TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 74
TAR
Sentenza breve 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990

    L'avviso di avvio del procedimento può essere omesso solo in caso di assoluta urgenza di prevenire la condotta pericolosa o di evitarne la reiterazione. Nel caso di specie, la manifestazione era già conclusa e non era prevista alcuna altra manifestazione imminente, pertanto non sussisteva tale urgenza. Il mancato avvio del procedimento è un vizio che vulnera insanabilmente il provvedimento, connotandolo come insufficientemente motivato ed istruito.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 1 e 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ed eccesso di potere per difetto di motivazione

    Dal provvedimento non risulta con sufficiente chiarezza la ragione fattuale e giuridica sulla quale si fonda il giudizio prognostico di probabilità in ordine al rischio di reiterazione della condotta o alla pericolosità sociale della ricorrente. Il giudizio di pericolosità non può essere sganciato dall'esame della condotta generale di vita. Inoltre, non è provato che la ricorrente appartenga a categorie di soggetti tendenzialmente proclivi a connotarsi come persone pericolose.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 74
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 74
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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