Sentenza 22 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2020, n. 12741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12741 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO TO PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avv. Filacchione Rossana si riporta integralmente ai motivi
RITENUTO IN FATTO
1. LO ER EP, con due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano del 15 marzo 2019, che, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città del 21 giugno 2017, ha riqualificato il fatto ascritto all'imputato nei termini del delitto di bancarotta documentale semplice e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflittagli.
1.1 Con il primo motivo denuncia la violazione:«degli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, LF.» e vizio di motivazione, deducendo che non sarebbe «satisfattiva» la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale in punto di prova della sua responsabilità per il fatto di bancarotta documentale, avendo egli sempre dispiegato in seno alla fallita 'ER LO Italia Srl.' soltanto un ruolo operativo, la parte amministrativa e contabile essendo stata gestita in autonomia dalla soda Tiziana Mapelli.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione nei medesimi termini del motivo che precede e deduce e chiede che l'imputato venga assolto dal delitto ravvisato a suo carico in ragione del riconoscimento della causa di non punibilità del fatto per l'assenza nella fattispecie di:«detrimenti di diritti altrui» e, comunque, di un danno cagionato dalla condotta dell'imputato; aggiunge, altresì, che in appello le richieste di valutazione in termini più benevoli della condotta stessa erano state valutate solo in parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il ricorrente, nel formulare il primo motivo dell'impugnativa, non tiene conto dei limiti connaturati al giudizio di legittimità. Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione deve essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Ciò comporta che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ()culi", dovendo il detto sindacato essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Questo perché il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428), con la conseguenza che il controllo operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993 - dep. 25/02/1994, Modesto ed altro, Rv. 196955). Al lume di tali indicazioni direttive, deve riconoscersi che, a fronte di una motivazione completa e congrua, che ha plausibilmente spiegato come l'affermata inoperatività della società e l'allegato affidamento della gestione amministrativa e contabile della società non esentassero il legale rappresentante della società dal suo personale obbligo di tenere e curare le scritture contabili o, comunque, di sorvegliare e controllare chi ne fosse concretamente incaricato - motivazione, peraltro, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi e altro, Rv. 271754), di modo che, anche ove si avvalga dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, resta sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa, rispondendo penalmente, pertanto, in caso di fallimento, dell'attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge (Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998 - dep. 19/01/1999, Mollo ed altri, Rv.212147) -, il ricorrente si è limitato a reiterare le deduzioni già efficacemente disattese da giudice censurato, senza nulla indicare di specifico e di decisivo in ordine a situazioni di fatto, preterite dai giudici di merito, atte a comprovare l'inesigibilità di un suo controllo sull'incaricata della tenuta delle scritture contabili.
3. Il secondo motivo, con il quale sembra richiedersi a questa Corte il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen., è inammissibile perché l'applicazione dell'istituto in parola è chiesto per la prima volta in questa sede. Il secondo dei motivi di appello, contenuti nell'atto del 14 settembre 2017 a firma dell'Avvocato Pasquale Palmieri, si conclude con la richiesta di:« riqualificazione del capo d'imputazione alla sola ipotesi di bancarotta semplice, attenuata dalla particolare tenuità dei fatti contestati», dovendosi interpretare - così come ha fatto la Corte di appello - la detta richiesta come istanza diretta all'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità di cui all'art. 219, comma 3, L.F., tanto desumendosi dalle argomentazioni sviluppate a sostegno della riportata richiesta nelle quali si diceva che l'imputato aveva :«tenuto in vita la società con l'unico intento di definire le posizioni debitorie pendenti che infatti venivano tutte definite e saldate ..attraverso piani di rientro e/o definizioni a saldo». Né risulta che l'applicazione dell'istituto ex art. 131- bis cod.pen. sia stata altrimenti richiesta nel corso del giudizio di appello, essendosi la difesa riportata, nel rassegnare le conclusioni, ai motivi stessi. Va, quindi, fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale:<< La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod.proc.pen.» (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah ayoub, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913) 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20/02/2020. Il Consigliere estensore Il Presidehte Ir