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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 4902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4902 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione quinta civile
Verbale dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del giorno 2.12.2025 alle ore 10.05 innanzi al Giudice dott. Giovanna
Nozzetti, viene chiamata la causa R.G. n. 12026 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1 contro
Controparte_1 sono presenti l'avv. l'avv. Luigi La Fata, in sostituzione dell'avv. Peria Giaconia
SC, per l'appellante, e l'avv. Puccio, in sostituzione dell'avv. Puccio Nicola, per parte appellata, i quali si riportano rispettivamente alle note conclusive e alla comparsa di costituzione e chiedono che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
Pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
All'esito pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 12026 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
,rappresentata e difesa dall'avv. SC Peria Giaconia C.F._1
Email_1
Appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Puccio
Email_2
Appellata
OGGETTO: appello;
risarcimento danni dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
- accoglie l'appello proposto da con l'atto di citazione Parte_1 notificato l'8.10.2024 ad e, in Controparte_3 riforma della sentenza n. 2086/2024, emessa dal Giudice di Pace di Palermo il
2.7.2024, condanna a pagare all'appellante la somma di € 554,40; CP_2
- condanna l'appellata a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in € 216,00 di cui € 173,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, e per il giudizio di appello in € 422,50 di cui € 331,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese nella misura del
15% dei compensi;
e dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha proposto gravame avverso la sentenza n. 2086/2024 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Palermo ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti di CP_2 avente ad oggetto il rimborso delle spese anticipate, quale procuratrice speciale di per ottenere ingiunzione di pagamento relativa alle spese da Parte_2 quest'ultima sostenute per la propria difesa dinanzi alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana nel giudizio di responsabilità n. 68764 definito con sentenza n. 912/2022 che, assolvendo la dalle imputazioni, le aveva liquidate in Pt_2 suo favore e a carico di nell'importo di € 3.500,00 oltre IVA e CPA. CP_2
Il Giudice di Pace ha motivato il rigetto della pretesa aderendo all'orientamento secondo cui con il pagamento della sorte capitale nelle more tra il deposito del ricorso per decreto
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile ingiuntivo e l'emissione del decreto, cessando la materia del contendere, cessa anche il diritto del creditore procedente a richiedere le spese di procedura.
L'appello è affidato ad un unico motivo con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia di cui agli artt. 1219 e 1224 co. 2 c.c.,
l'omessa valutazione della condotta stragiudiziale delle parti, la violazione dell'art, 1175
c.c., avendo l'avv. messo in mora per ben due volte l' invitandola al Pt_1 CP_2 pagamento di quanto liquidato dal giudice contabile, senza ottenere alcun riscontro, ed essendo stata quindi costretta a chiedere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento per il recupero delle spese legali sostenute dalla propria rappresentata nel giudizio di responsabilità, ed avendo quindi diritto ad essere risarcita, ex art. 1224 secondo comma c.c., dell'ulteriore danno derivatole dal ritardo nel pagamento del dovuto, consistente nelle spese sostenute per esercitare l'azione monitoria prima della solutio. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, ritenendo che il soddisfacimento del CP_2 credito nelle more tra il deposito del ricorso monitorio e l'emissione del decreto ingiuntivo avesse determinato la cessazione della materia del contendere e del diritto del creditore di esigere le spese della procedura monitoria.
***
L'appello è fondato.
E' documentalmente provato che l'avv. ha sollecitato ad il pagamento Pt_1 CP_2 della somma di € 3.500,00 oltre IVA e CPA liquidata con la sentenza n. 912/2022 con le pec inviate il 31.1.2023 e il 24.3.2023 e che in tale seconda occasione è stata trasmessa alla debitrice anche la procura speciale rilasciata all'odierna appellante dalla il Pt_2
13.2.2023 per il recupero delle spese di lite.
Non è poi contestato che detti solleciti non sono stati riscontrati in alcun modo da CP_2
– diversamente da quanto accaduto in precedenza rispetto ad analoghe richieste di rimborso di spese liquidate con altre sentenze che avevano assolto la da Pt_2 responsabilità contabile, che pertanto in data 5.4.2023 l'avv. n.q. ha depositato Pt_1 ricorso per ingiunzione di pagamento dinanzi al Giudice di pace di Palermo e che l'accredito della sorte capitale dovuta è avvenuto soltanto il 12.5.2023, anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo, depositato in data 26.5.2023.
