CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 416/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3110/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Cinisello Balsamo - Via Xxv Aprile 4 20092 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2004 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 40 e pubblicata il 06/02/2004
- pronuncia sentenza n. 67/2004 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 19 e pubblicata il 19/03/2004
- pronuncia sentenza n. 91/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 46 e pubblicata il 11/04/2007
- pronuncia sentenza n. 193/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 1 e pubblicata il 19/04/2007
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820030152296772000 TARSU/TIA 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820030152296772000 TARSU/TIA 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820040361494692000 TARSU/TIA 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6641 TARSU/TIA 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6641 TARSU/TIA 2000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6641 TARSU/TIA 2001
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARSU/TIA 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARSU/TIA 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARSU/TIA 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARSU/TIA 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Rappresentante_1Con ricorso in riassunzione la S.p.A., in persona del procuratore speciale , ha adito il Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro tempore, per la riassunzione del giudizio conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 18751 in data
24.04.2024, depositata in data 9.07.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Milano, Sez. 19, n. 1026/2020, in data 27.01.2020, depositata il
15.06.2020.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. 19, con la sentenza n. 1026/20, pronunziando in sede di rinvio -a seguito della sentenza di annullamento della stessa Corte n.
8909/2018 - nel giudizio avente ad oggetto due cartelle di pagamento TARSU/TIA 2000-2002 e due avvisi di accertamento 1999-2000 e 2002-2005, emessi dal Comune di Cinisello Balsamo nei confronti della Ricorrente_1 S.p.A. titolare del centro commerciale Società_1 , all'interno del quale si trova l'ipermercato Società_2- riteneva dovuta la TARSU sulla superficie di mq. 56.925, con riduzione del
30% rispetto alla tariffa ordinaria.
A seguito di ricorso per cassazione avverso detta sentenza proposto da Ricorrente_1, la Suprema Corte ha pronunziato la sentenza n. 18751, a seguito della quale Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da Ricorrente_1, posto che la controversia riguarda le annualità TARSU/TIA fra il 1999 e il 2005, precisando che dall'annualità di imposta dal 1997 in poi assumono rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari.
Dall'esame delle disposizioni normative che cita, la Suprema Corte fa derivare che “costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati;
che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero (omissis) sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina (omissis) il diritto ad una riduzione tariffaria (omissis).
Inoltre, per la Suprema Corte, “predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità e quantità è accertamento preliminare indispensabile, poiché se la potestà di assimilazione attribuita ai comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente avrà diritto solo ad una riduzione della tariffa.
La Suprema Corte osserva che la questione relativa alla legittimità o meno dell'assimilazione dei rifiuti riveste carattere preliminare fondamentale e arriva a tale conclusione partendo dalle premesse che a) l'attività di smaltimento rifiuti è di pubblico interesse, b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti nelle varie forme previste c) sono rifiuti urbani, tra l'altro, quelli non pericolosi assimilati agli urbani per qualità e quantità, mentre sono rifiuti speciali, tra l'altro, quelli da attività commerciali, d) i comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, con appositi regolamenti. Regola generale è che la privativa opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati;
se i rifiuti speciali sono avviati al recupero, il contribuente ha diritto ad una riduzione tariffaria.
Questo Collegio dovrà dunque pronunciarsi tenendo conto di tale principio.
Il secondo motivo è stato altrettanto ritenuto fondato, avendo la Suprema Corte ritenuto che, a seguito dell'erroneo omesso esame dei documenti prodotti da Ricorrente_1 in sede di rinvio, questo giudice debba invece prenderli in esame, essendo gli stessi utilizzabili.
Ancora una volta poi, la Suprema Corte sostiene la legittimità della tassazione dell'area adibita a parcheggio.
Nel ricorso in riassunzione, premessa la descrizione del rapporto tributario e dei fatti di causa, oltre a tutto il contenzioso pendente con il Comune di Cinisello Balsamo, Ricorrente_1 ha affidato a questo
Collegio di considerare di avere impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha assoggettato a tassazione aree produttive di rifiuti speciali non pericolosi per il periodo compreso fra il 1999 e il 2005, consentendo che l'onere tributario si sovrapponga all'onere dell'avvio a recupero, così che un'unica superficie risulta soggetta a duplice tassazione. Sostiene che la categoria dei rifiuti speciali non pericolosi comprende i rifiuti prodotti dagli esercizi commerciali, quindi sostanzialmente cartoni, film, pellicole da imballo e contenitori di plastica che, in relazione alle loro caratteristiche e alla funzione loro propria, devono essere ricompresi nella categoria degli imballaggi. La qualificazione dei rifiuti prodotti da Ricorrente_1 come imballaggi troverebbe conferma anche nei MUD e nelle dichiarazioni rese dalle Ditte private incaricate del recupero dei rifiuti. La produzione di rifiuto
Ricorrente_1speciale industriale all'interno dei locali dell'impresa, secondo , legittima l'esenzione integrale dal tributo.
Ricorrente_1A detta di 'debbono ritenersi superfici esenti quelle ove si formano, in misura prevalente, rifiuti speciali;
e che l'occasionale formazione, sulle stesse superfici, di ordinari rifiuti urbani non esclude il diritto all'esenzione, mentre su tutti questi aspetti, il Comune non avrebbe mai fornito prova contraria. Chiede quindi una CTU sui punti di indagine indicati. Chiede la disapplicazione del Regolamento comunale per non avere lo stesso indicato i limiti quantitativi e chiede l'esenzione per le aree destinate a parcheggio dell'ipermercato.
Il Comune si è costituito nel giudizio in riassunzione, assumendo che i rifiuti prodotti dal
Società_1 siano tutti rifiuti speciali e soprattutto non assimilabili.
Non solo, richiede l'applicazione dell'art. 62, comma III del d.lgs. n. 507/1993, sebbene la norma sia espressamente riferita ratione tempore ai soli rifiuti speciali, nocivi e pericolosi, pacificamente esclusi dalle fattispecie all'attuale esame, in ragione di quanto previsto dalla normativa dell'epoca e correttamente applicata dall'Ente in ragione delle proroghe legislative.
Nessuno dei rifiuti prodotti da Ricorrente_1, anche in ragione della documentazione dalla stessa prodotta da controparte, è quindi suscettibile di esclusione dal tributo. Ricorda preliminarmente che il tributo è la RS e non la Tari ed il periodo di riferimento è 1999 - 2005.
La normativa di cui al d.lgs. n. 22/1997, che introduce la TIA e abroga il regime di privativa comunale introdotto dalla TARSU, a tutto concedere e fatto salvo le proroghe di cui infra, opera dal 1° febbraio 2003, giusta la previsione dell'ultimo comma dell'art. 21. Assolutamente legittima e possibile
è quindi l'equiparazione fra rifiuto speciale non pericoloso, e quindi assimilabile, ed il rifiuto urbano da parte del Comune di Cinisello Balsamo, proprio in ragione di quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs.
n. 22/1997.
Le eccezioni di Ricorrente_1 debbono quindi essere analizzate in funzione di tale riferimento giuridico temporale, con la conseguenza che i provvedimenti impositivi aventi per oggetto le annualità maturate al 31.12.2002 sono legittimi.
Il regolamento comunale, per il periodo transitorio, è quindi valido titolo per la riscossione. Il
Comune conclude chiedendo, in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare legittimi e validi gli avvisi di accertamento e comunque gli atti impositivi per cui è procedimento e previa loro conferma
Ricorrente_1ritenere tenuta al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi maturati, o quelle diverse ritenute di giustizia in applicazione dei principi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione;
di accertare e dichiarare legittime e corrette le iscrizioni a ruolo delle cartelle di pagamento e degli atti impositivi per cui è procedimento e per l'effetto ritenere Ricorrente_1 tenuta al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi maturati, o quelle diverse ritenute di giustizia in applicazione dei principi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione. In via istruttoria e di rito, disconosce le rappresentazioni
Ricorrente_1fotografiche ex art 2712 c.c. inserite da nella memoria di costituzione per i motivi dedotti in atto e contesta la produzione richiamata, in quanto non probatoria dell'avvio al recupero delle effettive quantità. Si oppone alla CTU in quanto esplorativa.
All'udienza odierna, i difensori delle parti hanno insistito sulle loro istanze e conclusioni e il
Collegio ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' innanzi tutto chiarito che la decisione di secondo grado è intangibile quanto alla tassabilità dei parcheggi, avendo la Suprema Corte sostenuto che “La contribuente omettere di considerare che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti ... " (art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 50771993), ed in conseguenza avrebbe dovuto dimostrare i presupposti fattuali per poter beneficiare delle citate esclusioni dall'assoggettamento al tributo, e non limitarsi a rilevare che"la natura pertinenziale e non operativa del parcheggio escludono l'applicazione della Tassa Rifiuti”. La Suprema Corte, a tale proposito, ha evidenziato che le deroghe di cui sopra non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione" (Cass. n. 14770/2000) e nella fattispecie in esame non viene individuata alcuna ipotesi di esonero dall'imposizione, ai sensi del d.lgs.
n. 507/1993, art. 62, comma 2, e neppure viene indicata alcuna disposizione regolamentare, adottata dal Comune, contenente la previsione di una particolare deroga a favore della contribuente, altrimenti la tassa in questione è certamente dovuta, in quanto si tratta di spazi frequentati da persone, quindi, in via presuntiva produttivi di rifiuti solidi urbani.”
Da tali asserzioni la Suprema Corte fa discendere la legittimità della pronunzia impugnata nella parte in cui è stata affermata la piena tassabilità del parcheggio in questione.
Accogliendo il primo motivo del ricorso principale, la Suprema Corte ha ritenuto “decisive le indicazioni dei Regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari” e distingue tra rifiuti urbani, provenienti da civili abitazioni e i rifiuti speciali da attività commerciali. La privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati e per i rifiuti assimilati sussiste il diritto non già l'esenzione dall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione.
Nel caso in questione, Ricorrente_1 ha dimostrato documentalmente -doc. n. 3 MUD relativi ai rifiuti speciali prodotti da Ricorrente_1 negli anni 1999-2002, doc. n. 4 Dichiarazioni rilasciate dalle Ditte private, doc. n. 5 Formulari di smaltimento rifiuti- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata e, pertanto, ha diritto alla riduzione della tariffa, mentre la quota fissa è sempre dovuta.
L'ipermercato produce comunque una quota minima di rifiuti che non sono avviabili a recupero (rifiuti indifferenziati residui), che restano soggetti a tassazione.
Avendo la Società dimostrato di avviare al recupero i propri rifiuti speciali tramite ditte private, ha diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità sottratte al servizio pubblico.
Sempre per la Suprema Corte, occorre verificare se, ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sia sufficiente un criterio qualitativo (omissis) o sia necessario combinare tale criterio con quello quantitativo, che renda almeno astrattamente possibile uno smaltimento degli stessi ad opera del servizio pubblico di raccolta e perviene alla conclusione che occorrono entrambi.
Per essere legittima, la delibera comunale deve fondarsi su un doppio criterio: Criterio
Qualitativo, in forza del quale il rifiuto deve rientrare in una delle categorie merceologiche assimilabili e Criterio Quantitativo, secondo cui la quantità di rifiuti prodotti deve essere compatibile con le capacità di gestione del servizio pubblico comunale.
A nulla vale in proposito l'affermazione del Comune secondo cui l'attività regolamentare dei Comuni avrebbe dovuto essere integrata dalla normativa dello Stato, in ossequio all'art. 18 del d.lgs
22/1997, attraverso l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione che non sono mai stati emanati e quindi il riferimento normativo in materia per le annualità in questione resterebbe -secondo il Comune- il Decreto Interministeriale del 27 luglio 1984, che nessun divieto di assimilazione contemplava, anche in materia di imballaggi.
Per quanto riguarda la contestata mancanza del criterio quantitativo, la Suprema Corte
(ordinanza sez 5^ n. 17123/2024), richiamando precedenti (Cass. n. 12752 del 02/09/2002; conf. Cass.
n. 30719 del 30/12/2011, Cass. n. 9631 del 13/06/2012, Cass. n. 18018 del 24/07/2013, Cass. n. 11035 del 19/04/2019) ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n.
22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.
La Suprema Corte ha ritenuto che predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità
- quantità è dunque accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente, pur se l'intera superficie imponibile sia produttiva di assimilati e si avvalga per l'intero, avrà diritto solo ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del decreto HI e dal d.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2.
Nell'ipotesi, invece, in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà nel campo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di speciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 la possibilità di una 'esenzione o riduzione delle superfici tassabili.'
Questo Collegio ritiene che l'assenza di una predeterminazione, anche astratta, dei limiti quantitativi renda l'assimilazione illegittima, quindi nel caso in questione, in assenza del criterio quantitativo, la delibera comunale deve essere disapplicata in parte qua e il Comune deve applicare una riduzione della tariffa.
In definitiva, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte,
l'illegittimità della delibera comunale per omessa predeterminazione del criterio quantitativo di assimilazione comporta la sua disapplicazione in parte qua.
Il Comune ha riconosciuto una riduzione della “quota variabile” della tassa pari ad almeno il
30% dell'importo e sul punto la Suprema Corte ha ritenuto la statuizione della CTR che, in applicazione dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 507/1993, ha disposto la riduzione in misura del
30%, sia passata in giudicato.
Quanto ai documenti prodotti da Ricorrente_1 nel giudizio R.G. 4184/2018, la cui decisione è stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte e che la stessa Corte ha imposto a questo giudice di esaminare, si osserva quanto segue.
Il doc. n. 6 è il Regolamento comunale di applicazione della tassa rifiuti, il doc. n. 7 è la delibera 21.05.1998, recante criteri di assimilazione dei rifiuti e il doc. n. 8 è il Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Cinisello Balsamo.
I documenti che possono rilevare sono il doc. n. 2, corrispondenza con il Comune, il doc. n. 3
MUD relativo ai rifiuti speciali prodotti da Ricorrente_1 negli anni 1999- 2002, il doc. n. 4, dichiarazioni rilasciate dalle ditte private per gli anni 1999 -2005, il doc. n. 5 Formulario di smaltimento rifiuti.
Per quanto attiene all'avvio a recupero, si può ritenere che Ricorrente_1 abbia dimostrato documentalmente -con il doc. n. 3, MUD relativi ai rifiuti speciali prodotti da Ricorrente_1 negli anni
1999-2002, il doc. n. 4, Dichiarazioni rilasciate dalle Ditte private e il doc. n. 5 Formulari di smaltimento rifiuti- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata, e pertanto ha diritto alla riduzione della tariffa, mentre la quota fissa è sempre dovuta. L'ipermercato produce comunque una quota minima di rifiuti che non sono avviabili a recupero (rifiuti indifferenziati residui), che restano soggetti a tassazione.
