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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1011 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elda Izzo e Attilio Parte_1
Caliendo presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla piazza
Mazzini n. 4;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella e Alvaro
Saporito coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Monticelli -
località Fuorni presso l' ; Controparte_2
- RESISTENTE - OGGETTO: ricostruzione dell'anzianità di servizio con conseguenti differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.2.2023 , dall'1.9.2016 ITP di Parte_1
ruolo del e alla data di deposito del ricorso Controparte_1
in servizio presso l'Istituto Istruzione Superiore Giovanni XXIII di Salerno,
rappresentava che prima dell'immissione in ruolo come avrebbe lavorato come assistente tecnico ATA alle dipendenze del convenuto in ruolo CP_1
sin dall'1.9.2004 e che l'anzianità maturata nel ruolo del personale ATA non gli era stata riconosciuta in misura integrale ma nei limiti della cd.
temporizzazione. Lamentando l'erroneità di tale criterio, anche sulla scorta di pronunce del giudice di legittimità, chiedeva, quindi, che fosse accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato in qualità di personale ATA e che il
[...]
fosse condannato a collocarlo nei conseguenti Controparte_1
scaglioni stipendiali e a corrispondergli le conseguenti differenze retributive.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo l'intervenuta prescrizione nonché, in Controparte_1
ogni caso, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto di essere accolto per le ragioni che si vengono a illustrare.
La questione in punto di fatto è chiara e incontestata: l' , già nominato nel Pt_1
ruolo del personale ATA, chiede il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro nel ruolo ATA e chiede il pagamento delle differenze retributive conseguenti, per effetto del passaggio diretto al ruolo ITP avvenuto a far data dall'1.9.2016.
La questione controversa, in punto di diritto, è quella relativa alla sussistenza o meno del diritto del personale ATA poi ITP ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata nel ruolo ATA con il meccanismo della temporizzazione applicato dal o abbia invece diritto al riconoscimento integrale del CP_1
periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo ATA.
Orbene e seguendo le coordinate ermeneutiche del giudice di legittimità (Cass.
Civ. sez. un., 6 maggio 2016, n. 9144), ampliato l'ambito operativo dell'art. 77
D.P.R. n. 417/1974 da parte dell'art. 57, comma 2 l. n. 312/1980, per quello che qui più interessa, anche all'ipotesi di passaggio da ruolo inferiore a ruolo superiore per il personale ATA prima non contemplato, la disciplina contenuta nell'art. 83 D.P.R. n. 417/1974, collegata funzionalmente all'art. 77 stesso D.P.R., non può che riferirsi a tutte le ipotesi contemplate, nella versione attuale, dall'art. 77 stesso D.P.R., per come implicitamente ampliato dall'art. 57, comma 2 L. n. 312/1980. Può perciò affermarsi che, anche in caso di passaggio del personale ATA (inferiore) al ruolo (superiore) ITP, come per il caso in esame, non può che valere la medesima regola disposta dall'art. 83
D.RP.R. n. 417/1974 sul riconoscimento a fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato nel ruolo inferiore.
Quanto alla prescrizione, vanno opportunamente tenuti distinti i due termini di prescrizione nella specie applicabili.
In primo luogo, viene in rilievo il termine, decennale, di prescrizione dell'autonomo diritto alla ricostruzione della carriera che decorre dalla data dell'assunzione a tempo indeterminato sicché è da questo momento che inizia a decorrere la prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera
(ex art. 2946 c.c.), così come la prescrizione quinquennale dei benefici della ricostruzione stessa (ex art. 2948 n. 4).
In relazione al primo termine, in realtà, nulla è stato eccepito dall'Amministrazione convenuta.
Per quanto concerne gli effetti economici, invece, va valutato il differente effetto estintivo connesso al decorso della prescrizione quinquennale, ritualmente eccepita dal convenuto e che ha determinato l'estinzione delle CP_1
pretese economiche maturate anteriormente al 23.2.2018: dagli atti emerge infatti che il ricorso è del 23.2.2023 e non risultano nelle more altri atti interruttivi della prescrizione.
Va dunque accolta la domanda dell con affermazione del diritto dello Pt_1
stesso a ottenere la ricostruzione di carriera tenendo conto dell'intera anzianità
maturata nel ruolo ATA e la conseguente condanna dell'Amministrazione
convenuta a collocarlo nel corrispondente gradone e corrispondergli le differenze retributive spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale (e invero, giova ricordare che il trattamento economico fondamentale del personale docente e del personale ATA è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio).
La novità della questione per quanto attiene il passaggio dal ruolo ATA a quello unitamente all'esito complessivo della lite con accoglimento sia pure in parte dell'eccezione di prescrizione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1011 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, promossa da contro , in persona del Parte_1 Controparte_1
p.t., così provvede: CP_4
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto dell'Ariano a che l'anzianità maturata nel ruolo ATA sia riconosciuta in misura integrale, anziché
nei limiti della cd. temporizzazione, condanna il Controparte_1 a collocare l nella conseguente più alta posizione stipendiale e a
[...] Pt_1
corrispondergli le eventuali differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio così correttamente ricostruita a decorrere dal
23.2.2018, oltre accessori come per legge;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 30.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1011 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elda Izzo e Attilio Parte_1
Caliendo presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla piazza
Mazzini n. 4;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella e Alvaro
Saporito coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Monticelli -
località Fuorni presso l' ; Controparte_2
- RESISTENTE - OGGETTO: ricostruzione dell'anzianità di servizio con conseguenti differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.2.2023 , dall'1.9.2016 ITP di Parte_1
ruolo del e alla data di deposito del ricorso Controparte_1
in servizio presso l'Istituto Istruzione Superiore Giovanni XXIII di Salerno,
rappresentava che prima dell'immissione in ruolo come avrebbe lavorato come assistente tecnico ATA alle dipendenze del convenuto in ruolo CP_1
sin dall'1.9.2004 e che l'anzianità maturata nel ruolo del personale ATA non gli era stata riconosciuta in misura integrale ma nei limiti della cd.
temporizzazione. Lamentando l'erroneità di tale criterio, anche sulla scorta di pronunce del giudice di legittimità, chiedeva, quindi, che fosse accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato in qualità di personale ATA e che il
[...]
fosse condannato a collocarlo nei conseguenti Controparte_1
scaglioni stipendiali e a corrispondergli le conseguenti differenze retributive.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo l'intervenuta prescrizione nonché, in Controparte_1
ogni caso, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto di essere accolto per le ragioni che si vengono a illustrare.
La questione in punto di fatto è chiara e incontestata: l' , già nominato nel Pt_1
ruolo del personale ATA, chiede il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro nel ruolo ATA e chiede il pagamento delle differenze retributive conseguenti, per effetto del passaggio diretto al ruolo ITP avvenuto a far data dall'1.9.2016.
La questione controversa, in punto di diritto, è quella relativa alla sussistenza o meno del diritto del personale ATA poi ITP ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata nel ruolo ATA con il meccanismo della temporizzazione applicato dal o abbia invece diritto al riconoscimento integrale del CP_1
periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo ATA.
Orbene e seguendo le coordinate ermeneutiche del giudice di legittimità (Cass.
Civ. sez. un., 6 maggio 2016, n. 9144), ampliato l'ambito operativo dell'art. 77
D.P.R. n. 417/1974 da parte dell'art. 57, comma 2 l. n. 312/1980, per quello che qui più interessa, anche all'ipotesi di passaggio da ruolo inferiore a ruolo superiore per il personale ATA prima non contemplato, la disciplina contenuta nell'art. 83 D.P.R. n. 417/1974, collegata funzionalmente all'art. 77 stesso D.P.R., non può che riferirsi a tutte le ipotesi contemplate, nella versione attuale, dall'art. 77 stesso D.P.R., per come implicitamente ampliato dall'art. 57, comma 2 L. n. 312/1980. Può perciò affermarsi che, anche in caso di passaggio del personale ATA (inferiore) al ruolo (superiore) ITP, come per il caso in esame, non può che valere la medesima regola disposta dall'art. 83
D.RP.R. n. 417/1974 sul riconoscimento a fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato nel ruolo inferiore.
Quanto alla prescrizione, vanno opportunamente tenuti distinti i due termini di prescrizione nella specie applicabili.
In primo luogo, viene in rilievo il termine, decennale, di prescrizione dell'autonomo diritto alla ricostruzione della carriera che decorre dalla data dell'assunzione a tempo indeterminato sicché è da questo momento che inizia a decorrere la prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera
(ex art. 2946 c.c.), così come la prescrizione quinquennale dei benefici della ricostruzione stessa (ex art. 2948 n. 4).
In relazione al primo termine, in realtà, nulla è stato eccepito dall'Amministrazione convenuta.
Per quanto concerne gli effetti economici, invece, va valutato il differente effetto estintivo connesso al decorso della prescrizione quinquennale, ritualmente eccepita dal convenuto e che ha determinato l'estinzione delle CP_1
pretese economiche maturate anteriormente al 23.2.2018: dagli atti emerge infatti che il ricorso è del 23.2.2023 e non risultano nelle more altri atti interruttivi della prescrizione.
Va dunque accolta la domanda dell con affermazione del diritto dello Pt_1
stesso a ottenere la ricostruzione di carriera tenendo conto dell'intera anzianità
maturata nel ruolo ATA e la conseguente condanna dell'Amministrazione
convenuta a collocarlo nel corrispondente gradone e corrispondergli le differenze retributive spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale (e invero, giova ricordare che il trattamento economico fondamentale del personale docente e del personale ATA è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio).
La novità della questione per quanto attiene il passaggio dal ruolo ATA a quello unitamente all'esito complessivo della lite con accoglimento sia pure in parte dell'eccezione di prescrizione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1011 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, promossa da contro , in persona del Parte_1 Controparte_1
p.t., così provvede: CP_4
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto dell'Ariano a che l'anzianità maturata nel ruolo ATA sia riconosciuta in misura integrale, anziché
nei limiti della cd. temporizzazione, condanna il Controparte_1 a collocare l nella conseguente più alta posizione stipendiale e a
[...] Pt_1
corrispondergli le eventuali differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio così correttamente ricostruita a decorrere dal
23.2.2018, oltre accessori come per legge;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 30.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro