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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 893/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - V.le Le Corbusier,ang. Via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 1341046 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 893/2025, la signora Ricorrente_1 impugna il diniego di autotutela per l'annullamento della comunicazione di irregolarità n. 1341046 del 1.2.2025, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione l'IRPEF dovuta sul reddito derivante da locazione di immobili relativo all'anno
2021.
A sostegno del ricorso deduce la nullità della pretesa perchè non sorretta da una specifica previsione normativa.
All'udienza monocratica del 30.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del contendere riguarda un contratto di locazione di cui risulta lacataria il Banca_1 SpA
“per uso esclusivo di abitazione dei dipendenti del conduttore o delle società facenti parte del gruppo bancario Banca_1”, relativamente ad un immobile di proprietà della contribuente la quale si è avvalsa del regime di tassazione sostitutiva della "cedolare secca" di cui al cit. art.
3.del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.
23.
Oggetto della controversia risulta in particolare la comunicazione n. 1341046 del 01/02/2025, a mezzo della quale l'Ufficio invitava la ricorrente a rettificare il reddito dichiarato per l'anno 2021, includendovi il reddito derivante dalla predetta locazione di cin favore dei dipendenti della vista società
Secondo l'Ufficio tale regime sostitutivo sarebbe inapplicabilità nelle ipotesi, come nel caso che qui occupa, in cui il contratto di locazione venga concluso con una società esercente attività di impresa.
In altri termini a dire dell'Ufficio rileverebbe in ogni caso la qualifica del conduttore (quale imprenditore), indipendentemente dalle finalità abitative dell'immobile.
Il ricorso risulta fondato.
E' sufficiente in proposito far richiamo alla recente giurisprudenza della Corte di cassazione (n. 12076 e n.
12079/2025)che ha avuto modo di chiarire che
''il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale”.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di lite, stante la non univocità dei precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto necessario l'intervento del giudice nomofilattico.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese. Latina 30/01/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 893/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - V.le Le Corbusier,ang. Via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 1341046 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 893/2025, la signora Ricorrente_1 impugna il diniego di autotutela per l'annullamento della comunicazione di irregolarità n. 1341046 del 1.2.2025, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione l'IRPEF dovuta sul reddito derivante da locazione di immobili relativo all'anno
2021.
A sostegno del ricorso deduce la nullità della pretesa perchè non sorretta da una specifica previsione normativa.
All'udienza monocratica del 30.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del contendere riguarda un contratto di locazione di cui risulta lacataria il Banca_1 SpA
“per uso esclusivo di abitazione dei dipendenti del conduttore o delle società facenti parte del gruppo bancario Banca_1”, relativamente ad un immobile di proprietà della contribuente la quale si è avvalsa del regime di tassazione sostitutiva della "cedolare secca" di cui al cit. art.
3.del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.
23.
Oggetto della controversia risulta in particolare la comunicazione n. 1341046 del 01/02/2025, a mezzo della quale l'Ufficio invitava la ricorrente a rettificare il reddito dichiarato per l'anno 2021, includendovi il reddito derivante dalla predetta locazione di cin favore dei dipendenti della vista società
Secondo l'Ufficio tale regime sostitutivo sarebbe inapplicabilità nelle ipotesi, come nel caso che qui occupa, in cui il contratto di locazione venga concluso con una società esercente attività di impresa.
In altri termini a dire dell'Ufficio rileverebbe in ogni caso la qualifica del conduttore (quale imprenditore), indipendentemente dalle finalità abitative dell'immobile.
Il ricorso risulta fondato.
E' sufficiente in proposito far richiamo alla recente giurisprudenza della Corte di cassazione (n. 12076 e n.
12079/2025)che ha avuto modo di chiarire che
''il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale”.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di lite, stante la non univocità dei precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto necessario l'intervento del giudice nomofilattico.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese. Latina 30/01/2026