Per quanto attiene ai Mud allegati e alle attestazioni CER delle ditte incaricate, Ricorrente_1 non ha dato dimostrazione dei locali in cui produce rifiuti speciali non assimilati ed assimilabili, soprattutto in considerazione del fatto che nelle aree ove sono presenti imballaggi secondari e terziari vi è la presenza di persone.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani, sempre in forza dei principi enunciati dalla Suprema Corte (sentenza sez. Tributaria, n. 18715 in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024), “la tassa sui rifiuti è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cita Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e
8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360).” Del resto la TARES, come anche TARSU e la TARI, sono caratterizzate,
-sempre in forza della sentenza della Suprema Corte- indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che le disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.”
Sarebbe, per vero, del tutto illogico -secondo la Suprema Corte (Cass. 13455/15.05.2024)- esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti una indubbia utilità.
Quindi, in ossequio alla sentenza della Suprema Corte, questo Collegio deve ritenere che nel caso in esame, a prescindere dell'indimostrato postulato che in tutta l'area adibita a vendita si producano solo rifiuti speciali, l'esenzione dal pagamento del tributo comunale non può riguardare le intere aree di vendita, in quanto in tali luoghi prevale la presenza umana (clienti e dipendenti) e, quindi, la produzione anche di rifiuti urbani.
Essendo frequentate da persone, vanno dunque soggette alla tassa le “area di vendita” (area casse e mall), gli uffici, accessori e servizi (spogliatoi e corridoi). In tali aree sono prodotti anche rifiuti urbani e quindi tassabili.
Invece, la tassa può essere esclusa per le zone destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, che sono da assoggettare alla sola quota fissa e che sono già state ritenute esenti da tassazione rispetto al totale delle aree detenute.
Quanto alla richiesta di C.T.U., si osserva che é principio consolidato che la C.T.U. non possa avere natura esplorativa, né possa essere utilizzata per colmare lacune probatorie della parte su cui grava l'onere della prova e l'onere della prova circa l'esatta estensione di tali superfici grava sulla contribuente. Dalle planimetrie e dai documenti prodotti (MUD 2001), emerge che, mentre le aree magazzino e stoccaggio, sono oggettivamente destinate a rifiuti speciali (e quindi da escludere dalla quota variabile), le aree di vendita e gli uffici, per la loro intrinseca natura di luoghi aperti al pubblico e ai dipendenti, sono sedi di produzione di rifiuti urbani 'interni' (scarti alimentari, imballaggi minimi, rifiuti da ufficio) indipendentemente dall'attività industriale/commerciale prevalente.
Pertanto, per tali aree, la pretesa tributaria è legittima, ferma restando la riduzione per l'avvio al recupero documentato.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la tassa in questione è certamente dovuta per gli spazi frequentati da persone e quindi produttivi di rifiuti solidi urbani (sentenza Cassazione n.
18751/9.07.2024).
In definitiva, si ritiene che sulle superfici oggetto di tassazione vengano prodotti tipologie di rifiuti da ritenersi “urbani” o “speciali assimilati agli urbani” e si conferma come la suddetta circostanza legittimi unicamente una riduzione della TARI applicata alle aree detenute, come peraltro già riconosciuta da parte del Comune di Cinisello Balsamo.
Per i motivi esposti, la Corte accoglie in parte il ricorso di Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla parzialmente gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento impugnate limitatamente alle annualità oggetto di causa;
dichiara che la società ha diritto all'esclusione della quota variabile del tributo per le sole aree destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio;
conferma la tassabilità delle aree di vendita, casse, uffici e servizi, riconoscendo tuttavia su tali superfici la riduzione tariffaria prevista dal regolamento comunale per il comprovato avvio al recupero dei rifiuti speciali, da calcolarsi in sede di sgravio a cura dell'Ente impositore;
conferma nel resto gli atti impugnati, ivi compresa la tassabilità delle aree adibite a parcheggio.
Compensa interamente tra le parti le spese relative ai precedenti giudizi, compreso quello di
Cassazione e al presente grado al giudizio, in considerazione della soccombenza ripartita e della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, sez. 2^ definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione
Accoglie in parte il ricorso di Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla parzialmente gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento impugnate limitatamente alle annualità oggetto di causa;
dichiara che la società ha diritto all'esclusione della quota variabile del tributo (TARSU/TIA) per le sole aree destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, come identificate in atti;
conferma la tassabilità delle aree di vendita, casse, uffici e servizi, riconoscendo tuttavia su tali superfici la riduzione tariffaria da calcolarsi in sede di sgravio a cura dell'Ente impositore;
conferma nel resto gli atti impugnati, ivi compresa la tassabilità delle aree adibite a parcheggio.
