Decreto presidenziale 2 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00963/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02051/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2051 del 2025, proposto da
NA AR LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Cadili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Raddusa, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto della parte ricorrente alla riliquidazione dell’indennità per cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 152/1968 con riferimento al periodo di servizio non di ruolo prestato presso il Comune di Raddusa dal 1 giugno 1979 al 31 maggio 1985 ai sensi della legge n. 285/1977, con condanna dell’ente al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. LE CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione dell’indennità per cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 152/1968 con riferimento al periodo di servizio non di ruolo prestato presso il Comune di Raddusa dal 1 giugno 1979 al 31 maggio 1985 ai sensi della legge n. 285/1977, con condanna dell’ente al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) la ricorrente è stata assunta dal Comune di Raddusa con contratto a tempo determinato a decorrere dal 16 ottobre 1978 ai sensi della legge n. 285/1977 e ha svolto in modo continuativo servizio non di ruolo fino all'1 giugno 1985; b) in tale periodo è stata iscritta alla gestione previdenziale INDEL ai sensi dell’art. 1 della legge n. 152/1968 e il Comune ha versato i relativi contributi previdenziali; c) dall’1 giugno 1985 il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato, con immissione della dipendente in ruolo nell’organico comunale con la qualifica di istruttore amministrativo e prosecuzione ininterrotta del rapporto sino al 31 agosto 2003; d) successivamente la ricorrente ha prestato servizio presso il Comune di Misterbianco dal 31 dicembre 2003 al 14 ottobre 2012, nuovamente presso il Comune di Raddusa dal 15 ottobre 2012 al 22 ottobre 2020 e, infine, presso il Comune di Catania, con collocamento a riposto dal 22 ottobre 2020; d) all’atto della cessazione dal servizio l’INPS ha liquidato alla ricorrente l’indennità di fine servizio limitatamente al periodo di ruolo, sebbene sussistessero le condizioni richieste dall’art. 1 della legge n. 152/1968 per il computo del servizio non di ruolo quanto all’indennità di fine servizio (continuità del servizio per almeno un anno e contribuzione obbligatoria all’ente previdenziale); e) la ricorrente chiede, quindi, la condanna del Comune alla liquidazione dell’indennità di fine rapporto comprensiva anche del periodo non di ruolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; f) si deduce la violazione dell’art. 1 della legge n. 152/1968 e dell’art. 36 della Costituzione, in quanto, ai fini della quantificazione dell’indennità di fine servizio, il servizio non di ruolo è equiparabile a quello di ruolo quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 1 della legge n. 152/1968.
Con decreto n. 351 in data 2 dicembre 2025 il Tribunale ha osservato che: a) il ricorso sembrava suscettibile di immediata definizione ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., in quanto, dopo la privatizzazione del pubblico impiego, qualora la cessazione definitiva del rapporto di lavoro con il Comune - circostanza che rende esigibile l’indennità per cessazione del servizio - sia successiva al 30 giugno 1998, la controversia è devoluta al giudice del lavoro; b) la residua giurisdizione del giudice amministrativo sopravvive, invece, solo per controversie su periodi di rapporto interamente anteriori a tale data, purché esse, però, siano state proposte, a pena di decadenza, prima del 15 settembre 2000; c) pertanto, in ragione di tale duplice e alternativo profilo, la causa doveva essere fissata per la camera di consiglio del 18 dicembre 2025 ai sensi del citato art. 72-bis c.p.a.
Con ordinanza n. 3666 in data 22 dicembre 2026 il Tribunale ha poi osservato quanto segue: a) il presente giudizio, sebbene la circostanza non sia stata rappresentata in ricorso, né documentata, sembra essere stato avviato dopo una precedente declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro; b) occorreva, quindi, verificare se fosse necessario sollevare un conflitto negativo di giurisdizione, ovvero potesse passarsi allo scrutinio nel merito delle censure proposte; c) la causa doveva, quindi, esser rinviata alla pubblica udienza del 26 marzo 2026.
Non è stata depositata alcuna sentenza del giudice ordinario con cui sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla presente controversia.
Nell'odierna pubblica udienza il difensore della parte ricorrente, nel ribadire le difese già svolte, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) era stata depositata la sentenza con cui il giudice ordinario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione; b) con sentenza n. 2064 in data 26 agosto 2019 il Tribunale, in fattispecie analoga, aveva ritenuto la propria giurisdizione e accolto il ricorso; c) si sollecitava in rinvio della decisione onde consentire la presentazione di una memoria conclusione.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il rinvio della decisione non può essere concesso, in quanto: a) a ciò osta la esplicita previsione di cui all’art. 73, primo comma-bis, c.p.a.; b) la parte, inoltre, ha già usufruito dei termini a difesa per la presentazione della memoria conclusionale.
Tanto precisato, il Tribunale ribadisce che nessuna documentazione è stata prodotta quanto alla presunta decisione con cui il Tribunale di Catania avrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione sulla questione oggi in esame.
L’art. 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 stabilisce che: a) sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998; b) le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
Come affermato dalla giurisprudenza (Sezioni Unite, ordinanza n. 1858 in data 27 gennaio 2011, che richiama Sezioni Unite, 20 novembre 2003, n. 17633): a) rientrano nel campo di applicazione dell’art. 69, comma 7, anche le controversie sul trattamento di liquidazione riferito a rapporti o segmenti di rapporto cessati prima del 30 giugno 1998; b) il termine del 15 settembre 2000 è un vero e proprio termine di decadenza per la proponibilità dell’azione.
Nel caso di specie la liquidazione è intervenuta non prima del 31 agosto 2003 (ma presumibilmente nell’anno 2020) e, sebbene il segmento temporale che rileva sia anteriore al 30 giugno 1998, non vi è stata previa liquidazione del trattamento relativa al periodo non di ruolo, in quanto il diritto a tale liquidazione non sorge se non vi è vera e propria cessazione del rapporto e se sia solo intervenuta una sua modifica che non ne comporti l’estinzione (come, appunto, nel caso di passaggio dal tempo determinato al tempo indeterminato): Cassazione, Sezione Lavoro, 23 marzo 2022, n. 9494.
Pertanto, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nella specie il rapporto di lavoro non è cessato prima del 30 giugno 1998 (ma si è solo trasformato), e innanzi a tale giudice la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, c.p.a..
Si precisa, infine, che la sentenza di questo Tribunale n. 2064 in data 26 agosto 2019 si riferiva ad una fattispecie in cui il rapporto di lavoro era definitivamente cessato in data 31 gennaio 1996.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, in quanto l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CH, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE CH |
IL SEGRETARIO