Articolo 12 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 11Articolo 13
Versione
13 gennaio 1974
Art. 12. (Trattamento economico dei componenti
degli organi dell'OPAFS)

Ai componenti ed ai segretari del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonche' al direttore dei servizi amministrativi, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni, un gettone di presenza nella misura stabilita dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , e successive modificazioni; lo stesso trattamento spetta ai componenti del collegio sindacale per le giornate in cui partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale.
Ai componenti degli organi di amministrazione e del collegio sindacale spetta, per i viaggi di servizio da essi compiuti nell'interesse dell'OPAFS, una indennita' di missione nella misura da stabilire dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Alle persone di cui al precedente comma l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rilascia la carta di libera circolazione valida per il percorso dalla localita' di residenza a Roma e per le altre localita' in cui hanno sede le istituzioni dell'OPAFS.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974
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