Versione
31 dicembre 1970
31 dicembre 1970
Art. 1.
Ai fini della presente legge s'intende per calamita' naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumita' delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.
Ai fini della presente legge s'intende per calamita' naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumita' delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.
Commentario • 1
- 1. Illegittimità dei Dcpm Covid: c’è un giudice a Frosinone? Quando il fine non giustifica i mezziDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 1 settembre 2020 · 7.077994
[…] A fugare ogni dubbio è, comunque, la definizione legislativa che si rinviene nell'art. 1 della legge n. 996/1970 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile), ove si prevede che «s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari». […]
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