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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2024, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 14.2.2023 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di CC IO, che lo aveva dichiarato, in sede di abbreviato, colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie fallimentari al predetto inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp: att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 192 del codice di -ito„ per mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello, da un lato, omesso di esaminare specifici motivi di doglianza dedotti con l'atto di appello e, dall'altro, osteso„ quando si addentra nella valutazione dei risultati probatori, un ragionamento giustificativo carente sotto il profilo della tenuta logica rispetto alle eccezioni difensive. In particolare, la difesa aveva contestato l'attendibilità dei coimputato e socio BI AV, sulle cui dichiarazioni si fonda principalmente i'affermazione di responsabilità del ricorrente. evidenziando come lo stesso avesse cercato di alleggerire la propria posizione affermando che CC si fosse allontanato da Parma già agii inizi del 2008; la sentenza impugnata ntiene di superare tale aspetto valorizzando la mancata presentazione del ricorrente alla convocazione del curatore fallimentare, laddove la difesa aveva richiesto un penetrante vaglio anche della credibilità soggettiva del BI nella misura in cui lo stesso, in maniera illogica, non avesse, tuttavia, sporto alcuna denuncia nei confronti di CC;
ed aveva, nello specifico evidenziato ti rinvenimento di una fattura di vendita risalente al 20.5.2008, ossia ad epoca successiva all'allontanamento del ricorrente, che dimostra che ad avere agito da solo, anche dopo la partenza dì CC, fu BI, ma ciò nonostante questi nulla ha riferito in ordine alla propria gestione della Dieffe Infissi di BI AV e CC IO s.n.c. Tale circostanza non è stata minimamente considerata dalla Corte di appello che ha parimenti trascurato di considerare l'inconsistenza della affermata irreperibilità dai momento che CC è stato agevolmente rintracciato presso la sua abitazione in Surbo in sede di notifica del verbale di identificazione. Ti vizio della sentenza impugnata è oltretutto palese se si considera che non vi è alcun ragionamento logico-giuridico ron solo in ordine alla eccepita inattendibilità del socio ,arbieri ma anche con riferimento alla tipologia di società in nome collettivo della società aqgetto di fallimento che, come e noto, consente l'amministrazione in capo ad un solo socio o maniera esclusiva e disgiunta, come accaduto riguardo ai BI. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2513 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 04/12/2023 2.2.Col secondo motivo lamenta mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante e l'assoluta insufficienza della motivazione resa al riguardo nella sentenza impugnata. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. primo motivo di ricorso, in maniera sotto certi aspetti anche contraddittoria, rnpernia l'argomentazione a sostegno della inattendibilità del coimputato BI, da un iato, sui fatto che non corrisponderebbe a verità che il ricorrente si fosse allontanato abbandonando la gestione societaria e;
dall'altro, sulla circostanza che la gestione societaria sarebbe da riferire unicamente al BI, sia prima che dopo l'allontanamento di CC;
e cn sarebbe per di più avvalorato dai fatto che si trattava di una società in nome collettivo in cui l'amministrazione può essere anche esclusiva e disgiunta, come sarebbe accaduto nel caso di specie in cui a gestire la società sarebbe stato il solo BI, oltre che dalla circostanza che anche dopo l'allontanamento di CC fu emessa una fattura. Ebbene, evidente è la inconferenza di tali argomenti che per fa loro assoluta genericità non sono affatto idonei a fornire ai vizio denunciato il crisma della decisività necessario per porsi o crisi il costrutto argomentativo di merito che peraltro non si fonda solo sulle dichiarazioni rese dal coimputato BI ma anche su dati di fatto iìnnanzitutto, si tenta di accreditare che l'unico gestore della società sarebbe stato il BI partendo dal dato empirico della fattura del maggio del 2008 che in quanto emessa dopo Vallontanamento di CC dimostrerebbe appunto che la gestione interveniva a prescindere dalla sua presenza, e sulla base di ciò, facendosi per altro verso, ricorso alla disciplina delle società di persona che consente l'amministrazione esclusiva di uno dei soci benché - nella s.n.c. - abbiano tutti responsabilità illimitata, si pretende di asseverare la tesi dell'amministrazione societaria da parte dei solo BI, dimenticando che la possibilità dell'amministrazione esclusiva da parte di un socio della società in nome collettivo, cui si fa cenno. deve essere tradotta in una previsione specifica contenuta nell'atto costitutivo. secondo la disciplina del Codice civile, nelle società di persone (Società semplici, Snc, Sas) ogni socio illimitatamente responsabile - e quindi, nella S.n.c., ogni socio amministratore della società 2257 c.c.). L'atto costitutivo può tuttavia prevedere che l'amministrazione sia riservata soio ad alcuni soci, dando così luogo alla distinzione fra soci amministratori e soci non arnrninistrator. Sicché risulta evidente che la tesi dell'amministrazione da parte del solo BI sia stata genericamente prospettata nella presente sede senza neppure un riferimento alle previsioni dell'atto costitutivo;
