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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 21/01/2026, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 913/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente
SO ARMANDO, TO
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 592/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I2019782024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I2019782024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I2019782024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18213/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 Srl semplificata”, rappresentata e difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 19.12.2024 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 13 del mese successivo, impugna:
- l'avviso di accertamento n. TF5031201978/2024;
- emesso da: Agenzia delle Entrate DP2 Napoli;
- data notifica atto: 31.10.2024;
- Tributi: Ires – Irap – Iva – oltre sanzioni ed interessi;
- anno d'imposta: 2018;
- importo complessivo: € 33.271,00 oltre interessi;
ne chiede l'annullamento o, in subordine, la riduzione, per i seguenti motivi:
-) onere probatorio a carico della DP2 per la dimostrazione dell'inesistenza oggettiva del fornitore e della
“consapevolezza del contribuente rispetto alla partecipazione in un disegno fraudolento”;
-) presunzioni insufficienti;
-) diligenza del contribuente che avrebbe “adottato tutte le misure necessarie per verificare la regolarità delle operazioni";
-) infine una eccezione sulla duplicazione delle sanzioni poco chiara e che definisce “Principio del ne bis in idem”.
Il 3.2.2025 si costituisce la DP2 che assume essere stata la ricorrente utilizzatrice di fatture risultate inesistenti in quanto ricevute dalla FA.PA TRADE srls, qualificata come cartiera, in quanto erano state riscontrate a carico di quest'ultima l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'assenza di personale dipendente,
l'assenza di utenze, omessi versamenti d'imposta e presenza di operazioni rilevanti come cedente, ricostruite dall'applicativo Spesometro. L'accertamento in capo alla “fornitrice” FA.PA. Trade srls per emissione di fatture inesistenti per € 4.589.901,00 divenne definitivo per mancata impugnazione. Ancora, la resistente rammenta che, secondo giurisprudenza consolidata di legittimità, l'esibizione delle fatture e di altri documenti non è sufficiente a confutare l'assunto dell'accertamento quando le fatture sono emesse da società che hanno le caratteristiche di cartiere;
chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza del 21.3.2025 l'istanza di sospensione fu rigettata con condanna alle spese.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La ricorrente non ha allegato alcun documento e si è limitata ad opporre solamente generiche argomentazioni, inoltre va rilevato il fatto che, come riportato a pagina 4 dell'accertamento, non si era presentata al contraddittorio nonostante avesse ritualmente ricevuto, a mezzo pec del 22.7.2024, l'invito con schema d'atto TF5T210000261/2024; questo fatto, la mancanza di documentazione e la genericità delle argomentazioni difensive, prive di qualsiasi riferimento a fatti concreti, impongono il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2672,00 oltre accessori di legge
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente
SO ARMANDO, TO
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 592/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I2019782024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I2019782024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I2019782024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18213/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 Srl semplificata”, rappresentata e difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 19.12.2024 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 13 del mese successivo, impugna:
- l'avviso di accertamento n. TF5031201978/2024;
- emesso da: Agenzia delle Entrate DP2 Napoli;
- data notifica atto: 31.10.2024;
- Tributi: Ires – Irap – Iva – oltre sanzioni ed interessi;
- anno d'imposta: 2018;
- importo complessivo: € 33.271,00 oltre interessi;
ne chiede l'annullamento o, in subordine, la riduzione, per i seguenti motivi:
-) onere probatorio a carico della DP2 per la dimostrazione dell'inesistenza oggettiva del fornitore e della
“consapevolezza del contribuente rispetto alla partecipazione in un disegno fraudolento”;
-) presunzioni insufficienti;
-) diligenza del contribuente che avrebbe “adottato tutte le misure necessarie per verificare la regolarità delle operazioni";
-) infine una eccezione sulla duplicazione delle sanzioni poco chiara e che definisce “Principio del ne bis in idem”.
Il 3.2.2025 si costituisce la DP2 che assume essere stata la ricorrente utilizzatrice di fatture risultate inesistenti in quanto ricevute dalla FA.PA TRADE srls, qualificata come cartiera, in quanto erano state riscontrate a carico di quest'ultima l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'assenza di personale dipendente,
l'assenza di utenze, omessi versamenti d'imposta e presenza di operazioni rilevanti come cedente, ricostruite dall'applicativo Spesometro. L'accertamento in capo alla “fornitrice” FA.PA. Trade srls per emissione di fatture inesistenti per € 4.589.901,00 divenne definitivo per mancata impugnazione. Ancora, la resistente rammenta che, secondo giurisprudenza consolidata di legittimità, l'esibizione delle fatture e di altri documenti non è sufficiente a confutare l'assunto dell'accertamento quando le fatture sono emesse da società che hanno le caratteristiche di cartiere;
chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza del 21.3.2025 l'istanza di sospensione fu rigettata con condanna alle spese.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La ricorrente non ha allegato alcun documento e si è limitata ad opporre solamente generiche argomentazioni, inoltre va rilevato il fatto che, come riportato a pagina 4 dell'accertamento, non si era presentata al contraddittorio nonostante avesse ritualmente ricevuto, a mezzo pec del 22.7.2024, l'invito con schema d'atto TF5T210000261/2024; questo fatto, la mancanza di documentazione e la genericità delle argomentazioni difensive, prive di qualsiasi riferimento a fatti concreti, impongono il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2672,00 oltre accessori di legge