CASS
Sentenza 2 settembre 2021
Sentenza 2 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/09/2021, n. 32662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32662 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GE ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2018 del TRIBUNALE di PARMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato PAGLIA GIANLUCA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32662 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 16/03/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Parma ha dichiarato MA GE colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 e lo ha condannato, ritenuto il fatto di lieve entità, alla pena di euro 1.200 di ammenda. L'imputato era stato controllato alle 02.20 circa del 25 ottobre 2014, mentre si trovava alla guida dell'autovettura del padre, nel cui portabagagli venivano rinvenuti due bastoni, lunghi rispettivamente cm. 110 e cm. 50, un tubo flessibile in acciaio rivestito in gomma, una catena con due lucchetti all'estremità, mentre altra catena con lucchetto nella parte mediana veniva rinvenuta nel vano portaoggetti della portiera anteriore sinistra. A ragione, il Tribunale osservava che l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione all'atto del controllo. Cosa che dimostrava che il porto era a lui riferibile. Contrariamente a quanto sosteneva la difesa, tale carenza non poteva essere colmata dalle dichiarazioni rese dal teste GE CE in occasione della propria deposizione, "non essendo possibile un'immediata verificabilità delle giustificazioni addotte". 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento, per i seguenti motivi: - mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale negato valenza probatoria alla testimonianza di CE GE, senza una adeguata esplicitazione delle ragioni della ritenuta irrilevanza dell'apporto dichiarativo. La circostanza che dal fascicolo a disposizione del giudicante non risultassero dichiarazioni rese dall'imputato al momento dell'accertamento del fatto costituiva evenienza certamente non imputabile al ricorrente, del quale il pubblico ministero non aveva chiesto l'esame; e, d'altro canto, la regula iuris applicata dal giudicante non poteva certo valere per le dichiarazioni del testimone, giacché, una volta ammessa la testimonianza, il Tribunale avrebbe comunque dovuto valutarla anche solo per escluderne l'attendibilità; - violazione di legge con riferimento all'art. 27 Cost. per essere il Tribunale pervenuto alla statuizione di reità, trascurando di verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, tanto più considerando che, dalla testimonianza di GE CE, erano emersi elementi che portavano a ritenere con certezza che l'imputato non fosse a conoscenza della presenza degli oggetti rinvenuti nel bagagliaio dell'automobile. 3. Osserva il Collegio che la contravvenzione contestata, commessa il 25/10/2014, è ad oggi prescritta (la prescrizione massima, di cinque anni, è maturata il 25/10/2019). 2 Occorre, dunque, constatare che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato o per altro verso inammissibile, quanto meno con riguardo al difetto di motivazione sull'apporto informativo fornito dal teste GE CE, la cui testimonianza, ammessa del Tribunale, è stata pretermessa nella valutazione operata senza alcuna giustificazione e senza smentirne l'attendibilità con chiara e logica esposizione delle relative ragioni. Per conseguenza, non risultando dagli atti aspetti che consentono un proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato per cui l'imputato è stato condannato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1116 marzo 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato PAGLIA GIANLUCA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32662 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 16/03/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Parma ha dichiarato MA GE colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 e lo ha condannato, ritenuto il fatto di lieve entità, alla pena di euro 1.200 di ammenda. L'imputato era stato controllato alle 02.20 circa del 25 ottobre 2014, mentre si trovava alla guida dell'autovettura del padre, nel cui portabagagli venivano rinvenuti due bastoni, lunghi rispettivamente cm. 110 e cm. 50, un tubo flessibile in acciaio rivestito in gomma, una catena con due lucchetti all'estremità, mentre altra catena con lucchetto nella parte mediana veniva rinvenuta nel vano portaoggetti della portiera anteriore sinistra. A ragione, il Tribunale osservava che l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione all'atto del controllo. Cosa che dimostrava che il porto era a lui riferibile. Contrariamente a quanto sosteneva la difesa, tale carenza non poteva essere colmata dalle dichiarazioni rese dal teste GE CE in occasione della propria deposizione, "non essendo possibile un'immediata verificabilità delle giustificazioni addotte". 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento, per i seguenti motivi: - mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale negato valenza probatoria alla testimonianza di CE GE, senza una adeguata esplicitazione delle ragioni della ritenuta irrilevanza dell'apporto dichiarativo. La circostanza che dal fascicolo a disposizione del giudicante non risultassero dichiarazioni rese dall'imputato al momento dell'accertamento del fatto costituiva evenienza certamente non imputabile al ricorrente, del quale il pubblico ministero non aveva chiesto l'esame; e, d'altro canto, la regula iuris applicata dal giudicante non poteva certo valere per le dichiarazioni del testimone, giacché, una volta ammessa la testimonianza, il Tribunale avrebbe comunque dovuto valutarla anche solo per escluderne l'attendibilità; - violazione di legge con riferimento all'art. 27 Cost. per essere il Tribunale pervenuto alla statuizione di reità, trascurando di verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, tanto più considerando che, dalla testimonianza di GE CE, erano emersi elementi che portavano a ritenere con certezza che l'imputato non fosse a conoscenza della presenza degli oggetti rinvenuti nel bagagliaio dell'automobile. 3. Osserva il Collegio che la contravvenzione contestata, commessa il 25/10/2014, è ad oggi prescritta (la prescrizione massima, di cinque anni, è maturata il 25/10/2019). 2 Occorre, dunque, constatare che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato o per altro verso inammissibile, quanto meno con riguardo al difetto di motivazione sull'apporto informativo fornito dal teste GE CE, la cui testimonianza, ammessa del Tribunale, è stata pretermessa nella valutazione operata senza alcuna giustificazione e senza smentirne l'attendibilità con chiara e logica esposizione delle relative ragioni. Per conseguenza, non risultando dagli atti aspetti che consentono un proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato per cui l'imputato è stato condannato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1116 marzo 2021