Compensa interamente tra le parti le spese relative ai precedenti giudizi, compreso quello di
Cassazione e al presente grado al giudizio.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2025
Il Presidente Estensore
AR SA AF
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3110/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Cinisello Balsamo - Via Xxv Aprile 4 20092 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2004 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 40 e pubblicata il 06/02/2004
- pronuncia sentenza n. 67/2004 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 19 e pubblicata il 19/03/2004
- pronuncia sentenza n. 91/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 46 e pubblicata il 11/04/2007
- pronuncia sentenza n. 193/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 1 e pubblicata il 19/04/2007
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820030152296772000 TARSU/TIA 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820030152296772000 TARSU/TIA 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820040361494692000 TARSU/TIA 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6641 TARSU/TIA 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6641 TARSU/TIA 2000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6641 TARSU/TIA 2001
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARSU/TIA 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARSU/TIA 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARSU/TIA 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARSU/TIA 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Rappresentante_1Con ricorso in riassunzione la S.p.A., in persona del procuratore speciale , ha adito il Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro tempore, per la riassunzione del giudizio conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 18751 in data
24.04.2024, depositata in data 9.07.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Milano, Sez. 19, n. 1026/2020, in data 27.01.2020, depositata il
15.06.2020.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. 19, con la sentenza n. 1026/20, pronunziando in sede di rinvio -a seguito della sentenza di annullamento della stessa Corte n.
8909/2018 - nel giudizio avente ad oggetto due cartelle di pagamento TARSU/TIA 2000-2002 e due avvisi di accertamento 1999-2000 e 2002-2005, emessi dal Comune di Cinisello Balsamo nei confronti della Ricorrente_1 S.p.A. titolare del centro commerciale Società_1 , all'interno del quale si trova l'ipermercato Società_2- riteneva dovuta la TARSU sulla superficie di mq. 56.925, con riduzione del
30% rispetto alla tariffa ordinaria.
A seguito di ricorso per cassazione avverso detta sentenza proposto da Ricorrente_1, la Suprema Corte ha pronunziato la sentenza n. 18751, a seguito della quale Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da Ricorrente_1, posto che la controversia riguarda le annualità TARSU/TIA fra il 1999 e il 2005, precisando che dall'annualità di imposta dal 1997 in poi assumono rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari.
Dall'esame delle disposizioni normative che cita, la Suprema Corte fa derivare che “costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati;
che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero (omissis) sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina (omissis) il diritto ad una riduzione tariffaria (omissis).
Inoltre, per la Suprema Corte, “predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità e quantità è accertamento preliminare indispensabile, poiché se la potestà di assimilazione attribuita ai comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente avrà diritto solo ad una riduzione della tariffa.
La Suprema Corte osserva che la questione relativa alla legittimità o meno dell'assimilazione dei rifiuti riveste carattere preliminare fondamentale e arriva a tale conclusione partendo dalle premesse che a) l'attività di smaltimento rifiuti è di pubblico interesse, b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti nelle varie forme previste c) sono rifiuti urbani, tra l'altro, quelli non pericolosi assimilati agli urbani per qualità e quantità, mentre sono rifiuti speciali, tra l'altro, quelli da attività commerciali, d) i comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, con appositi regolamenti. Regola generale è che la privativa opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati;
se i rifiuti speciali sono avviati al recupero, il contribuente ha diritto ad una riduzione tariffaria.
Questo Collegio dovrà dunque pronunciarsi tenendo conto di tale principio.
Il secondo motivo è stato altrettanto ritenuto fondato, avendo la Suprema Corte ritenuto che, a seguito dell'erroneo omesso esame dei documenti prodotti da Ricorrente_1 in sede di rinvio, questo giudice debba invece prenderli in esame, essendo gli stessi utilizzabili.
Ancora una volta poi, la Suprema Corte sostiene la legittimità della tassazione dell'area adibita a parcheggio.
Nel ricorso in riassunzione, premessa la descrizione del rapporto tributario e dei fatti di causa, oltre a tutto il contenzioso pendente con il Comune di Cinisello Balsamo, Ricorrente_1 ha affidato a questo
Collegio di considerare di avere impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha assoggettato a tassazione aree produttive di rifiuti speciali non pericolosi per il periodo compreso fra il 1999 e il 2005, consentendo che l'onere tributario si sovrapponga all'onere dell'avvio a recupero, così che un'unica superficie risulta soggetta a duplice tassazione. Sostiene che la categoria dei rifiuti speciali non pericolosi comprende i rifiuti prodotti dagli esercizi commerciali, quindi sostanzialmente cartoni, film, pellicole da imballo e contenitori di plastica che, in relazione alle loro caratteristiche e alla funzione loro propria, devono essere ricompresi nella categoria degli imballaggi. La qualificazione dei rifiuti prodotti da Ricorrente_1 come imballaggi troverebbe conferma anche nei MUD e nelle dichiarazioni rese dalle Ditte private incaricate del recupero dei rifiuti. La produzione di rifiuto
Ricorrente_1speciale industriale all'interno dei locali dell'impresa, secondo , legittima l'esenzione integrale dal tributo.