Avendo invano sollecitato la refusione delle spese sostenute per azionare il credito in sede monitoria, l'avv. – instaurando un ordinario giudizio di cognizione - ha chiesto Pt_1 al Giudice di Pace di essere ristorata di tale danno, procuratole dal ritardo con il quale l'ente debitore aveva provveduto al pagamento.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile Nel rigettare la domanda l'adito Giudice ha tuttavia erroneamente applicato alla diversa fattispecie posta alla attenzione il principio che, per consolidata giurisprudenza, disciplina l'addebito delle spese processuali nell'ambito del giudizio di opposizione, trascurando che, nel caso in esame, la creditrice si era correttamente astenuta dal notificare il decreto ingiuntivo, implicitamente rinunciandovi stante l'avvenuto pagamento della sorte ingiunta e che la pretesa azionata col ricorso del settembre 2023 aveva ad oggetto una pretesa risarcitoria, consistente nel danno provocato dal ritardo nel pagamento della somma dovuta.
Pronunciando su fattispecie analoga, la Suprema Corte ha, infatti, espresso il diverso principio secondo cui le spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato per intervenuto pagamento della somma captale successivo alla richiesta di emissione sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da questo corrisposte a titolo di maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. (Cass. sez. 2, 10.1.1996 n. 164). In tal caso, la domanda di rimborso delle spese della fase monitoria va decisa non già secondo il criterio della soccombenza bensì verificando se il debitore potesse considerarsi in mora al momento del deposito del ricorso monitorio e se il maggior danno lamentato dal creditore fosse riconducibile al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione.
E a tale duplice quesito il primo Giudice avrebbe dovuto rispondere affermativamente, ove si consideri che non aveva dato alcun riscontro ai due solleciti di pagamento CP_2 ricevuti a mezzo pec il 31.1.2023 e il 24.3.2023 e che l'accredito di quanto dovuto alla avvenne soltanto il 13.5.2023, ossia a distanza di oltre 90 giorni dalla prima Pt_2 richiesta e ad oltre un mese dal deposito del ricorso monitorio. Né l'iniziativa dell'avv. può considerarsi avventata o incauta, come sostenuto dall'appellata dinanzi al Pt_1
Giudice di Pace, in quanto il termine dilatorio concesso alle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 D.L. 669/1996 convertito dalla legge 30/1997 e modificato dall'art. 147 L.
388/2000 impedisce il compimento di atti esecutivi, ma non la formazione del titolo esecutivo (anche mediante la proposizione della domanda di ingiunzione).
Né infine osta alla risarcibilità del danno la circostanza che la procuratrice speciale, in quanto abilitata all'esercizio della professione forense, non necessitasse del patrocinio di altro difensore per la proposizione della domanda di ingiunzione, in quanto la difesa personale, ai sensi dell'art. 86 cpc, costituisce per l'avvocato una facoltà e non un obbligo.
In riforma della sentenza appellata, va quindi condannata, ai sensi dell'art. 1224 co. CP_2
2 c.c., a rifondere all'appellante la somma di € 554,40, corrispondente ai compensi (€
478,40 comprensivi di spese generali e CPA) dovuti per la propria difesa nel procedimento di ingiunzione n. 5851/2023 R.G. e alle relative anticipazioni (€ 76,00).
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile L'accoglimento dell'impugnazione impone altresì la riforma del capo della sentenza relativo alle spese per le quali, con riferimento a entrambi i gradi di giudizio, vanno addossate all'appellata soccombente (art. 91 cpv c.p.c.) e liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014, applicando per tutte le fasi il massimo coefficiente riduttivo ai compensi medi previsti rispettivamente dalla tabella n. 1, per il primo grado, e dalla tabella 2 DM 147/2022 (scaglione fino ad € 1.100,00), tenuto conto del modestissimo valore del decisum, della semplicità delle questioni decisorie e della natura documentale dei procedimenti.
Così deciso a Palermo, all'udienza del 2 dicembre 2025 Il Giudice Giovanna Nozzetti Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile