Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/05/2026, n. 8526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8526 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08526/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2024, proposto da
Associazione Nazionale Guide Turistiche - ANGT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cimino e Anna Vanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CE AN, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 0026513/23 del 16 ottobre 2023, avente ad oggetto il “ Riconoscimento alla Sig.ra CE AN del titolo professionale conseguito in Romania quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio della professione di guida turistica nazionale. Ambito prescelto per l'organizzazione della misura compensativa: Regione Lazio ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Turismo e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IG Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Con ricorso notificato il 13 dicembre 2023 e depositato l’8 gennaio 2024, l’Associazione Nazionale Guide Turistiche ha impugnato il provvedimento meglio descritto in epigrafe, affidando il gravame a sei motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione del D.Lgs 206/2007; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 2, L. n. 97/2013; violazione e falsa applicazione del principio comunitario sulla libertà di stabilimento professionale sotto il profilo dell’abuso del diritto ”), si afferma che “ il diritto al riconoscimento del titolo e della professione estera non può trovare applicazione ai cittadini stabilmente residenti in Italia, i quali non abbiano alcun effettivo legame lavorativo con il paese in cui hanno acquisito il titolo professionale di cui hanno chiesto il riconoscimento ” (cfr. p. 3 del gravame) e si lamenta che il Ministero resistente avrebbe “ automaticamente e, quindi, acriticamente (perché in assenza di qualsivoglia attività istruttoria) ” riconosciuto il titolo conseguito dalla controinteressata, la quale non avrebbe dimostrato in alcun modo di avere effettivamente esercitato la professione in Romania.
1.2. Con il secondo (rubricato “(sotto altro profilo) violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 20, 21 del D.Lgs 206/2007; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 2, L. n. 97/2013; disparità di trattamento; Violazione del principio di legalità; Sviamento di potere ”), si lamenta la disparità di trattamento tra coloro i quali hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero e i soggetti che si vedrebbero per converso precluso il conseguimento del titolo per mancata attuazione della L. 97/2013.
1.3. Con il terzo (rubricato “ Violazione dell’art. 20 e 21 D. Lgs n. 206/2007; Eccesso di potere sotto il profilo della falsità del presupposto; Difetto di istruttoria e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà tra motivazione e provvedimento; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 97/2013 ”), si deduce l’illegittimità del gravato provvedimento sul rilievo che il titolo di guida turistica riconosciuto in Italia in favore della controinteressata non corrisponderebbe a quello di “ ghid nazional ” dalla stessa conseguito in Romania e che tale divergenza non sarebbe colmabile attraverso la prova compensativa.
1.4. Con il quarto (rubricato “ Eccesso di potere sotto altro profilo: difetto di motivazione, difetto di istruttoria ”), si censura la condotta del Ministero resistente, il quale non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria e si sarebbe limitato a richiamare proprie precedenti determinazioni conformi.
1.5. Con il quinto (rubricato “ Sui possibili effetti dell’entrata in vigore del disegno di legge 883/2023 ”), si sostiene che “ la problematica dell’abusivo utilizzo della normativa afferente ai titoli abilitativi ottenuti all’estero non muta nemmeno con la recentissima approvazione al Senato del nuovo DDL 883/2023 avvenuta il 7.12.2023 ultimo scorso e che rappresenta la nuova legge sulla professione di guida turistica ”, argomentandosi tale rilievo con le deduzioni di cui alle pagine da 10 a 12 del gravame.
1.6. Con il sesto (rubricato “ Sulla persistenza dei profili di illegittimità dedotti ”), si afferma che “ in considerazione del fatto che la nuova normativa demanda all’emanazione di nuovi Decreti Ministeriali la regolamentazione della prova attitudinale, tutti i riconoscimenti sinora avvenuti e che nelle more dovessero essere ottenuti, non potranno che considerarsi come illegittimamente riconosciuti ” (così il ricorso a p. 12).
2. Il Ministero del Turismo e la Regione Lazio si sono costituiti in resistenza il 10 gennaio 2024.
3. All’udienza del 10 febbraio 2026, in vista della quale le sole parti resistenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73 c.p.a., di possibili profili di inammissibilità del ricorso.
4. Preliminarmente, va dichiarata la parziale inammissibilità del gravame, come da avviso di cui al paragrafo che precede, nella parte in cui, con il quinto e il sesto mezzo dello stesso, si paventa, del tutto genericamente, e senza alcun collegamento con l’oggetto e il contenuto del provvedimento gravato, l’illegittimità della nuova disciplina della professione di guida turistica (poi trasfusa nella L. 190/2023), ovvero dei riconoscimenti intervenuti prima dell’emanazione dei Decreti Ministeriali disciplinanti le prove attitudinali.
5. Può, invece, prescindersi dallo scrutinio dell’eccezione, proposta dall’amministrazione resistente, di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, attesa l’infondatezza, nel merito, dei restanti mezzi dello stesso.
6. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto, l’affermazione ivi contenuta, secondo cui “ il diritto al riconoscimento del titolo e della professione estera non può trovare applicazione ai cittadini stabilmente residenti in Italia, i quali non abbiano alcun effettivo legame lavorativo con il paese in cui hanno acquisito il titolo professionale di cui hanno chiesto il riconoscimento ”, non si confronta con il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, secondo cui “ la libera circolazione delle persone non sarebbe pienamente realizzata qualora gli Stati membri potessero negare il godimento delle libertà garantite dagli articoli 45 e 49 TFUE a quei loro cittadini che abbiano fatto uso delle agevolazioni previste dal diritto dell’Unione e che abbiano acquisito, grazie a queste ultime, qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello di cui essi possiedono la cittadinanza ” (cfr., in questo senso, la sentenza 6 ottobre 2015, C-298/14, recentemente richiamata, con riferimento ad altra professione, ma stabilendo principi applicabili anche alla fattispecie in esame, da Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2025, n. 100).
6.1. Non ricorre, inoltre, alcun difetto di istruttoria, in quanto la dimostrazione dell’effettivo esercizio della professione nel paese estero è – per quanto correttamente eccepito dall’amministrazione resistente, senza che sul punto l’associazione ricorrente abbia svolto contestazioni di sorta – necessaria allorché si chieda il riconoscimento sulla base di qualifiche professionali ottenute in uno Stato membro dell’U.E. ove la professione non è regolamentata: ipotesi, quest’ultima, che non ricorre in Romania (cfr. per il richiamo alle fonti normative recanti la disciplina della “ ghid de turism ”, nonché per una descrizione del quadro di riferimento, la pagina della Banca dati delle professioni regolamentate curata dalla Commissione Europea, richiamata a p. 7 della memoria ex art. 73 c.p.a. di parte resistente).
7. Il secondo motivo non è fondato, posto che la lamentata mancata attuazione della l. 97/2013 (peraltro superata, nel 2025, dall’indizione del primo bando per il conseguimento dell’abilitazione, in attuazione degli artt. 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della L. 13 dicembre 2023, n. 190) non ha alcuna attinenza con la legittimità dell’impugnato decreto, che attiene alla questione, del tutto differente, del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, in applicazione del diritto eurounitario.
8. Il terzo motivo è infondato, non essendo in alcun modo provata la pretesa corrispondenza tra “ ghid de turism ” rumena e “accompagnatore turistico” italiano, dal momento che la banca dati a cura della Commissione europea, sopra richiamata al paragrafo 6.1, parifica la prima alla guida turistica italiana (riconducendo, peraltro, le due professioni al medesimo livello di qualificazione ex art. 11, lett. b) della Direttiva 2005/36/CE) e non alla seconda, come prevista, a tutt’oggi, sulla scorta della giurisprudenza richiamata in ricorso (C.G.A.R.S., Sez. giur., 31 gennaio 2018, n. 38) dall’art. 6 del D.Lgs. 79/2011.
8.1. In questo senso, le misure compensative, lungi dal potere essere configurate, come viceversa proposto dalla parte ricorrente, quale strumento per “ superare [la] diversità sostanziale fra le figure professionali ”, costituiscono espressione della facoltà stabilita dall’art. 22, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 206/2007 (ai sensi del quale “ Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: […]; b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia ”), leggendosi nel provvedimento impugnato “ ritenuto di dover applicare una misura compensativa in quanto la formazione per il rilascio del titolo di guida turistica in Romania non comprende la conoscenza: - della legislazione turistica italiana - del patrimonio artistico, culturale, naturale nazionale - delle tecniche di guida ai siti monumentali ”.
8.2. Né, infine, è intervenuta alcuna “ surrettizia attribuzione di indebite competenze alle Regioni ”, avendo l’amministrazione applicato, in ragione del quadro normativo vigente ratione temporis , la nota della ex Direzione Generale Turismo del 18 novembre 2016, peraltro non gravata nel presente giudizio dalla ricorrente.
9. Il quarto motivo è infondato, poiché il richiamo all’art. 16, comma 5, D.Lgs. 206/2007 non consiste in “un’apodittica applicazione” di precedenti determinazioni dell’amministrazione, ma, per quanto condivisibilmente chiarito dall’amministrazione resistente, nella esplicazione delle ragioni alla base della mancata indizione di una conferenza dei servizi.
10. In conclusione, il ricorso va dichiarato parzialmente inammissibile, dovendo essere respinto per il resto.
11. La complessità e la novità delle questioni oggetto di causa giustificano l’integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese di lite. Nulla sulle spese nei rapporti tra parte ricorrente e la controinteressata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente inammissibile, respingendolo per il resto.
Compensa le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e le amministrazioni costituite. Nulla sulle spese nei rapporti tra parte ricorrente e la controinteressata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE OR AY, Presidente FF
Virginia Giorgini, Referendario
IG Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IG Edoardo Fiorani | CE OR AY |
IL SEGRETARIO