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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2024, n. 46345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46345 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. LL AL, nato a [...] il [...] 2. LL AN, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 14/03/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46345 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 22/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di ricorso nell'interesse del proposto AN LL e del terzo interessato AL LL avverso il decreto emesso in data 15 marzo 2023 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stata applicata al primo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre e la confisca dell'immobile sito in Magliano Alfieri via Cane n. 3, intestato al fratello AL LL acquistato il 7.2.2005. 2. Avverso il decreto è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del proposto AN LL e del terzo interessato AL LL con distinti atti di ricorso a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di AN LL si deducono i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo violazione del ne bis in idem. Il decreto impugnato ha ritenuto di superare H rigetto di una precedente proposta di confisca dell'immobile in questione da parte del Tribunale di Cuneo, confermato dalla Corte di appello di Torino, avendo rivisitato e rivalutato elementi già presenti in tale procedimento, rimettendo così ingiustificatamente in discussione il precedente giudizio di pericolosità generica al momento in cui fu acquistato l'immobile. Invero, nessun ulteriore delitto è stato commesso dal ricorrente nel periodo in cui è stato acquistato l'immobile confiscato e ha ritenuto l'emersione di nuovi elementi ricavabili dalle conversazioni intercettate, contenenti propalazioni e affermazioni dell'odierno ricorrente che non possono costituire prova dei fatti in esse affermati in relazione alla pericolosità sociale del predetto, alla correlazione temporale tra i risalenti precedenti penali del LL e l'acquisito e la ristrutturazione dell'immobile, neppure con una valutazione congiunta con un compendio già precedentemente valutato sul quale si è formato il giudicato (segnatamente quanto alla provenienza lecita del denaro e della consistenza della somma impiegata per l'acquisto e la ristrutturazione). Né la prova può essere desunta dal fatto che il terzo interessato non avesse la capacità economica di acquisire la titolarità del bene e contribuire alla sua ristrutturazione. 3.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 1, lett. b, 4 lett. c) e 20 d.leg.vo n. 159/2011 con riferimento alla ritenuta pericolosità generica di AN LL e mancanza di motivazione sul punto. La Corte di appello, nel ribaltare la precedente decisione, non cita neppure uno dei presunti delitti lucrogenetici che in maniera abituale il ricorrente avrebbe commesso in epoca coeva all'acquisto dell'immobile, la cui prova deriverebbe dalle 2 stesse dichiarazioni rese in ambito carcerario, ove i soggetti costruiscono la propria "fama criminale" e "reputazione ambientale", senz'altro approfondimento e sulla base di una dubbia interpretazione delle conversazioni captate e senza tenere conto dell'errore di valutazione dei delitti rimasti a livello di tentativo. Né è dimostrato che lo svolgimento continuativo di tale attività sia riferibile al momento di costruzione dell'immobile e al suo acquisto e ristrutturazione. Apodittica è poi l'affermazione secondo la quale il procedimento penale per il quale AN LL si trova ristretto denoti una pericolosità sociale ininterrotta del soggetto, stante la risalenza dei precedenti e dell'acquisto rispetto all'unico fatto nuovo commesso tra il 2019 e il 2020. 3.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 4, lett. b), d.leg.vo n. 159/2011 con riferimento alla ritenuta pericolosità qualificata attuale del ricorrente e carenza di motivazione sul punto. Gli unici reati da considerarsi valutabili ai fini della pericolosità qualificata sono quelli di cui all'art. 512-bis cod. pen. di cui ai capi D ed E, commessi in data 24 gennaio e 11 febbraio 2019 mentre non può essere considerato il tentativo di intestazione fittizia, ontologicamente diverso dal reato consumato, e il reato in materia di stupefacenti, non ricompreso tra i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., commessi nel 2020. Il decreto confonde la reiterazione del reato con la abitualità. 3.4. Con memoria depositata dalla difesa di AN LL si sollecita la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 d. leg.vo n. 159/2011 per contrasto con gli artt. 3, 111, 177 Cost. e 6 Cedu nella parte in cui non prevede che anche le istanze di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, quando reiterate dalla Parte Pubblica a seguito di precedente rigetto, debbano sottostare ai limiti qualitativi di deduzione della prova nuova, come desumibili dall'art. 630 cod. proc. pen., richiamato dalla disposizione speciale, posto che gli elementi a base del nuovo procedimento non sono stati qualificati quali prove nuove dai giudici di merito. Il codificato mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato alla rimozione di un giudicato di confisca, richiedendo la necessità di prove nuove decisive - sopravvenute o incolpevolmente ignorate - è, nella pratica, un ricorso meno agevole e più limitato dello speculare, non codificato, mezzo di sostanziale rimozione di un giudicato di rigetto, per la possibilità, data alla parte pubblica, di istare ripetutamente per l'applicazione di una misura di prevenzione, così determinando significative asimmetrie tra proponente e proposto, segnando per quest'ultimo uno statuto assai deteriore rispetto all'organo dell'accusa. 3.5. Con ulteriore memoria della difesa di MI LL si controdudeduce in relazione alla requisitoria del Procuratore generale a sostegno 3 della sollecitazione alla proposizione della questione di legittimità costituzionale e, in ogni caso, si sostiene la fondatezza del ricorso. 4. Nell'interesse di AL LL si deducono i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 1, lett. a) e b), 4, lett. b) e c), 16 lett. a) e 24 d.lg.vo n. 159/2011 e motivazione apparente in quanto la Corte ha ritenuto sussistente tanto la pericolosità quanto la sproporzione tra il bene e la capacità reddituale e la illecita provenienza del denaro: - sovvertendo il precedente giudicato - sia personale che patrimoniale - del 2017 del Tribunale di Cuneo e del 2028 della Corte di appello;
- fondando il giudizio unicamente sul tenore di captazioni effettuate in carcere a carico di AN LL, ritenuto idoneo a consentire una rilettura degli elementi di fatto già valutati;
-estendendo a ritroso la perinnetrazione temporale della pericolosità del LL fino ad un decennio addietro rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nel presente giudizio;
- ritenendo sussistente la sproporzione tra bene e capacità reddituale, pur essendo stato dimostrato dal terzo interessato sia capienza economica che la lecita provenienza del denaro. Tanto con motivazione apodittica e in assenza radicale di elementi connotati dai necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza. Si deduce, quindi, la violazione del ne bis in idem non essendo la pretesa "confessione" di AN LL inidonea a costituire fatto nuovo per superare il precedente giudicato, non già soltanto in relazione alla affermazione di questi di essere stato "ladro e rapinatore", quanto piuttosto in relazione alla incidenza sul profilo patrimoniale, alla prova che esclusivamente grazie a tale attività illecita abbia acquisito per intero il casale di Magliano. Ne consegue che il presente giudizio si appalesa mera rilettura di fatti già giudicati, con violazione del richiamato principio. In relazione alla posizione giuridica del terzo interessato e rispetto alla già definitiva statuizione in ordine alla riconducibiità dell'immobile all'intero nucleo familiare LL ( SS e AL compreso), si osserva, in ogni caso, la problematicità della incidenza del rinnovato giudizio di pericolosità del proposto sulla posizione del terzo interessato con riguardo ai seguenti aspetti: - Valore della confessione stragiudiziale, ritenuta attendibile quanto alla materia prevenzionale ma inattendibile in relazione alla dichiarata estraneità al reato in materia di stupefacenti, per il quale è intervenuta condanna irrevocabile;
- Valore dell'immobile, oscillante tra i 150.000 euro (perizia del consulente geometra Adriano), i 224.000 euro ( stima della agenzia delle entrate) e 500.000 euro (confessione stragiudiziale in carcere) euro, quest'ultima presa a riferimento 4 della decisione, in modo acritico, senza alcun elemento che la confermasse e allontanandosi dalle stime ufficiali in modo apodittico. - Sproporzione tra bene e capacità reddituale. Innanzitutto, non può essere accettata - a fronte della produzione difensiva sulla redditività dei soggetti che parteciparono all'affare - l'affermazione secondo la quale il capitale nella disponibilità dei familiari era relativo a "modeste risorse economiche", considerato l'opposto giudizio della vicenda passata in giudicato. La Corte ha operato una incongrua sovrapposizione degli introiti di ciascun soggetto al valore dell'immobile dichiarato da AN LL, illogicamente non considerando le vicissitudini dell'individuo, delle sue spese e dei suoi risparmi nell'arco di un trentennio;
laddove la verifica andava compiuta tenendo conto della capacità rispetto alla quota che ciascuno ha messo nell'affare. Peraltro, il Tribunale di Torino non aveva ritenuto di poter contestare il valore della operazione immobiliare, essendo quello facente capo alle dichiarazioni del LL introdotto senza alcuna ulteriore argomentazione dalla Corte di appello. - La valutazione delle intercettazioni telefoniche non coglie la evidente inattendibilità delle dichiarazioni del LL;
nè considera il necessario profilo dell'esclusivo interesse di AN LL all'affare e all'esclusivo suo apprto economico, laddove lo stesso terzo interessato ha ammesso la partecipazione pro quota all'affare da parte del proposto in un contesto i cui si trattava di un affare familiare riguardante i fratelli LL, abitandovi uno di essi, DE. - Assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso che ha documentato, attraverso le dichiarazioni del fratello, dei genitori e della zia la loro contribuzione patrimoniale idonea a provare che l'acquisto effettuato derivasse da ricorse economiche multiple, lecite e diverse e distinte da quelle del proposto. La valutazione della assenza di riscontro a dette dichiarazioni non tiene conto della prassi comune dell'accantonamento informale del risparmio e del giudizio di già espresso nella precedente vicenda procedimentale a sostegno del rigetto della proposta che il ricorso riporta. 4.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 1, lett. a) e b), 4, lett. b) e c), 16 lett. a) e 24 clig.vo n. 159/2011 e motivazione apparente in relazione alla ritenuta pericolosità di AN LL e rilevazione di essa quale presupposto di perimetrazione temporale ai fini della selezione del bene suscettibile di ablazione. E' impossibile valorizzare la ritenuta pericolosità qualificata in relazione all'acquisto del casale avvenuto nel 2005 e rimane da applicare il necessario criterio ordinario di verifica tra redditi e acquisto del bene nell'arco temporale di riferimento. 5 A tal riguardo, la datazione della pericolosità a partire "dagli anni 90" è fuori da ogni parametro normativo e di legittimità, fondandosi sulle generiche dichiarazioni del LL, di cui è enfatizzato e travisato il contenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del proposto AN LL è fondato per quanto di ragione. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176). Il principio, affermato fino alla vigilia dell'introduzione del c.d. codice antimafia, è stato ribadito - come annota Sez. U Fiorentino - anche successivamente ad essa (Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, Di Gioia, Rv. 268175). 2.2. Ritiene questa Corte che, in costanza del richiamato consolidato orientamento, la dedotta questione di legittimità è manifestamente infondata oltre che priva di rilevanza. Come affermato da Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, «pur a fronte delle similitudini che traspaiono dal raffronto con i presupposti giustificativi del rimedio revocatorio del giudicato penale, il mezzo di impugnazione straordinario disciplinato dall'art. 28 d.lgs. cit. se ne distacca in misura sensibile in ragione delle diversità sostanziali, strutturali e finalistiche dell'oggetto, costituito dal provvedimento che applica in via definitiva una misura di prevenzione patrimoniale Nella medesima prospettiva occorre inoltre considerare, come posto in rilievo da alcune decisioni di questa Corte (Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio, cit.; Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, De Virgilio, cit.), che il generale richiamo operato nell'art. 28, comma 1, d.lgs. cit. alle forme previste dall'art. 630 cod. proc. pen. non consente di ritenere fra loro sovrapponibili i due istituti, poiché essi 6 restano comunque diversi per presupposti sostanziali, disciplina, materia regolata e natura degli interessi tutelati, con la conseguente impossibilità di una soluzione ermeneutica volta a prefigurare un'automatica estensione alla prevenzione patrimoniale dell'ampia interpretazione del concetto di novità della prova elaborato da questa Corte in sede di revisione della condanna, a seguito della citata sentenza Pisano. Nell'articolazione testuale dell'art. 28, infatti, il riferimento alla revisione non opera in relazione alla complessiva disciplina dell'istituto, bensì unicamente, e sempre che risultino compatibili, "alle forme" che ne regolano il funzionamento ai sensi degli artt. 630 ss. cod proc. pen., non avendo il legislatore rinunciato a formulare una casistica autonoma delle ipotesi nelle quali può chiedersi la revocazione». Cosicché la prospettiva difensiva, che delinea invece un decisivo parallelismo tra l'istituto della revocazione e quello della revisione, e - di qui - la necessità di ricondurre pienamente questa a quella, non può essere condivisa, così venendo meno il presupposto ermeneutico sul quale la sollecitazione si fonda. Inoltre, la prospettiva difensiva pone a base del suo ragionamento la mancata qualificazione da parte dei giudici del merito dei nuovi elementi posti a base del procedimento in esame quali prove nuove, assunto sostanzialmente nominalistico rispetto alla obiettiva natura di prova delle conversazioni ambientali captate, dalle quali i giudici di merito hanno ritenuto di ricavare nuovi elementi di conoscenza, in grado di fondare questa volta - in uno a quelli precedentemente considerati - il giudizio di pericolosità con riferimento all'acquisto del bene immobile (v. pg. 11 del decreto impugnato). Di tal chè, per questo aspetto, la sollecitazione difensiva incorre in un profilo di evidente irrilevanza, non potendosi dubitare che, nella specie, il superamento del precedente "giudicato" di prevenzione sia avvenuto sulla base di una istanza basata su nuove prove. 2.3. Quanto al merito della deduzione formulata in ricorso, secondo questo Collegio, non ricorre la violazione denunciata in presenza, nel caso in esame, di elementi sopravvenuti, anche successivi alla definitività della precedente vicenda procedimentale che aveva esitato il rigetto della misura di prevenzione, costituiti dalle conversazioni captate che hanno costituito il novum sulla base del quale si è legittimamente radicata la nuova iniziativa prevenzionale. 3. Il secondo motivo è fondato per quanto di ragione. 3.1. Il decreto ha ritenuto la pericolosità generica del ricorrente, con riferimento all'acquisto dell'immobile oggetto di confisca, sul rilievo che gli elementi valutati nell'ambito del precedente procedimento erano stati ritenuti insufficienti, considerando la portata delle conversazioni ambientali del 2021 dalle quali, secondo la Corte di appello, si desume che il LL abbia abitualmente beneficiato di consistenti proventi dell'attività criminosa e che ciò sia avvenuto 7 proprio a ridosso e in concomitanza con il periodo di acquisto e ristrutturazione dell'immobile (v. pg. 11 del decreto impugnato). In particolare, secondo il decreto impugnato « l'attività predatoria di cui parla il LL, per il chiaro tenore delle propalazioni (in cui egli si qualifica quel "ladro, rapinatore", ndr), deve ritenersi per nulla occasionale, ma invece continuativa, in particolare perché effettuata proprio per pagare gli operai che stavano ristrutturando la casa. L'elemento di novità[...]è poi idoneo superare le considerazioni svolte dal Tribunale di Cuneo circa il non inverosimile pagamento della casa da parte dei familiari. Nella conversazione appena esaminata, lo stesso LL evidenzia come sia stato lui a dover pagare gli operai, mentre poi, in altra conversazione, si lamenta di quanto ha dovuto sborsare lui stesso per acquistare la casa, mai facendo alcuna menzione alla contribuzione, in natura o in denaro, da parte dei familiari. Inoltre, lo svolgimento continuativo di tale attività, è riferibile proprio al momento di costruzione della casa, sia per l'espresso riferimento alla stessa fatta dal LL, sia per il riferimento alle esigenze di agilità, pienamente soddisfate in giovane età, concomitante con il momento precedente all'acquisito e concomitante rispetto alla ristrutturazione della casa». Cosicchè «la novità dell'elemento acquisito consente di rivedere il giudizio di pericolosità generica» in capo al ricorrente «in quanto proprio sulla base delle stesse propalazioni del LL deve ritenersi soddisfatto il requisito del riferimento temporale dell'attività criminosa rispetto all'acquisto» (v. pg. 14). Quanto alla attualità della pericolosità generica, il decreto la ricollega alla condanna del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309/90 in relazione al reato di coltivazione di stupefacenti commesso nel novembre 2020, rispetto alla quale è stato accertato un quantitativo di principio attivo di 8,49 Kg e una condotta intimidatoria del ricorrente nei confronti degli stessi correi. 3.2. Questo Collegio intende ribadire l'orientamento secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ablazione disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la ritenuta pericolosità generica del proposto, si giustifica, alla luce dei parametri definiti dalla Corte costituzionale con sent. n. 24 del 2019, se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita il proposto non sia in grado di giustificare (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 - 02); ancora, che, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito 8 - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo(Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145). 3.3. Ritiene questo Collegio che la Corte di appello non ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto che richiedono di correlare la pericolosità generica a fatti illeciti di natura lucrogenetica, non essendo questi individuati dal contenuto della "confessione" del proposto captata in carcere, solo genericamente riferita alla sua attività predatoria senza alcun riferimento concreto a fatti specifici che consentano di individuare l'effettivo profitto illecito, così da non giustificare la rivalutazione degli altri elementi già considerati insufficienti nell'ambito della precedente vicenda prevenzionale. 3.4. Alla violazione di legge così riconosciuta consegue l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e di quello genetico in relazione alla ritenuta sussistenza della pericolosità generica nel periodo di acquisto dell'immobile sito in Magliano Alfieri in via Cane n. 3, in relazione al quale deve essere, pertanto, disposta la revoca della confisca, disponendone la restituzione all'avente diritto LL AL. 3.5. Il terzo motivo, avente ad oggetto la pericolosità qualificata del ricorrente, è genericamente proposto rispetto alla censura in appello riguardante il dubbio sulla responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di intestazione fittizia e tentata intestazione fittizia, alla quale il decreto ha opposto la definitività delle condanne del ricorrente per due ipotesi consumate del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. commessi negli anni 2019/2020 (v. pg. 15). In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato applicandosi la misura di prevenzione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.leg.vo 6 settembre 2011, n. 159, agli indiziati dei reati ivi previsti - tra i quali l'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, attualmente previsto dall'art. 512-bis cod. pen. - non rilevando la loro abitualità. La sussistenza della pericolosità qualificata assorbe la questione sulla attualità della pericolosità generica, censurata peraltro - per questo aspetto - secondo un inaccessibile prospettazione in fatto. 4. Pertanto, in relazione al primo e terzo motivo il ricorso deve essere rigettato. 5. Il ricorso di AL LL è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'accoglimento del precedente ricorso in punto di confisca 9 Così deciso il 22/10/2024. dell'immobile sito in Magliano Alfieri via Cane n. 3, intestato al ricorrente, in favore del quale è stata disposta la restituzione. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e quello emesso il 15 marzo 2023 dal Tribunale di Torino limitatamente alla confisca dell'immobile sito in Magliano Alfieri in via Cane n. 3 e ne dispone la restituzione all'avente diritto LL AL. Rigetta nel resto il ricorso di LL AN. Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di LL AL. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46345 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 22/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di ricorso nell'interesse del proposto AN LL e del terzo interessato AL LL avverso il decreto emesso in data 15 marzo 2023 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stata applicata al primo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre e la confisca dell'immobile sito in Magliano Alfieri via Cane n. 3, intestato al fratello AL LL acquistato il 7.2.2005. 2. Avverso il decreto è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del proposto AN LL e del terzo interessato AL LL con distinti atti di ricorso a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di AN LL si deducono i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo violazione del ne bis in idem. Il decreto impugnato ha ritenuto di superare H rigetto di una precedente proposta di confisca dell'immobile in questione da parte del Tribunale di Cuneo, confermato dalla Corte di appello di Torino, avendo rivisitato e rivalutato elementi già presenti in tale procedimento, rimettendo così ingiustificatamente in discussione il precedente giudizio di pericolosità generica al momento in cui fu acquistato l'immobile. Invero, nessun ulteriore delitto è stato commesso dal ricorrente nel periodo in cui è stato acquistato l'immobile confiscato e ha ritenuto l'emersione di nuovi elementi ricavabili dalle conversazioni intercettate, contenenti propalazioni e affermazioni dell'odierno ricorrente che non possono costituire prova dei fatti in esse affermati in relazione alla pericolosità sociale del predetto, alla correlazione temporale tra i risalenti precedenti penali del LL e l'acquisito e la ristrutturazione dell'immobile, neppure con una valutazione congiunta con un compendio già precedentemente valutato sul quale si è formato il giudicato (segnatamente quanto alla provenienza lecita del denaro e della consistenza della somma impiegata per l'acquisto e la ristrutturazione). Né la prova può essere desunta dal fatto che il terzo interessato non avesse la capacità economica di acquisire la titolarità del bene e contribuire alla sua ristrutturazione. 3.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 1, lett. b, 4 lett. c) e 20 d.leg.vo n. 159/2011 con riferimento alla ritenuta pericolosità generica di AN LL e mancanza di motivazione sul punto. La Corte di appello, nel ribaltare la precedente decisione, non cita neppure uno dei presunti delitti lucrogenetici che in maniera abituale il ricorrente avrebbe commesso in epoca coeva all'acquisto dell'immobile, la cui prova deriverebbe dalle 2 stesse dichiarazioni rese in ambito carcerario, ove i soggetti costruiscono la propria "fama criminale" e "reputazione ambientale", senz'altro approfondimento e sulla base di una dubbia interpretazione delle conversazioni captate e senza tenere conto dell'errore di valutazione dei delitti rimasti a livello di tentativo. Né è dimostrato che lo svolgimento continuativo di tale attività sia riferibile al momento di costruzione dell'immobile e al suo acquisto e ristrutturazione. Apodittica è poi l'affermazione secondo la quale il procedimento penale per il quale AN LL si trova ristretto denoti una pericolosità sociale ininterrotta del soggetto, stante la risalenza dei precedenti e dell'acquisto rispetto all'unico fatto nuovo commesso tra il 2019 e il 2020. 3.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 4, lett. b), d.leg.vo n. 159/2011 con riferimento alla ritenuta pericolosità qualificata attuale del ricorrente e carenza di motivazione sul punto. Gli unici reati da considerarsi valutabili ai fini della pericolosità qualificata sono quelli di cui all'art. 512-bis cod. pen. di cui ai capi D ed E, commessi in data 24 gennaio e 11 febbraio 2019 mentre non può essere considerato il tentativo di intestazione fittizia, ontologicamente diverso dal reato consumato, e il reato in materia di stupefacenti, non ricompreso tra i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., commessi nel 2020. Il decreto confonde la reiterazione del reato con la abitualità. 3.4. Con memoria depositata dalla difesa di AN LL si sollecita la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 d. leg.vo n. 159/2011 per contrasto con gli artt. 3, 111, 177 Cost. e 6 Cedu nella parte in cui non prevede che anche le istanze di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, quando reiterate dalla Parte Pubblica a seguito di precedente rigetto, debbano sottostare ai limiti qualitativi di deduzione della prova nuova, come desumibili dall'art. 630 cod. proc. pen., richiamato dalla disposizione speciale, posto che gli elementi a base del nuovo procedimento non sono stati qualificati quali prove nuove dai giudici di merito. Il codificato mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato alla rimozione di un giudicato di confisca, richiedendo la necessità di prove nuove decisive - sopravvenute o incolpevolmente ignorate - è, nella pratica, un ricorso meno agevole e più limitato dello speculare, non codificato, mezzo di sostanziale rimozione di un giudicato di rigetto, per la possibilità, data alla parte pubblica, di istare ripetutamente per l'applicazione di una misura di prevenzione, così determinando significative asimmetrie tra proponente e proposto, segnando per quest'ultimo uno statuto assai deteriore rispetto all'organo dell'accusa. 3.5. Con ulteriore memoria della difesa di MI LL si controdudeduce in relazione alla requisitoria del Procuratore generale a sostegno 3 della sollecitazione alla proposizione della questione di legittimità costituzionale e, in ogni caso, si sostiene la fondatezza del ricorso. 4. Nell'interesse di AL LL si deducono i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 1, lett. a) e b), 4, lett. b) e c), 16 lett. a) e 24 d.lg.vo n. 159/2011 e motivazione apparente in quanto la Corte ha ritenuto sussistente tanto la pericolosità quanto la sproporzione tra il bene e la capacità reddituale e la illecita provenienza del denaro: - sovvertendo il precedente giudicato - sia personale che patrimoniale - del 2017 del Tribunale di Cuneo e del 2028 della Corte di appello;
- fondando il giudizio unicamente sul tenore di captazioni effettuate in carcere a carico di AN LL, ritenuto idoneo a consentire una rilettura degli elementi di fatto già valutati;
-estendendo a ritroso la perinnetrazione temporale della pericolosità del LL fino ad un decennio addietro rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nel presente giudizio;
- ritenendo sussistente la sproporzione tra bene e capacità reddituale, pur essendo stato dimostrato dal terzo interessato sia capienza economica che la lecita provenienza del denaro. Tanto con motivazione apodittica e in assenza radicale di elementi connotati dai necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza. Si deduce, quindi, la violazione del ne bis in idem non essendo la pretesa "confessione" di AN LL inidonea a costituire fatto nuovo per superare il precedente giudicato, non già soltanto in relazione alla affermazione di questi di essere stato "ladro e rapinatore", quanto piuttosto in relazione alla incidenza sul profilo patrimoniale, alla prova che esclusivamente grazie a tale attività illecita abbia acquisito per intero il casale di Magliano. Ne consegue che il presente giudizio si appalesa mera rilettura di fatti già giudicati, con violazione del richiamato principio. In relazione alla posizione giuridica del terzo interessato e rispetto alla già definitiva statuizione in ordine alla riconducibiità dell'immobile all'intero nucleo familiare LL ( SS e AL compreso), si osserva, in ogni caso, la problematicità della incidenza del rinnovato giudizio di pericolosità del proposto sulla posizione del terzo interessato con riguardo ai seguenti aspetti: - Valore della confessione stragiudiziale, ritenuta attendibile quanto alla materia prevenzionale ma inattendibile in relazione alla dichiarata estraneità al reato in materia di stupefacenti, per il quale è intervenuta condanna irrevocabile;
- Valore dell'immobile, oscillante tra i 150.000 euro (perizia del consulente geometra Adriano), i 224.000 euro ( stima della agenzia delle entrate) e 500.000 euro (confessione stragiudiziale in carcere) euro, quest'ultima presa a riferimento 4 della decisione, in modo acritico, senza alcun elemento che la confermasse e allontanandosi dalle stime ufficiali in modo apodittico. - Sproporzione tra bene e capacità reddituale. Innanzitutto, non può essere accettata - a fronte della produzione difensiva sulla redditività dei soggetti che parteciparono all'affare - l'affermazione secondo la quale il capitale nella disponibilità dei familiari era relativo a "modeste risorse economiche", considerato l'opposto giudizio della vicenda passata in giudicato. La Corte ha operato una incongrua sovrapposizione degli introiti di ciascun soggetto al valore dell'immobile dichiarato da AN LL, illogicamente non considerando le vicissitudini dell'individuo, delle sue spese e dei suoi risparmi nell'arco di un trentennio;
laddove la verifica andava compiuta tenendo conto della capacità rispetto alla quota che ciascuno ha messo nell'affare. Peraltro, il Tribunale di Torino non aveva ritenuto di poter contestare il valore della operazione immobiliare, essendo quello facente capo alle dichiarazioni del LL introdotto senza alcuna ulteriore argomentazione dalla Corte di appello. - La valutazione delle intercettazioni telefoniche non coglie la evidente inattendibilità delle dichiarazioni del LL;
nè considera il necessario profilo dell'esclusivo interesse di AN LL all'affare e all'esclusivo suo apprto economico, laddove lo stesso terzo interessato ha ammesso la partecipazione pro quota all'affare da parte del proposto in un contesto i cui si trattava di un affare familiare riguardante i fratelli LL, abitandovi uno di essi, DE. - Assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso che ha documentato, attraverso le dichiarazioni del fratello, dei genitori e della zia la loro contribuzione patrimoniale idonea a provare che l'acquisto effettuato derivasse da ricorse economiche multiple, lecite e diverse e distinte da quelle del proposto. La valutazione della assenza di riscontro a dette dichiarazioni non tiene conto della prassi comune dell'accantonamento informale del risparmio e del giudizio di già espresso nella precedente vicenda procedimentale a sostegno del rigetto della proposta che il ricorso riporta. 4.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 1, lett. a) e b), 4, lett. b) e c), 16 lett. a) e 24 clig.vo n. 159/2011 e motivazione apparente in relazione alla ritenuta pericolosità di AN LL e rilevazione di essa quale presupposto di perimetrazione temporale ai fini della selezione del bene suscettibile di ablazione. E' impossibile valorizzare la ritenuta pericolosità qualificata in relazione all'acquisto del casale avvenuto nel 2005 e rimane da applicare il necessario criterio ordinario di verifica tra redditi e acquisto del bene nell'arco temporale di riferimento. 5 A tal riguardo, la datazione della pericolosità a partire "dagli anni 90" è fuori da ogni parametro normativo e di legittimità, fondandosi sulle generiche dichiarazioni del LL, di cui è enfatizzato e travisato il contenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del proposto AN LL è fondato per quanto di ragione. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176). Il principio, affermato fino alla vigilia dell'introduzione del c.d. codice antimafia, è stato ribadito - come annota Sez. U Fiorentino - anche successivamente ad essa (Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, Di Gioia, Rv. 268175). 2.2. Ritiene questa Corte che, in costanza del richiamato consolidato orientamento, la dedotta questione di legittimità è manifestamente infondata oltre che priva di rilevanza. Come affermato da Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, «pur a fronte delle similitudini che traspaiono dal raffronto con i presupposti giustificativi del rimedio revocatorio del giudicato penale, il mezzo di impugnazione straordinario disciplinato dall'art. 28 d.lgs. cit. se ne distacca in misura sensibile in ragione delle diversità sostanziali, strutturali e finalistiche dell'oggetto, costituito dal provvedimento che applica in via definitiva una misura di prevenzione patrimoniale Nella medesima prospettiva occorre inoltre considerare, come posto in rilievo da alcune decisioni di questa Corte (Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio, cit.; Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, De Virgilio, cit.), che il generale richiamo operato nell'art. 28, comma 1, d.lgs. cit. alle forme previste dall'art. 630 cod. proc. pen. non consente di ritenere fra loro sovrapponibili i due istituti, poiché essi 6 restano comunque diversi per presupposti sostanziali, disciplina, materia regolata e natura degli interessi tutelati, con la conseguente impossibilità di una soluzione ermeneutica volta a prefigurare un'automatica estensione alla prevenzione patrimoniale dell'ampia interpretazione del concetto di novità della prova elaborato da questa Corte in sede di revisione della condanna, a seguito della citata sentenza Pisano. Nell'articolazione testuale dell'art. 28, infatti, il riferimento alla revisione non opera in relazione alla complessiva disciplina dell'istituto, bensì unicamente, e sempre che risultino compatibili, "alle forme" che ne regolano il funzionamento ai sensi degli artt. 630 ss. cod proc. pen., non avendo il legislatore rinunciato a formulare una casistica autonoma delle ipotesi nelle quali può chiedersi la revocazione». Cosicché la prospettiva difensiva, che delinea invece un decisivo parallelismo tra l'istituto della revocazione e quello della revisione, e - di qui - la necessità di ricondurre pienamente questa a quella, non può essere condivisa, così venendo meno il presupposto ermeneutico sul quale la sollecitazione si fonda. Inoltre, la prospettiva difensiva pone a base del suo ragionamento la mancata qualificazione da parte dei giudici del merito dei nuovi elementi posti a base del procedimento in esame quali prove nuove, assunto sostanzialmente nominalistico rispetto alla obiettiva natura di prova delle conversazioni ambientali captate, dalle quali i giudici di merito hanno ritenuto di ricavare nuovi elementi di conoscenza, in grado di fondare questa volta - in uno a quelli precedentemente considerati - il giudizio di pericolosità con riferimento all'acquisto del bene immobile (v. pg. 11 del decreto impugnato). Di tal chè, per questo aspetto, la sollecitazione difensiva incorre in un profilo di evidente irrilevanza, non potendosi dubitare che, nella specie, il superamento del precedente "giudicato" di prevenzione sia avvenuto sulla base di una istanza basata su nuove prove. 2.3. Quanto al merito della deduzione formulata in ricorso, secondo questo Collegio, non ricorre la violazione denunciata in presenza, nel caso in esame, di elementi sopravvenuti, anche successivi alla definitività della precedente vicenda procedimentale che aveva esitato il rigetto della misura di prevenzione, costituiti dalle conversazioni captate che hanno costituito il novum sulla base del quale si è legittimamente radicata la nuova iniziativa prevenzionale. 3. Il secondo motivo è fondato per quanto di ragione. 3.1. Il decreto ha ritenuto la pericolosità generica del ricorrente, con riferimento all'acquisto dell'immobile oggetto di confisca, sul rilievo che gli elementi valutati nell'ambito del precedente procedimento erano stati ritenuti insufficienti, considerando la portata delle conversazioni ambientali del 2021 dalle quali, secondo la Corte di appello, si desume che il LL abbia abitualmente beneficiato di consistenti proventi dell'attività criminosa e che ciò sia avvenuto 7 proprio a ridosso e in concomitanza con il periodo di acquisto e ristrutturazione dell'immobile (v. pg. 11 del decreto impugnato). In particolare, secondo il decreto impugnato « l'attività predatoria di cui parla il LL, per il chiaro tenore delle propalazioni (in cui egli si qualifica quel "ladro, rapinatore", ndr), deve ritenersi per nulla occasionale, ma invece continuativa, in particolare perché effettuata proprio per pagare gli operai che stavano ristrutturando la casa. L'elemento di novità[...]è poi idoneo superare le considerazioni svolte dal Tribunale di Cuneo circa il non inverosimile pagamento della casa da parte dei familiari. Nella conversazione appena esaminata, lo stesso LL evidenzia come sia stato lui a dover pagare gli operai, mentre poi, in altra conversazione, si lamenta di quanto ha dovuto sborsare lui stesso per acquistare la casa, mai facendo alcuna menzione alla contribuzione, in natura o in denaro, da parte dei familiari. Inoltre, lo svolgimento continuativo di tale attività, è riferibile proprio al momento di costruzione della casa, sia per l'espresso riferimento alla stessa fatta dal LL, sia per il riferimento alle esigenze di agilità, pienamente soddisfate in giovane età, concomitante con il momento precedente all'acquisito e concomitante rispetto alla ristrutturazione della casa». Cosicchè «la novità dell'elemento acquisito consente di rivedere il giudizio di pericolosità generica» in capo al ricorrente «in quanto proprio sulla base delle stesse propalazioni del LL deve ritenersi soddisfatto il requisito del riferimento temporale dell'attività criminosa rispetto all'acquisto» (v. pg. 14). Quanto alla attualità della pericolosità generica, il decreto la ricollega alla condanna del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309/90 in relazione al reato di coltivazione di stupefacenti commesso nel novembre 2020, rispetto alla quale è stato accertato un quantitativo di principio attivo di 8,49 Kg e una condotta intimidatoria del ricorrente nei confronti degli stessi correi. 3.2. Questo Collegio intende ribadire l'orientamento secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ablazione disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la ritenuta pericolosità generica del proposto, si giustifica, alla luce dei parametri definiti dalla Corte costituzionale con sent. n. 24 del 2019, se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita il proposto non sia in grado di giustificare (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 - 02); ancora, che, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito 8 - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo(Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145). 3.3. Ritiene questo Collegio che la Corte di appello non ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto che richiedono di correlare la pericolosità generica a fatti illeciti di natura lucrogenetica, non essendo questi individuati dal contenuto della "confessione" del proposto captata in carcere, solo genericamente riferita alla sua attività predatoria senza alcun riferimento concreto a fatti specifici che consentano di individuare l'effettivo profitto illecito, così da non giustificare la rivalutazione degli altri elementi già considerati insufficienti nell'ambito della precedente vicenda prevenzionale. 3.4. Alla violazione di legge così riconosciuta consegue l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e di quello genetico in relazione alla ritenuta sussistenza della pericolosità generica nel periodo di acquisto dell'immobile sito in Magliano Alfieri in via Cane n. 3, in relazione al quale deve essere, pertanto, disposta la revoca della confisca, disponendone la restituzione all'avente diritto LL AL. 3.5. Il terzo motivo, avente ad oggetto la pericolosità qualificata del ricorrente, è genericamente proposto rispetto alla censura in appello riguardante il dubbio sulla responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di intestazione fittizia e tentata intestazione fittizia, alla quale il decreto ha opposto la definitività delle condanne del ricorrente per due ipotesi consumate del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. commessi negli anni 2019/2020 (v. pg. 15). In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato applicandosi la misura di prevenzione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.leg.vo 6 settembre 2011, n. 159, agli indiziati dei reati ivi previsti - tra i quali l'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, attualmente previsto dall'art. 512-bis cod. pen. - non rilevando la loro abitualità. La sussistenza della pericolosità qualificata assorbe la questione sulla attualità della pericolosità generica, censurata peraltro - per questo aspetto - secondo un inaccessibile prospettazione in fatto. 4. Pertanto, in relazione al primo e terzo motivo il ricorso deve essere rigettato. 5. Il ricorso di AL LL è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'accoglimento del precedente ricorso in punto di confisca 9 Così deciso il 22/10/2024. dell'immobile sito in Magliano Alfieri via Cane n. 3, intestato al ricorrente, in favore del quale è stata disposta la restituzione. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e quello emesso il 15 marzo 2023 dal Tribunale di Torino limitatamente alla confisca dell'immobile sito in Magliano Alfieri in via Cane n. 3 e ne dispone la restituzione all'avente diritto LL AL. Rigetta nel resto il ricorso di LL AN. Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di LL AL. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.