Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02352/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15542/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15542 del 2022, proposto da
MA NT, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del bando del corso-concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 315 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2, nei ruoli dell'Amministrazione della Difesa, da impiegare presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto (G.U. - IV s.s. - n. 92 del 22.11.2022)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Letta la memoria depositata in data 20 novembre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. ES EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe;
- che nel costituirsi in giudizio, l’amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato;
Considerato che in data 20 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale “ ha manifestato la carenza d’interesse alla definizione del presente ricorso ”, nel contempo chiedendo “ all’Ill.mo Collegio adito di voler dichiarare l’improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della sig.ra NT MA alla definizione del medesimo. Si chiede altresì la compensazione delle spese di lite ”;
Tenuto conto che l’amministrazione resistente non si è formalmente opposta;
Visto l’art 74 c.p.a., secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] improcedibilità […], il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve conseguentemente essere dichiaro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA BA LL, Presidente FF
ES EL, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES EL | MA BA LL |
IL SEGRETARIO