Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 765
CS
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Non preesistenza del vincolo rispetto all’epoca di ultimazione dell’immobile

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il vincolo di rispetto stradale opera ex lege a partire dalla progettazione dell'infrastruttura, anche prima della sua ultimazione fisica, per finalità di tutela preventiva. Pertanto, il vincolo era preesistente all'ultimazione dell'immobile.

  • Rigettato
    Mancata considerazione dello stato dei luoghi e della viabilità interposta

    Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'interposizione di una strada di minore rilievo non esclude l'operatività della fascia di rispetto della strada principale e che il vincolo di inedificabilità assoluta opera sull'intero organismo edilizio, rendendo insanabile anche una porzione in esso ricompresa.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione del Codice della Strada e del D.M. 1404/68

    La circolare invocata si applica solo ad opere realizzate su aree vincolate dopo la loro esecuzione, non a casi di abuso in violazione di vincolo preesistente, che comportano insanabilità oggettiva. Il vincolo sorge ex lege e non dipende dalla pianificazione urbanistica successiva.

  • Rigettato
    Mancata considerazione dei provvedimenti del Comune di Noci

    L'impossibilità di assentire il condono deriva dalla legge, indipendentemente dallo sviluppo del procedimento. La richiesta del Comune è un atto di prudenza procedimentale e non genera affidamento tutelabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 765
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 765
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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