TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/05/2026, n. 8526
TAR
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.Lgs 206/2007; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 2, L. n. 97/2013; violazione e falsa applicazione del principio comunitario sulla libertà di stabilimento professionale sotto il profilo dell’abuso del diritto

    La Corte di Giustizia UE ha stabilito che la libera circolazione delle persone non può essere negata ai cittadini che abbiano acquisito qualifiche professionali in altro Stato membro. Non sussiste difetto di istruttoria, poiché la dimostrazione dell'esercizio della professione all'estero è necessaria solo quando la professione non è regolamentata nel paese estero, il che non è il caso della Romania.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento

    La mancata attuazione della L. 97/2013 non ha attinenza con la legittimità del decreto di riconoscimento del titolo estero, che si basa sul diritto eurounitario.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per divergenza tra titoli professionali

    La banca dati della Commissione Europea parifica "ghid de turism" rumena alla guida turistica italiana, non all'accompagnatore turistico. Le misure compensative sono previste per colmare differenze sostanziali tra le formazioni, come nel caso di specie dove la formazione rumena non include la legislazione turistica italiana, il patrimonio artistico-culturale nazionale e le tecniche di guida ai siti monumentali.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto profilo del difetto di motivazione e istruttoria

    Il richiamo all'art. 16, comma 5, D.Lgs. 206/2007 non costituisce applicazione apodittica di precedenti determinazioni, ma l'esplicazione delle ragioni alla base della mancata indizione di una conferenza dei servizi.

  • Inammissibile
    Profili di illegittimità legati alla nuova normativa

    Questa parte del ricorso è stata dichiarata inammissibile in quanto paventa genericamente l'illegittimità della nuova disciplina e dei riconoscimenti intervenuti prima dell'emanazione dei decreti attuativi, senza alcun collegamento con l'oggetto del provvedimento gravato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/05/2026, n. 8526
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8526
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo