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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BENANTI LAURA, Presidente e Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1410/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003480805 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso, il 9.5.2024, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso un'intimazione di pagamento, notificatagli il 10.3.2024, con la quale veniva richiesto il versamento di euro 29.677,67 in relazione, tra le altre, alla cartella n. 298 2013
0005743439000, asseritamente notificata il 30.8.2013, ed afferente ad IRPEF e Addizionale comunale IRPEF anno di imposta 2009 di importo pari ad € 11.127,23 emesso.
Eccepiva: omessa notifica della cartella, atto prodromico all'intimazione impugnata;
prescrizione e decadenza del credito azionato.
Chiedeva che l'intimazione fosse annullata in parte qua.
Si costituiva l'ADER, producendo relata di notifica della cartella e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.1.2026, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva.
Il ricorso non è fondato.
Come documentato dall'Agente della Riscossione, la cartella di pagamento cui l'intimazione afferisce è stata notificata al ricorrente attraverso Banca_1 in data 30.8.2013.
Trattandosi di Irpef, soggetta a prescrizione decennale, la prescrizione si sarebbe compiuta il 30.8.2023.
Va però avuto riguardo alla sospensione dei termini di notifica disposta dalla normativa emergenziale da
Covid 19 (cfr. art 68 DL 18/2020), che ha spostato in avanti i termini di prescrizione e decadenza per tutte le attività, e non solo quindi quelle scadenti nel periodo 8 marzo – 31 agosto 2021.
Al comma 4-bis, lettera b, l'art. 68 ha poi disposto: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
Stante la proroga di mesi 24, decorrenti dal 30.8.2013, alla data di notifica della cartella, nel maggio del
2024, non era intervenuta decadenza, né prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 300,00 oltre accessori se dovuti. Siracusa,
16 gennaio 2026. Il Presidente est. Dott.ssa Laura Benanti
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BENANTI LAURA, Presidente e Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1410/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003480805 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso, il 9.5.2024, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso un'intimazione di pagamento, notificatagli il 10.3.2024, con la quale veniva richiesto il versamento di euro 29.677,67 in relazione, tra le altre, alla cartella n. 298 2013
0005743439000, asseritamente notificata il 30.8.2013, ed afferente ad IRPEF e Addizionale comunale IRPEF anno di imposta 2009 di importo pari ad € 11.127,23 emesso.
Eccepiva: omessa notifica della cartella, atto prodromico all'intimazione impugnata;
prescrizione e decadenza del credito azionato.
Chiedeva che l'intimazione fosse annullata in parte qua.
Si costituiva l'ADER, producendo relata di notifica della cartella e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.1.2026, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva.
Il ricorso non è fondato.
Come documentato dall'Agente della Riscossione, la cartella di pagamento cui l'intimazione afferisce è stata notificata al ricorrente attraverso Banca_1 in data 30.8.2013.
Trattandosi di Irpef, soggetta a prescrizione decennale, la prescrizione si sarebbe compiuta il 30.8.2023.
Va però avuto riguardo alla sospensione dei termini di notifica disposta dalla normativa emergenziale da
Covid 19 (cfr. art 68 DL 18/2020), che ha spostato in avanti i termini di prescrizione e decadenza per tutte le attività, e non solo quindi quelle scadenti nel periodo 8 marzo – 31 agosto 2021.
Al comma 4-bis, lettera b, l'art. 68 ha poi disposto: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
Stante la proroga di mesi 24, decorrenti dal 30.8.2013, alla data di notifica della cartella, nel maggio del
2024, non era intervenuta decadenza, né prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 300,00 oltre accessori se dovuti. Siracusa,
16 gennaio 2026. Il Presidente est. Dott.ssa Laura Benanti