivo, come già detto, è stato notificato il 3.5.2016.
Veniva quindi validamente interrotto il decorso del termine della prescrizione.
4. Sulla surrogazione e legittimazione attiva di CP_1
L'art. 286 del D.Lgs. 209/2005 al comma 2 prevede che le somme anticipate dalle imprese designate nei casi previsti dall'art. 283, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CP_1
Nel caso di specie la ha esibito e prodotto in giudizio, oltre al già richiamato atto di CP_1 transazione e quietanza del 5.4.2012: a) l'elenco inviatole dall'Allianz, ai fini del rimborso delle somme anticipate, relativo ai sinistri ex 283 D. Lgs. 209/2005 dalla stessa liquidati nel primo semestre
2012 (doc. 8 allegato alla comparsa), nel quale - riportato alla prima riga della pag. 17- è incluso il sinistro dedotto in lite, contrassegnato dal n. 2915/B/2010 e corrispondente al numero di sinistro indicato nell'atto di transazione e quietanza, compreso l'importo pagato di euro 45.000,00; b) la nota di rendiconto Allianz del 7.5.2015 (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di risposta), con la quale, in relazione agli oneri sostenuti dalla stessa Compagnia nel I semestre 2012, si conferma l'avvenuto incasso della complessiva somma di euro 7.626.195,43, pari al rimborso del 100% dell'importo pagato per i sinistri di cui all'art. 283 1° comma lettera B, con contestuale dichiarazione di surroga di ai sensi dell'art. 1201 c.c. nei diritti riconosciuti all'Impresa Designata dal già visto art. CP_1 292 1° comma del Codice delle Assicurazioni Private nei confronti dei non assicurati e dei responsabili dei sinistri.
Sicché può dirsi adeguatamente raggiunta la prova del rimborso effettuato da in favore CP_1 dell'Allianz della somma sopra indicata in modo da consentire la surrogazione della stessa CP_1 nei diritti di rivalsa dell'Allianz nei confronti dell'attore.
5. Sulla responsabilità nel sinistro e sulla circolazione prohibente domino
La dinamica del sinistro è confermata dal rapporto (pure in atti) dei Carabinieri di Manduria, intervenuti sul luogo del sinistro, dalla testimonianza del teste e dalla sentenza n. Testimone_1
1343/2013 del Giudice di Pace di Lizzano, anch'essa in atti e che non risulta sia stata appellata, con la quale sono stati condannati in solido l (sempre nella veste di Impresa Designata dal CP_6
FGVS) e l'odierno attore, rimasto contumace nel giudizio presupposto dalla sentenza, al risarcimento in favore della sig.ra degli ulteriori danni originati dal sinistro de quo, previo accertamento CP_7 della esclusiva responsabilità di conducente dell'autovettura del sig. , nella Controparte_8 Pt_1 causazione dell'occorso.
Nel rapporto dei Carabinieri di Manduria si dà atto, inoltre, della scopertura assicurativa della vettura del sig. , per giunta condotta da soggetto sprovvisto di patente di guida perché mai Pt_1 conseguita.
Fermo quanto innanzi, nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., peraltro depositata tardivamente - perché depositata il 28 marzo 2024, ovvero il giorno successivo a quello di scadenza del termine per il deposito (40 giorni prima dell'udienza del 6 maggio 2024, fissata per la comparizione delle parti )-, l'attore comunque ha addotto la sua estraneità ai fatti contestati e l'assenza di una sua responsabilità nella causazione del sinistro, sostenendo che la sua vettura in tale occasione fosse stata utilizzata contro la sua volontà e così invocando la circolazione prohibente domino.
Invero, anche a voler omettere di considerare i seppur probabili profili di inammissibilità delle allegazioni contenute nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. dell'attore in conseguenza del suo tardivo deposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito che la circolazione prohibente domino idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall'autoveicolo, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l'uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibili dall'uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo, attenta custodia delle chiavi, inserimento dell'antifurto, ecc); per cui, in applicazione di tali principi, per fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., comma 3, non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (e cioè invito domino), ma è necessario dimostrare che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè proibente domino): e tale volontà contraria deve desumersi da un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (ex multis, Cass. n. 820/2016; Cass. n. 15478/2011; Cass. n.
15521/2006).
Nel caso in esame, non è stata provata l'adozione da parte dell'attore di concreti e idonei comportamenti atti ad impedire l'uso del suo mezzo, non essendo a tal fine idonea la testimonianza resa da , figlia dell'attore ed ex convivente di , per mezzo della quale Testimone_2 Persona_1
è stata anzi accertata la facile accessibilità del mezzo attoreo e delle chiavi (il garage ove si trovava parcheggiata la vettura era liberamente accessibile al e le chiavi della vettura Per_1 erano custodite in un cassetto noto al , tant'è che le stesse erano state da questi duplicate). Per_1
Non può quindi ritenersi integrata la fattispecie della circolazione prohibente domino.