Ricorrente_1A detta di 'debbono ritenersi superfici esenti quelle ove si formano, in misura prevalente, rifiuti speciali;
e che l'occasionale formazione, sulle stesse superfici, di ordinari rifiuti urbani non esclude il diritto all'esenzione, mentre su tutti questi aspetti, il Comune non avrebbe mai fornito prova contraria. Chiede quindi una CTU sui punti di indagine indicati. Chiede la disapplicazione del Regolamento comunale per non avere lo stesso indicato i limiti quantitativi e chiede l'esenzione per le aree destinate a parcheggio dell'ipermercato.
Il Comune si è costituito nel giudizio in riassunzione, assumendo che i rifiuti prodotti dal
Società_1 siano tutti rifiuti speciali e soprattutto non assimilabili.
Non solo, richiede l'applicazione dell'art. 62, comma III del d.lgs. n. 507/1993, sebbene la norma sia espressamente riferita ratione tempore ai soli rifiuti speciali, nocivi e pericolosi, pacificamente esclusi dalle fattispecie all'attuale esame, in ragione di quanto previsto dalla normativa dell'epoca e correttamente applicata dall'Ente in ragione delle proroghe legislative.
Nessuno dei rifiuti prodotti da Ricorrente_1, anche in ragione della documentazione dalla stessa prodotta da controparte, è quindi suscettibile di esclusione dal tributo. Ricorda preliminarmente che il tributo è la RS e non la Tari ed il periodo di riferimento è 1999 - 2005.
La normativa di cui al d.lgs. n. 22/1997, che introduce la TIA e abroga il regime di privativa comunale introdotto dalla TARSU, a tutto concedere e fatto salvo le proroghe di cui infra, opera dal 1° febbraio 2003, giusta la previsione dell'ultimo comma dell'art. 21. Assolutamente legittima e possibile
è quindi l'equiparazione fra rifiuto speciale non pericoloso, e quindi assimilabile, ed il rifiuto urbano da parte del Comune di Cinisello Balsamo, proprio in ragione di quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs.
n. 22/1997.
Le eccezioni di Ricorrente_1 debbono quindi essere analizzate in funzione di tale riferimento giuridico temporale, con la conseguenza che i provvedimenti impositivi aventi per oggetto le annualità maturate al 31.12.2002 sono legittimi.
Il regolamento comunale, per il periodo transitorio, è quindi valido titolo per la riscossione. Il
Comune conclude chiedendo, in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare legittimi e validi gli avvisi di accertamento e comunque gli atti impositivi per cui è procedimento e previa loro conferma
Ricorrente_1ritenere tenuta al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi maturati, o quelle diverse ritenute di giustizia in applicazione dei principi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione;
di accertare e dichiarare legittime e corrette le iscrizioni a ruolo delle cartelle di pagamento e degli atti impositivi per cui è procedimento e per l'effetto ritenere Ricorrente_1 tenuta al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi maturati, o quelle diverse ritenute di giustizia in applicazione dei principi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione. In via istruttoria e di rito, disconosce le rappresentazioni
Ricorrente_1fotografiche ex art 2712 c.c. inserite da nella memoria di costituzione per i motivi dedotti in atto e contesta la produzione richiamata, in quanto non probatoria dell'avvio al recupero delle effettive quantità. Si oppone alla CTU in quanto esplorativa.
All'udienza odierna, i difensori delle parti hanno insistito sulle loro istanze e conclusioni e il
Collegio ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' innanzi tutto chiarito che la decisione di secondo grado è intangibile quanto alla tassabilità dei parcheggi, avendo la Suprema Corte sostenuto che “La contribuente omettere di considerare che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti ... " (art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 50771993), ed in conseguenza avrebbe dovuto dimostrare i presupposti fattuali per poter beneficiare delle citate esclusioni dall'assoggettamento al tributo, e non limitarsi a rilevare che"la natura pertinenziale e non operativa del parcheggio escludono l'applicazione della Tassa Rifiuti”. La Suprema Corte, a tale proposito, ha evidenziato che le deroghe di cui sopra non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione" (Cass. n. 14770/2000) e nella fattispecie in esame non viene individuata alcuna ipotesi di esonero dall'imposizione, ai sensi del d.lgs.
n. 507/1993, art. 62, comma 2, e neppure viene indicata alcuna disposizione regolamentare, adottata dal Comune, contenente la previsione di una particolare deroga a favore della contribuente, altrimenti la tassa in questione è certamente dovuta, in quanto si tratta di spazi frequentati da persone, quindi, in via presuntiva produttivi di rifiuti solidi urbani.”
Da tali asserzioni la Suprema Corte fa discendere la legittimità della pronunzia impugnata nella parte in cui è stata affermata la piena tassabilità del parcheggio in questione.
Accogliendo il primo motivo del ricorso principale, la Suprema Corte ha ritenuto “decisive le indicazioni dei Regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari” e distingue tra rifiuti urbani, provenienti da civili abitazioni e i rifiuti speciali da attività commerciali. La privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati e per i rifiuti assimilati sussiste il diritto non già l'esenzione dall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione.
