Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2026, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Colugna n. 3 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Udine, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del provvedimento di foglio di via obbligatorio prot. n. 10708/2025 del Questore della Provincia di Udine dd. 15.10.2025, notificato in medesima data;
- nonché di ogni altro atto, presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 la dott.ssa CL CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il “Foglio di via” indicato in epigrafe, con cui il Questore di Udine le intima e prescrive di lasciare la Città di Udine e di non farvi ritorno per un anno.
La ricorrente espone di aver partecipato alla “manifestazione di piazza” in favore del popolo palestinese svoltasi nella predetta Città il 14 ottobre 2025 in concomitanza con la partita di calcio fra Italia e Israele e di essere rimasta coinvolta in scontri fra manifestanti e Polizia pur senza aver commesso alcun atto violento.
Precisa, al riguardo:
- di aver partecipato al corteo ed alla manifestazione senza alcun intento violento ; e, anzi, animata da sentimenti di pace e di solidarietà e con la sola ed unica intenzione di protestare democraticamente e pacificamente contro la politica italiana di non pieno appoggio allo Stato ed al Popolo palestinese;
- di essersi trovata, suo malgrado, in mezzo ad una folla di gente che la trascinava vorticosamente (contro la sua stessa volontà) in una direzione - e lungo una traiettoria che ha poi trovato il suo epilogo nello scontro con le Forze dell’ordine - dalla quale era impossibile deviare in ragione ed a cagione della calca e della pressione fisica esercitata dalla massa umana;
- di essersi dunque trovata incolpevolmente nel mezzo dello scontro fra dimostranti e Polizia, pur senza aver tenuto alcuna condotta violenta o consapevolmente contraria alle disposizioni impartire dalle Autorità preposte al mantenimento dell’ordine pubblico;
- di aver pertanto subìto un ingiusto ed indiscriminato attacco da parte della Forza pubblica, senza possibilità di spiegare la sua posizione e di fornire eventuali giustificazioni o chiarimenti;
- e, infine, di essersi vista raggiungere dal provvedimento impugnato, senza alcun preavviso e senza la possibilità - che è una sua precisa facoltà giuridica - di interloquire con l’Amministrazione.
La ricorrente rappresenta - inoltre - di essere incensurata e di non essere stata mai coinvolta in fatti analoghi, quali danneggiamenti o violenze, e men che mai nel corso o in occasione di manifestazioni di piazza.
2. Nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato e di quelli ad esso eventualmente connessi, la ricorrente lamenta:
1) la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, deducendo che l’Amministrazione ha omesso di darle preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento volta all’applicazione della misura di prevenzione indicata;
2) violazione degli artt. 1 e 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, deducendo di non appartenere ad alcuna delle categorie di persone alle quali è applicabile la misura di prevenzione del “foglio di via” (con allontanamento per un periodo determinato); e che, in ogni caso, non sussisteva il presupposto fondamentale sul quale si fonda il sistema di applicazione della misura di prevenzione in questione e cioè la giustificata previsione , in base ad un giudizio prognostico adeguato (e basato sull’analisi della condotta recente e remota), della reiterazione di condotte socialmente pericolose.
3. All’udienza camerale del 27.1.2026, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, è stato disposto il rinvio alla camera di consiglio del 9.2.2026, al fine di consentire alla medesima di esaminare la memoria difensiva ed i documenti depositati dal Ministero intimato il 24.1.2026.
4. In data 5.2.2026 la ricorrente ha prodotto memoria, con cui ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
5. All’udienza camerale del 9.2.2026, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Rileva il Collegio che entrambe le doglianze meritano accoglimento e per ciascuna di esse il ricorso è fondato.
6.1. L’avviso di avvio del procedimento può essere omesso nel caso di applicazione di misura di prevenzione (quale il foglio di via) allorquando vi sia l’ assoluta urgenza di prevenire la condotta pericolosa o di evitarne la reiterazione .
E poiché nel caso di specie non sembra che alcuna di tali urgenze fosse ravvisabile, posto che la manifestazione era già conclusa e che non ne era prevista, nell’immediato, alcun’altra dello stesso genere (e nella stessa Città), il mancato avvio del procedimento appare un vizio che vulnera insanabilmente il provvedimento .
E che lo connota come insufficientemente motivato ed istruito , anche a cagione dell’omessa acquisizione di eventuali giustificazioni e chiarimenti che avrebbero potuto “scagionare” la ricorrente o determinare un differente giudizio prognostico e di disvalore nei suoi confronti.
6.2. Del pari fondato, per analoghe ragioni, si appalesa il secondo mezzo di gravame.
Dal provvedimento, e considerata la (immotivata) velocità con la quale è stato (parimenti immotivatamente) emesso, non risulta con sufficiente chiarezza la ragione fattuale e giuridica sulla quale si fonda il giudizio prognostico di probabilità in ordine al rischio di reiterazione della condotta , o in ordine alla pericolosità sociale della ricorrente . Non va dimenticato, infatti, che nel sistema delle c.d. “misure di prevenzione” - ed affinchè la normativa che le riguarda sia considerabile costituzionalmente legittima - il giudizio di pericolosità non può essere mai sganciato dall’esame della condotta; e, soprattutto, della generale condotta di vita .
Per completezza espositiva va infine sottolineato che nel contesto teorico/sistematico sopra indicato, il fatto che nella fattispecie per cui è causa non risulta affatto provato (né, comunque, affermato con sufficiente grado di verosimiglianza) che la ricorrente appartiene ad una di quelle categorie di soggetti che il Legislatore ritiene maggiormente (seppur tendenzialmente) proclivi a connotarsi come persone pericolose - ed invero non sembra appartenervi - rende maggiormente effimero (ed ingiustificato) il giudizio sulla sua pericolosità.
7. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
In ragione della vaghezza (ed opinabilità) del licenziato giudizio sulla candida incolpevolezza della ricorrente - giudizio basato soprattutto sul criterio ermeneutico secondo cui in mancanza di evidenze specifiche certe e concordanti che inducano in contrario avviso, va presunta la buona fede di chi si professi psicologicamente estraneo ad azioni condotte in concorso - si ravvisano giuste ragioni per compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
CL CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL CE | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.