* * *
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione proposta da è infondata e va rigettata. Parte_1
La particolarità della controversia giustifica infine la compensazione integrale fra tutte le parti in causa delle spece e compensi di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
10620210001550781000, emessa da FGVS per l'importo di € 46.355,88; CP_1
- Spese e compensi di lite interamente compensate fra tutte le parti in causa.
Taranto, 27.10.2025
Il G:O.P.
Dott. Damiano Matarrelli
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano
Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6356/2023 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Meliana Francesca Ricchiuti e Roberto D'Amico; Parte_1
- Attore – contro
Vittime Strada, rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'avv. Riccardo Tuccini;
– Convenuta -
e nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Buonamico;
Controparte_3
– Convenuta -
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 24.12.2023, proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 10620210001550781000, emessa da per l'importo di € CP_4
46.355,88, relativa al recupero di somme versate ex D. Lgs. n. 209/2005 dalla Allianz SpA, quale
Impresa Designata dal Vittime della Strada, a a titolo di risarcimento dei danni CP_1 Parte_2 patrimoniali e non patrimoniali da questi subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il
1.5.2010, in Lizzano, alla Via per Fragagnano IV Trav., fra il veicolo Fiat Tempra tg.AC092FC di proprietà e condotto dallo stesso e il veicolo Audi A3 tg.CX363YG, di proprietà Parte_2 dell'attore, risultato sprovvisto di copertura assicurativa, e condotto da , Persona_1 sprovvisto di patente di guida.
L'attore deduceva: la mancanza di titolo esecutivo;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione del credito;
l'illegittimità del pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia;
l'assenza di sua responsabilità nella causazione del sinistro liquidato.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava recisamente tutte le argomentazioni CP_1 dell'opponente e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c., si costituiva tardivamente in giudizio anche l
[...]
che eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale Controparte_5 di Taranto in favore del Tribunale di Roma, contestando comunque la domanda attorea e, in subordine, formulando domanda di manleva nei confronti di . CP_1
Nel corso della fase istruttoria veniva assunta la prova per testi di parte attrice e convenuta.
La causa veniva infine riservata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti.
Motivi della decisione
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da CP_5
In primo luogo, non può trovare accoglimento l'eccezione del difetto di competenza territoriale del
Tribunale di Taranto sollevata da (a tal fine sostenendo che la controversia, avente ad oggetto CP_5 il recupero dell'indennizzo pagato dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dovesse essere incardinata dinanzi al Tribunale di Roma, quale sede legale del creditore), posto che tale eccezione
è stata sollevata nella comparsa di risposta soltanto tardivamente depositata e che, peraltro, nella fattispecie non si ravvisa un criterio di competenza esclusiva in favore del foro del creditore e che pertanto la competenza territoriale va individuata secondo le regole generali degli artt. 18 ss. c.p.c.
Ne consegue la competenza territoriale del tribunale adito, atteso che il debitore risiede in provincia di Taranto e la cartella è stata notificata in tale ambito territoriale.
2. Sulla legittimità della cartella esattoriale
La cartella impugnata (in atti) è stata emessa a seguito di regolare iscrizione a ruolo da parte di ai sensi del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche. Il ruolo costituisce titolo esecutivo e la CP_1 cartella esattoriale contiene tutti gli estremi del ruolo e gli elementi necessari per l'individuazione della pretesa impositiva. La documentazione prodotta dalla convenuta inoltre dimostra la regolare notifica CP_1 dell'avviso pre-coattivo a mezzo consegna raccomandata a.r. in data 3.5.2016 (doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Occorre peraltro a tal proposito rilevare come la contestazione attorea circa la firma sull'avviso di ricevuta sia generica e comunque tardiva, non essendo stata formalmente e tempestivamente disconosciuta nella prima risposta successiva alla sua produzione.
3. Sulla prescrizione del credito
Ai sensi dell'art. 292 D.Lgs. 209/2005 l'impresa designata dal FGVS che ha risarcito i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nei casi previsti dall'articolo 283 , comma 1, fra i quali quello di cui alla lettera b) (veicolo non coperto da assicurazione), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro;
tale azione è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla data del pagamento (Cass., SS.UU., n. 21514/2022).
Nel caso di specie, in data 5.4.2012 l'Allianz addiveniva ad un accordo transattivo con il danneggiato pagandogli l'importo complessivo di euro 45.000,00 (che è proprio quello portato Parte_2 sulla cartella esattoriale impugnata, al netto degli oneri di riscossione e diritti di notifica ), come CP_5 attestato come dall'atto di transazione e quietanza prodotto da (doc. 6 allegato alla CP_1 comparsa di risposta), mentre l'avviso pre-coattivo, come già detto, è stato notificato il 3.5.2016.
Veniva quindi validamente interrotto il decorso del termine della prescrizione.
4. Sulla surrogazione e legittimazione attiva di CP_1
L'art. 286 del D.Lgs. 209/2005 al comma 2 prevede che le somme anticipate dalle imprese designate nei casi previsti dall'art. 283, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CP_1
Nel caso di specie la ha esibito e prodotto in giudizio, oltre al già richiamato atto di CP_1 transazione e quietanza del 5.4.2012: a) l'elenco inviatole dall'Allianz, ai fini del rimborso delle somme anticipate, relativo ai sinistri ex 283 D. Lgs. 209/2005 dalla stessa liquidati nel primo semestre
2012 (doc. 8 allegato alla comparsa), nel quale - riportato alla prima riga della pag. 17- è incluso il sinistro dedotto in lite, contrassegnato dal n. 2915/B/2010 e corrispondente al numero di sinistro indicato nell'atto di transazione e quietanza, compreso l'importo pagato di euro 45.000,00; b) la nota di rendiconto Allianz del 7.5.2015 (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di risposta), con la quale, in relazione agli oneri sostenuti dalla stessa Compagnia nel I semestre 2012, si conferma l'avvenuto incasso della complessiva somma di euro 7.626.195,43, pari al rimborso del 100% dell'importo pagato per i sinistri di cui all'art. 283 1° comma lettera B, con contestuale dichiarazione di surroga di ai sensi dell'art. 1201 c.c. nei diritti riconosciuti all'Impresa Designata dal già visto art. CP_1 292 1° comma del Codice delle Assicurazioni Private nei confronti dei non assicurati e dei responsabili dei sinistri.
Sicché può dirsi adeguatamente raggiunta la prova del rimborso effettuato da in favore CP_1 dell'Allianz della somma sopra indicata in modo da consentire la surrogazione della stessa CP_1 nei diritti di rivalsa dell'Allianz nei confronti dell'attore.
5. Sulla responsabilità nel sinistro e sulla circolazione prohibente domino
La dinamica del sinistro è confermata dal rapporto (pure in atti) dei Carabinieri di Manduria, intervenuti sul luogo del sinistro, dalla testimonianza del teste e dalla sentenza n. Testimone_1
1343/2013 del Giudice di Pace di Lizzano, anch'essa in atti e che non risulta sia stata appellata, con la quale sono stati condannati in solido l (sempre nella veste di Impresa Designata dal CP_6
FGVS) e l'odierno attore, rimasto contumace nel giudizio presupposto dalla sentenza, al risarcimento in favore della sig.ra degli ulteriori danni originati dal sinistro de quo, previo accertamento CP_7 della esclusiva responsabilità di conducente dell'autovettura del sig. , nella Controparte_8 Pt_1 causazione dell'occorso.
Nel rapporto dei Carabinieri di Manduria si dà atto, inoltre, della scopertura assicurativa della vettura del sig. , per giunta condotta da soggetto sprovvisto di patente di guida perché mai Pt_1 conseguita.
Fermo quanto innanzi, nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., peraltro depositata tardivamente - perché depositata il 28 marzo 2024, ovvero il giorno successivo a quello di scadenza del termine per il deposito (40 giorni prima dell'udienza del 6 maggio 2024, fissata per la comparizione delle parti )-, l'attore comunque ha addotto la sua estraneità ai fatti contestati e l'assenza di una sua responsabilità nella causazione del sinistro, sostenendo che la sua vettura in tale occasione fosse stata utilizzata contro la sua volontà e così invocando la circolazione prohibente domino.
Invero, anche a voler omettere di considerare i seppur probabili profili di inammissibilità delle allegazioni contenute nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. dell'attore in conseguenza del suo tardivo deposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito che la circolazione prohibente domino idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall'autoveicolo, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l'uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibili dall'uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo, attenta custodia delle chiavi, inserimento dell'antifurto, ecc); per cui, in applicazione di tali principi, per fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., comma 3, non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario (e cioè invito domino), ma è necessario dimostrare che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè proibente domino): e tale volontà contraria deve desumersi da un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (ex multis, Cass. n. 820/2016; Cass. n. 15478/2011; Cass. n.
15521/2006).
Nel caso in esame, non è stata provata l'adozione da parte dell'attore di concreti e idonei comportamenti atti ad impedire l'uso del suo mezzo, non essendo a tal fine idonea la testimonianza resa da , figlia dell'attore ed ex convivente di , per mezzo della quale Testimone_2 Persona_1
è stata anzi accertata la facile accessibilità del mezzo attoreo e delle chiavi (il garage ove si trovava parcheggiata la vettura era liberamente accessibile al e le chiavi della vettura Per_1 erano custodite in un cassetto noto al , tant'è che le stesse erano state da questi duplicate). Per_1
Non può quindi ritenersi integrata la fattispecie della circolazione prohibente domino.
* * *
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione proposta da è infondata e va rigettata. Parte_1
La particolarità della controversia giustifica infine la compensazione integrale fra tutte le parti in causa delle spece e compensi di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
10620210001550781000, emessa da FGVS per l'importo di € 46.355,88; CP_1
- Spese e compensi di lite interamente compensate fra tutte le parti in causa.
Taranto, 27.10.2025
Il G:O.P.
Dott. Damiano Matarrelli