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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AB TA, OR
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1429/2020 depositato il 03/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCO040256 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCO040256_ IVA-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 1430/2020 depositato il 03/12/2020
proposto da Ricorrente_1 N_Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCO0400258 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCO0400258_ IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1, nella sua qualità di rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica u.d.a.s. (Associazione_1 ) e di coobbligato solidale, impugnava l'avviso di accertamento n. TVK040400275/2020 relativo all'omesso versamento dell'imposta IVA, risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2017 per un importo di € 4.961,70.
All'uopo, esponeva:
- la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione dell'atto ai sensi dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 42, co. 2, del D.P.R. n.600/1973, in quanto l'atto presupposto non era mai stato notificato, come affermava lo stesso ente in quanto era in corso di notifica;
- nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione ex art. 42 D.P.R. n. 600/73;
- nullità dell'atto per errata interpretazione degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 14.10.1999 n. 542, non sussistendo alcun obbligo di dichiarazione IVA annuale, in quanto tali enti erano esonerati;
- nullità per errata applicazione dell'art. 38 c.c., stante l'insussistenza della qualita' tanto di coobligato in solido, quanto di responsabile delle obbligazioni sorte a carico dell'ente, invero presuntivamente attribuite ad esso istante;
tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12.12.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'Associazione_1
, nella persona del sig. Ricorrente_1, legale rappresentante della medesima, ha emesso fatture per complessivi € 54.857,38.
L'Iva dovuta calcolata dall'Ufficio, al netto della detrazione forfetaria del 50% di cui alla L. 398/1991, è pari ad € 6.034,31, laddove l'associazione aveva versato € 90,16 relativamente al primo trimestre ed € 45,08 relativamente al secondo trimestre.
Pertanto, l'ufficio ha proceduto al recupero dell'Iva non versata per l'anno d'imposta 2016, per complessivi
€ 5.899,07, stante la violazione dell'art. 33 D.P.R. 633/1972, abrogato dall'art. 11, lettera f) D.P.R. 542/1999
e sostituito dall'art. 7 D.P.R. 542/1999 e successive modificazioni, sanzionata dall'art. 13, comma 1, D.lgs.
471/1997.
Tale accertamento è divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.
Ora, l'atto impugnato ha riguardato la contestazione della sanzione di € 1.769,70 (pari al 30% dell'imposta non versata di € 5.899,00 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.471/97).
Sul punto, è appena il caso di precisare che l'art. 38 del codice civile, dispone che, delle obbligazioni contratte dall'associazione, rispondono anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (rappresentanti legali, amministratori o terzi) e detta responsabilità permane anche dopo che il soggetto che ha agito avrà cessato di essere amministratore o rappresentante legale in relazione all'attività negoziale posta in essere nel periodo in cui era in carica.
I rappresentanti legali, gli amministratori e i dipendenti di enti non commerciali privi di personalità giuridica, rimangono personalmente responsabili per le sanzioni fiscali derivanti dalle violazioni commesse pur con la responsabilità solidale del soggetto passivo d'imposta che ha tratto beneficio dalla violazione.
Ora, con il primo motivo il legale rappresentante dell'associazione contesta il difetto di motivazione.
Ma si è detto che l'avviso impugnato trae origine dall'accertamento emesso nei confronti dell'associazione e notificato a controparte in data 13/03/2020, per cui esso è un atto conosciuto da parte ricorrente, cui è stato notificato.
Circa l'asserito difetto di firma, va detto che il dott, Nominativo_1 con ordine di servizio prot.
1700/2020 del 28/02/2020 (all.2), ha conferito delega di firma al dott. Nominativo_2 (firmatario dell'atto impugnato), funzionario appartenente alla III area funzionale (all.3).
Ne deriva che, a fronte della contestazione di controparte, l'Ufficio ha dimostrato la sussistenza di detta delega all'atto di accertamento.
Quanto all'asserito difetto di responsabilità per omesso versamento dell'Iva, va detto che il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta non può andare esente da responsabilità con l'associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell'ente, posto che è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione, operando, se del caso, le necessarie rettifiche e provvedendo, dopo la presentazione all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso il pagamento delle imposte.
Ne deriva l'infondatezza del ricorso.
Le spese possono essere compensate stante la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
così deciso in Foggia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
NO LA
Il Presidente Antonio D'Alessio
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AB TA, OR
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1429/2020 depositato il 03/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCO040256 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCO040256_ IVA-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 1430/2020 depositato il 03/12/2020
proposto da Ricorrente_1 N_Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCO0400258 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCO0400258_ IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1, nella sua qualità di rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica u.d.a.s. (Associazione_1 ) e di coobbligato solidale, impugnava l'avviso di accertamento n. TVK040400275/2020 relativo all'omesso versamento dell'imposta IVA, risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2017 per un importo di € 4.961,70.
All'uopo, esponeva:
- la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione dell'atto ai sensi dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 42, co. 2, del D.P.R. n.600/1973, in quanto l'atto presupposto non era mai stato notificato, come affermava lo stesso ente in quanto era in corso di notifica;
- nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione ex art. 42 D.P.R. n. 600/73;
- nullità dell'atto per errata interpretazione degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 14.10.1999 n. 542, non sussistendo alcun obbligo di dichiarazione IVA annuale, in quanto tali enti erano esonerati;
- nullità per errata applicazione dell'art. 38 c.c., stante l'insussistenza della qualita' tanto di coobligato in solido, quanto di responsabile delle obbligazioni sorte a carico dell'ente, invero presuntivamente attribuite ad esso istante;
tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12.12.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'Associazione_1
, nella persona del sig. Ricorrente_1, legale rappresentante della medesima, ha emesso fatture per complessivi € 54.857,38.
L'Iva dovuta calcolata dall'Ufficio, al netto della detrazione forfetaria del 50% di cui alla L. 398/1991, è pari ad € 6.034,31, laddove l'associazione aveva versato € 90,16 relativamente al primo trimestre ed € 45,08 relativamente al secondo trimestre.
Pertanto, l'ufficio ha proceduto al recupero dell'Iva non versata per l'anno d'imposta 2016, per complessivi
€ 5.899,07, stante la violazione dell'art. 33 D.P.R. 633/1972, abrogato dall'art. 11, lettera f) D.P.R. 542/1999
e sostituito dall'art. 7 D.P.R. 542/1999 e successive modificazioni, sanzionata dall'art. 13, comma 1, D.lgs.
471/1997.
Tale accertamento è divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.
Ora, l'atto impugnato ha riguardato la contestazione della sanzione di € 1.769,70 (pari al 30% dell'imposta non versata di € 5.899,00 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.471/97).
Sul punto, è appena il caso di precisare che l'art. 38 del codice civile, dispone che, delle obbligazioni contratte dall'associazione, rispondono anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (rappresentanti legali, amministratori o terzi) e detta responsabilità permane anche dopo che il soggetto che ha agito avrà cessato di essere amministratore o rappresentante legale in relazione all'attività negoziale posta in essere nel periodo in cui era in carica.
I rappresentanti legali, gli amministratori e i dipendenti di enti non commerciali privi di personalità giuridica, rimangono personalmente responsabili per le sanzioni fiscali derivanti dalle violazioni commesse pur con la responsabilità solidale del soggetto passivo d'imposta che ha tratto beneficio dalla violazione.
Ora, con il primo motivo il legale rappresentante dell'associazione contesta il difetto di motivazione.
Ma si è detto che l'avviso impugnato trae origine dall'accertamento emesso nei confronti dell'associazione e notificato a controparte in data 13/03/2020, per cui esso è un atto conosciuto da parte ricorrente, cui è stato notificato.
Circa l'asserito difetto di firma, va detto che il dott, Nominativo_1 con ordine di servizio prot.
1700/2020 del 28/02/2020 (all.2), ha conferito delega di firma al dott. Nominativo_2 (firmatario dell'atto impugnato), funzionario appartenente alla III area funzionale (all.3).
Ne deriva che, a fronte della contestazione di controparte, l'Ufficio ha dimostrato la sussistenza di detta delega all'atto di accertamento.
Quanto all'asserito difetto di responsabilità per omesso versamento dell'Iva, va detto che il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta non può andare esente da responsabilità con l'associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell'ente, posto che è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione, operando, se del caso, le necessarie rettifiche e provvedendo, dopo la presentazione all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso il pagamento delle imposte.
Ne deriva l'infondatezza del ricorso.
Le spese possono essere compensate stante la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
così deciso in Foggia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
NO LA
Il Presidente Antonio D'Alessio