Nel caso in questione, Ricorrente_1 ha dimostrato documentalmente -doc. n. 3 MUD relativi ai rifiuti speciali prodotti da Ricorrente_1 negli anni 1999-2002, doc. n. 4 Dichiarazioni rilasciate dalle Ditte private, doc. n. 5 Formulari di smaltimento rifiuti- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata e, pertanto, ha diritto alla riduzione della tariffa, mentre la quota fissa è sempre dovuta.
L'ipermercato produce comunque una quota minima di rifiuti che non sono avviabili a recupero (rifiuti indifferenziati residui), che restano soggetti a tassazione.
Avendo la Società dimostrato di avviare al recupero i propri rifiuti speciali tramite ditte private, ha diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità sottratte al servizio pubblico.
Sempre per la Suprema Corte, occorre verificare se, ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sia sufficiente un criterio qualitativo (omissis) o sia necessario combinare tale criterio con quello quantitativo, che renda almeno astrattamente possibile uno smaltimento degli stessi ad opera del servizio pubblico di raccolta e perviene alla conclusione che occorrono entrambi.
Per essere legittima, la delibera comunale deve fondarsi su un doppio criterio: Criterio
Qualitativo, in forza del quale il rifiuto deve rientrare in una delle categorie merceologiche assimilabili e Criterio Quantitativo, secondo cui la quantità di rifiuti prodotti deve essere compatibile con le capacità di gestione del servizio pubblico comunale.
A nulla vale in proposito l'affermazione del Comune secondo cui l'attività regolamentare dei Comuni avrebbe dovuto essere integrata dalla normativa dello Stato, in ossequio all'art. 18 del d.lgs
22/1997, attraverso l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione che non sono mai stati emanati e quindi il riferimento normativo in materia per le annualità in questione resterebbe -secondo il Comune- il Decreto Interministeriale del 27 luglio 1984, che nessun divieto di assimilazione contemplava, anche in materia di imballaggi.
Per quanto riguarda la contestata mancanza del criterio quantitativo, la Suprema Corte
(ordinanza sez 5^ n. 17123/2024), richiamando precedenti (Cass. n. 12752 del 02/09/2002; conf. Cass.
n. 30719 del 30/12/2011, Cass. n. 9631 del 13/06/2012, Cass. n. 18018 del 24/07/2013, Cass. n. 11035 del 19/04/2019) ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n.
22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.
La Suprema Corte ha ritenuto che predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità
- quantità è dunque accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente, pur se l'intera superficie imponibile sia produttiva di assimilati e si avvalga per l'intero, avrà diritto solo ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del decreto HI e dal d.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2.
Nell'ipotesi, invece, in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà nel campo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di speciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 la possibilità di una 'esenzione o riduzione delle superfici tassabili.'
Questo Collegio ritiene che l'assenza di una predeterminazione, anche astratta, dei limiti quantitativi renda l'assimilazione illegittima, quindi nel caso in questione, in assenza del criterio quantitativo, la delibera comunale deve essere disapplicata in parte qua e il Comune deve applicare una riduzione della tariffa.
In definitiva, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte,
l'illegittimità della delibera comunale per omessa predeterminazione del criterio quantitativo di assimilazione comporta la sua disapplicazione in parte qua.
Il Comune ha riconosciuto una riduzione della “quota variabile” della tassa pari ad almeno il
30% dell'importo e sul punto la Suprema Corte ha ritenuto la statuizione della CTR che, in applicazione dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 507/1993, ha disposto la riduzione in misura del
30%, sia passata in giudicato.
Quanto ai documenti prodotti da Ricorrente_1 nel giudizio R.G. 4184/2018, la cui decisione è stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte e che la stessa Corte ha imposto a questo giudice di esaminare, si osserva quanto segue.
Il doc. n. 6 è il Regolamento comunale di applicazione della tassa rifiuti, il doc. n. 7 è la delibera 21.05.1998, recante criteri di assimilazione dei rifiuti e il doc. n. 8 è il Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Cinisello Balsamo.
I documenti che possono rilevare sono il doc. n. 2, corrispondenza con il Comune, il doc. n. 3
MUD relativo ai rifiuti speciali prodotti da Ricorrente_1 negli anni 1999- 2002, il doc. n. 4, dichiarazioni rilasciate dalle ditte private per gli anni 1999 -2005, il doc. n. 5 Formulario di smaltimento rifiuti.
Per quanto attiene all'avvio a recupero, si può ritenere che Ricorrente_1 abbia dimostrato documentalmente -con il doc. n. 3, MUD relativi ai rifiuti speciali prodotti da Ricorrente_1 negli anni
1999-2002, il doc. n. 4, Dichiarazioni rilasciate dalle Ditte private e il doc. n. 5 Formulari di smaltimento rifiuti- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata, e pertanto ha diritto alla riduzione della tariffa, mentre la quota fissa è sempre dovuta. L'ipermercato produce comunque una quota minima di rifiuti che non sono avviabili a recupero (rifiuti indifferenziati residui), che restano soggetti a tassazione.
