Art. 35. Controllo sulle materie prime
Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita' di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina, e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
Il Ministro per la sanita' puo' limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanita'. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita' di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina, e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
Il Ministro per la sanita' puo' limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanita'. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.