né potrebbe ritenersi esaustivo ii riferimento alla circostanza della fattura emessa anche successivamente all'allontanamento dell'imputato a fronte della compiuta ricostruzione svolta nella pronuncia impugnata che dà conto di un suo allontanamento connotato da atteggiamento di sottrazione agii obblighi che comunque permangono in capo a colui che riveste la carica di amministratore di una società, che non può dismettersi prendendosi le distanze da essa. Ed invero, la Corte di appello ha ben posto in rilievo che mentre BI aveva sin da subito, riferito sia alla G.d.f. che al curatore che i beni non rinvenuti erano stati asportati da CC quando era scomparso nei 2008, CC invece solo in sede di abbreviato aveva affermato che di comune accordo con BI i beni erano stati lasciati nel capannone ove non sono stati rinvenuti. Sicché correttamente nella sentenza impugnata sì conclude che quella resa da CC è una giustificazione non plausibile - oltre che generica e tardiva - tenuto conto che l'imputato non si è neppure presentato al curatore che lo aveva convocato per avere ragguagli anche in merito (e ciò nonostante sia egli stesso a sostenere di non essersi reso irreperibile): Sicché con argomenti adeguati i giudici di merito hanno in buona sostanza ritenuto - giustamente - di attribuire ad entrambi la sparizione dei beni (avendo a sua volta BI patteggiato la pena per i medesimi reati del coimputato CC); d'altra parte, l'accertata responsabilità di BI non esclude quella di CC, risultando il reato contestato in concorso tra loro. E primo motivo di ricorso si appalesa quindi, oltre che generico anche nelle rimanenti sue contestazioni, anche manifestamente infondato. 1.2. Riguardo al secondo motivo, deve rammentarsi che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di bilanciamento e nel caso di specie operato in termini di equivalenza -- e più in generale la determinazione del trattamento sanzionatoti° afferiscono a competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se assentita da motivazione coerente e logica con le evidenze disponibili n atti - come nel caso in esame - si sottrae a censure proponibili nel giudizio di legittimità. Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale 'concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen e che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 dei 05/06/2014, Rv, 260054 OIL acidove nei caso di specie, la corte di merito, nel ribadire la gravità delie condotte poste in essere dall'imputato, ha escluso espressamente;
a valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, ritenendo evidentemente 'subvalenti' le ragioni indicate a giustificazione del diverso bilanciamento invocato, ed espressamente, anzi, congruo ed adeguato I trattamento riservato al ricorrente, determinando la pena base nella misura minima edittale 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. ben., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/12/2023,
ed aveva, nello specifico evidenziato ti rinvenimento di una fattura di vendita risalente al 20.5.2008, ossia ad epoca successiva all'allontanamento del ricorrente, che dimostra che ad avere agito da solo, anche dopo la partenza dì CC, fu BI, ma ciò nonostante questi nulla ha riferito in ordine alla propria gestione della Dieffe Infissi di BI AV e CC IO s.n.c. Tale circostanza non è stata minimamente considerata dalla Corte di appello che ha parimenti trascurato di considerare l'inconsistenza della affermata irreperibilità dai momento che CC è stato agevolmente rintracciato presso la sua abitazione in Surbo in sede di notifica del verbale di identificazione. Ti vizio della sentenza impugnata è oltretutto palese se si considera che non vi è alcun ragionamento logico-giuridico ron solo in ordine alla eccepita inattendibilità del socio ,arbieri ma anche con riferimento alla tipologia di società in nome collettivo della società aqgetto di fallimento che, come e noto, consente l'amministrazione in capo ad un solo socio o maniera esclusiva e disgiunta, come accaduto riguardo ai BI. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2513 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 04/12/2023 2.2.Col secondo motivo lamenta mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante e l'assoluta insufficienza della motivazione resa al riguardo nella sentenza impugnata. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. primo motivo di ricorso, in maniera sotto certi aspetti anche contraddittoria, rnpernia l'argomentazione a sostegno della inattendibilità del coimputato BI, da un iato, sui fatto che non corrisponderebbe a verità che il ricorrente si fosse allontanato abbandonando la gestione societaria e;
dall'altro, sulla circostanza che la gestione societaria sarebbe da riferire unicamente al BI, sia prima che dopo l'allontanamento di CC;
e cn sarebbe per di più avvalorato dai fatto che si trattava di una società in nome collettivo in cui l'amministrazione può essere anche esclusiva e disgiunta, come sarebbe accaduto nel caso di specie in cui a gestire la società sarebbe stato il solo BI, oltre che dalla circostanza che anche dopo l'allontanamento di CC fu emessa una fattura. Ebbene, evidente è la inconferenza di tali argomenti che per fa loro assoluta genericità non sono affatto idonei a fornire ai vizio denunciato il crisma della decisività necessario per porsi o crisi il costrutto argomentativo di merito che peraltro non si fonda solo sulle dichiarazioni rese dal coimputato BI ma anche su dati di fatto iìnnanzitutto, si tenta di accreditare che l'unico gestore della società sarebbe stato il BI partendo dal dato empirico della fattura del maggio del 2008 che in quanto emessa dopo Vallontanamento di CC dimostrerebbe appunto che la gestione interveniva a prescindere dalla sua presenza, e sulla base di ciò, facendosi per altro verso, ricorso alla disciplina delle società di persona che consente l'amministrazione esclusiva di uno dei soci benché - nella s.n.c. - abbiano tutti responsabilità illimitata, si pretende di asseverare la tesi dell'amministrazione societaria da parte dei solo BI, dimenticando che la possibilità dell'amministrazione esclusiva da parte di un socio della società in nome collettivo, cui si fa cenno. deve essere tradotta in una previsione specifica contenuta nell'atto costitutivo. secondo la disciplina del Codice civile, nelle società di persone (Società semplici, Snc, Sas) ogni socio illimitatamente responsabile - e quindi, nella S.n.c., ogni socio amministratore della società 2257 c.c.). L'atto costitutivo può tuttavia prevedere che l'amministrazione sia riservata soio ad alcuni soci, dando così luogo alla distinzione fra soci amministratori e soci non arnrninistrator. Sicché risulta evidente che la tesi dell'amministrazione da parte del solo BI sia stata genericamente prospettata nella presente sede senza neppure un riferimento alle previsioni dell'atto costitutivo;
né potrebbe ritenersi esaustivo ii riferimento alla circostanza della fattura emessa anche successivamente all'allontanamento dell'imputato a fronte della compiuta ricostruzione svolta nella pronuncia impugnata che dà conto di un suo allontanamento connotato da atteggiamento di sottrazione agii obblighi che comunque permangono in capo a colui che riveste la carica di amministratore di una società, che non può dismettersi prendendosi le distanze da essa. Ed invero, la Corte di appello ha ben posto in rilievo che mentre BI aveva sin da subito, riferito sia alla G.d.f. che al curatore che i beni non rinvenuti erano stati asportati da CC quando era scomparso nei 2008, CC invece solo in sede di abbreviato aveva affermato che di comune accordo con BI i beni erano stati lasciati nel capannone ove non sono stati rinvenuti. Sicché correttamente nella sentenza impugnata sì conclude che quella resa da CC è una giustificazione non plausibile - oltre che generica e tardiva - tenuto conto che l'imputato non si è neppure presentato al curatore che lo aveva convocato per avere ragguagli anche in merito (e ciò nonostante sia egli stesso a sostenere di non essersi reso irreperibile): Sicché con argomenti adeguati i giudici di merito hanno in buona sostanza ritenuto - giustamente - di attribuire ad entrambi la sparizione dei beni (avendo a sua volta BI patteggiato la pena per i medesimi reati del coimputato CC); d'altra parte, l'accertata responsabilità di BI non esclude quella di CC, risultando il reato contestato in concorso tra loro. E primo motivo di ricorso si appalesa quindi, oltre che generico anche nelle rimanenti sue contestazioni, anche manifestamente infondato. 1.2. Riguardo al secondo motivo, deve rammentarsi che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di bilanciamento e nel caso di specie operato in termini di equivalenza -- e più in generale la determinazione del trattamento sanzionatoti° afferiscono a competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se assentita da motivazione coerente e logica con le evidenze disponibili n atti - come nel caso in esame - si sottrae a censure proponibili nel giudizio di legittimità. Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale 'concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen e che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 dei 05/06/2014, Rv, 260054 OIL acidove nei caso di specie, la corte di merito, nel ribadire la gravità delie condotte poste in essere dall'imputato, ha escluso espressamente;
a valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, ritenendo evidentemente 'subvalenti' le ragioni indicate a giustificazione del diverso bilanciamento invocato, ed espressamente, anzi, congruo ed adeguato I trattamento riservato al ricorrente, determinando la pena base nella misura minima edittale 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. ben., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/12/2023,