Per quanto attiene ai Mud allegati e alle attestazioni CER delle ditte incaricate, Ricorrente_1 non ha dato dimostrazione dei locali in cui produce rifiuti speciali non assimilati ed assimilabili, soprattutto in considerazione del fatto che nelle aree ove sono presenti imballaggi secondari e terziari vi è la presenza di persone.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani, sempre in forza dei principi enunciati dalla Suprema Corte (sentenza sez. Tributaria, n. 18715 in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024), “la tassa sui rifiuti è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cita Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e
8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360).” Del resto la TARES, come anche TARSU e la TARI, sono caratterizzate,
-sempre in forza della sentenza della Suprema Corte- indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che le disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.”
Sarebbe, per vero, del tutto illogico -secondo la Suprema Corte (Cass. 13455/15.05.2024)- esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti una indubbia utilità.
Quindi, in ossequio alla sentenza della Suprema Corte, questo Collegio deve ritenere che nel caso in esame, a prescindere dell'indimostrato postulato che in tutta l'area adibita a vendita si producano solo rifiuti speciali, l'esenzione dal pagamento del tributo comunale non può riguardare le intere aree di vendita, in quanto in tali luoghi prevale la presenza umana (clienti e dipendenti) e, quindi, la produzione anche di rifiuti urbani.
Essendo frequentate da persone, vanno dunque soggette alla tassa le “area di vendita” (area casse e mall), gli uffici, accessori e servizi (spogliatoi e corridoi). In tali aree sono prodotti anche rifiuti urbani e quindi tassabili.
Invece, la tassa può essere esclusa per le zone destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, che sono da assoggettare alla sola quota fissa e che sono già state ritenute esenti da tassazione rispetto al totale delle aree detenute.
Quanto alla richiesta di C.T.U., si osserva che é principio consolidato che la C.T.U. non possa avere natura esplorativa, né possa essere utilizzata per colmare lacune probatorie della parte su cui grava l'onere della prova e l'onere della prova circa l'esatta estensione di tali superfici grava sulla contribuente. Dalle planimetrie e dai documenti prodotti (MUD 2001), emerge che, mentre le aree magazzino e stoccaggio, sono oggettivamente destinate a rifiuti speciali (e quindi da escludere dalla quota variabile), le aree di vendita e gli uffici, per la loro intrinseca natura di luoghi aperti al pubblico e ai dipendenti, sono sedi di produzione di rifiuti urbani 'interni' (scarti alimentari, imballaggi minimi, rifiuti da ufficio) indipendentemente dall'attività industriale/commerciale prevalente.
Pertanto, per tali aree, la pretesa tributaria è legittima, ferma restando la riduzione per l'avvio al recupero documentato.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la tassa in questione è certamente dovuta per gli spazi frequentati da persone e quindi produttivi di rifiuti solidi urbani (sentenza Cassazione n.
18751/9.07.2024).
In definitiva, si ritiene che sulle superfici oggetto di tassazione vengano prodotti tipologie di rifiuti da ritenersi “urbani” o “speciali assimilati agli urbani” e si conferma come la suddetta circostanza legittimi unicamente una riduzione della TARI applicata alle aree detenute, come peraltro già riconosciuta da parte del Comune di Cinisello Balsamo.
Per i motivi esposti, la Corte accoglie in parte il ricorso di Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla parzialmente gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento impugnate limitatamente alle annualità oggetto di causa;
dichiara che la società ha diritto all'esclusione della quota variabile del tributo per le sole aree destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio;
conferma la tassabilità delle aree di vendita, casse, uffici e servizi, riconoscendo tuttavia su tali superfici la riduzione tariffaria prevista dal regolamento comunale per il comprovato avvio al recupero dei rifiuti speciali, da calcolarsi in sede di sgravio a cura dell'Ente impositore;
conferma nel resto gli atti impugnati, ivi compresa la tassabilità delle aree adibite a parcheggio.
Compensa interamente tra le parti le spese relative ai precedenti giudizi, compreso quello di
Cassazione e al presente grado al giudizio, in considerazione della soccombenza ripartita e della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, sez. 2^ definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione
Accoglie in parte il ricorso di Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla parzialmente gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento impugnate limitatamente alle annualità oggetto di causa;
dichiara che la società ha diritto all'esclusione della quota variabile del tributo (TARSU/TIA) per le sole aree destinate a magazzino, ricevimento merci e stoccaggio, come identificate in atti;
conferma la tassabilità delle aree di vendita, casse, uffici e servizi, riconoscendo tuttavia su tali superfici la riduzione tariffaria da calcolarsi in sede di sgravio a cura dell'Ente impositore;
conferma nel resto gli atti impugnati, ivi compresa la tassabilità delle aree adibite a parcheggio.
Compensa interamente tra le parti le spese relative ai precedenti giudizi, compreso quello di
Cassazione e al presente grado al giudizio.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2025
Il Presidente Estensore
AR SA AF