Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 416
CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Legittimità dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

    La Corte ritiene che l'assenza di una predeterminazione, anche astratta, dei limiti quantitativi renda l'assimilazione illegittima. Pertanto, il regolamento comunale deve essere disapplicato in parte qua e il Comune deve applicare una riduzione della tariffa. La quota fissa è sempre dovuta, mentre la quota variabile può essere esclusa per le aree destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio. Le aree di vendita, casse, uffici e servizi sono soggette a tassazione con riduzione tariffaria per l'avvio a recupero.

  • Rigettato
    Tassazione delle aree adibite a parcheggio

    La Corte conferma la tassabilità delle aree adibite a parcheggio, in quanto la Suprema Corte ha ritenuto che la tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, e le esclusioni non sono automatiche ma devono essere provate. Le aree frequentate da persone sono produttive di rifiuti solidi urbani e quindi tassabili.

  • Accolto
    Avvio a recupero dei rifiuti speciali

    La Corte ritiene che la società abbia dimostrato documentalmente di aver avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata, avendo quindi diritto alla riduzione della tariffa variabile. La quota fissa è sempre dovuta. L'ipermercato produce comunque una quota minima di rifiuti non avviabili a recupero (rifiuti indifferenziati residui) che restano soggetti a tassazione.

  • Rigettato
    Richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU)

    La Corte ritiene che la CTU non possa avere natura esplorativa né essere utilizzata per colmare lacune probatorie della parte su cui grava l'onere della prova. L'onere di provare l'esatta estensione delle superfici grava sulla contribuente.

  • Accolto
    Mancanza del criterio quantitativo nel Regolamento comunale

    La Corte ritiene che l'assenza di una predeterminazione, anche astratta, dei limiti quantitativi renda l'assimilazione illegittima, comportando la disapplicazione del regolamento comunale in parte qua e l'applicazione di una riduzione della tariffa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 416
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 416
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo