Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 24043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24043 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24043/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12260/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12260 del 2025, proposto da:
Medihospes Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Donati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato sulle istanze presentate dalla ricorrente per la revisione dei prezzi con riguardo all’appalto relativo ai servizi di assistenza alloggiativa temporanea erogati presso i C.A.A.T. in Roma, gestiti dalla stessa;
- la condanna di Roma Capitale a provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l’avvio del procedimento di revisione del prezzo e la definizione dello stesso con un provvedimento espresso di revisione, di adeguamento del canone e la corresponsione del dovuto, con la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. GO OB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato a Roma Capitale a mezzo pec in data 29.9.2025 e depositato il 16.10.2025, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, ex artt.31 e 117 cpa, per:
- la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulle istanze presentate dalla ricorrente per la revisione dei prezzi con riguardo all’appalto relativo ai servizi di assistenza alloggiativa temporanea erogati presso i C.A.A.T. in Roma, gestiti dalla stessa;
- la condanna di Roma Capitale a provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l’avvio del procedimento di revisione del prezzo e la definizione dello stesso con un provvedimento espresso di revisione, di adeguamento del canone e la corresponsione del dovuto, con la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia;
Visti i motivi di ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale, che censurano l’inerzia dell’Amministrazione;
Vista la costituzione in giudizio di Roma Capitale, in data 20.10.2025, onde resistere al ricorso;
Rilevato che, in ultimo, con nota versata in giudizio in data 11.12.2025 e previamente notificata in pari data, la difesa della parte ricorrente ha dichiarato la rinunzia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, in ragione della manifesta tardività del deposito del ricorso;
Vista la dichiarazione di assenso dell’Amministrazione intimata, di cui alla nota versata in atti il 15.12.2025;
Ritenuto pertanto che, pur in assenza del rispetto della formalità prevista dall’art.84, co.3, primo periodo, coa (in quanto la notifica è intervenuta prima dei 10 giorni dall’udienza stabiliti dalla predetta disposizione), occorre comunque prendere atto della suddetta dichiarazione di carenza di interesse alla prosecuzione del gravame e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità dell’odierno ricorso, ai sensi degli articoli 84, co.4 e art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano essere compensate, in ragione del concorde assenso della difesa dell’Amministrazione intimata, giusta dichiarazione in atti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
ET RA, Presidente
GO OB, Primo Referendario, Estensore
MA LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO OB | ET RA |
IL SEGRETARIO