CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 760/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4657/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Prisco - Piazza Municipio 81054 San Prisco CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 175 I.C.I. 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 175 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 487/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4657/25 il contribuente impugna l'intimazione di pagamento n. 175 del 17.07.2025 notificata dal Comune di San Prisco in data 28.7.25, atto con il quale viene richiesto il pagamento di € 2.105,88.
L'intimazione scaturisce dalle seguenti ingiunzioni, che il contribuente deduce non aver mai ricevuto:
-Ingiunzione n. 4091 relativa ad avviso di accertamento n. 313 per l'ICI 1) anno 2010 di € 885,21 ;
-Ingiunzione n.2825 relativa a fattura n. 285 per l'ICI anno 2011 di € 875,22.
Si è costituto il resistente ente locale, il quale ha argomentato l'infondatezza del ricorso, tenuto conto della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il resistente ente locale ha prodotto i seguenti documenti:
- copia attestato di notificazione perfezionato con consegna a mani del destinatario in data 1.9.18 circa l'Ingiunzione di pagamento n. 4091 del 04.07.2018 per IMU 2010 ( c.f.r. doc. 4 produzione resistente);
copia attestato di notificazione perfezionato con consegna a mani del destinatario in data 1.9.18 circa l'
Ingiunzione di pagamento n. 2825 del 04.07.2018 per IMU 2011 ( c.f.r. doc. 5 produzione resistente);
copia attestato di notificazione a mezzo racc. a. r.del 18.12.2019 con consegna al familiare convivente del destinatario e con emissione dell'avviso CAN circa preavviso di iscrizione di fermo amministrativo del
03.12.2019 richiamante i titoli di cui sopra ( c.f.r. doc. 6 produzione resistente).
In ragione di quanto esposto, quindi, deve stimarsi come infondata la prospettazione di parte ricorrente attinente all'omessa notifica delle intimazioni richiamate nell'atto impugnato, conseguendo il rigetto della domanda.
Circa il governo delle spese, premesso il rigetto della domanda, tenuto conto del principio di soccombenza, questo giudicante decide come da dispositivo che segue, tenuto conto dell'attività processuale svolta, del valore della domanda e della non complessità in fatto e diritto delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Caserta, sez. IV, in composizione monocratica così decide: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente costituito, con attribuzione in favore dell'Avv. Difensore_2, liquidate in € 640,00 per onorari, oltre accessori di legge. Così deciso in Caserta il 13.2.26 Il Giudice Dott. Andrea Ferraiuolo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4657/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Prisco - Piazza Municipio 81054 San Prisco CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 175 I.C.I. 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 175 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 487/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4657/25 il contribuente impugna l'intimazione di pagamento n. 175 del 17.07.2025 notificata dal Comune di San Prisco in data 28.7.25, atto con il quale viene richiesto il pagamento di € 2.105,88.
L'intimazione scaturisce dalle seguenti ingiunzioni, che il contribuente deduce non aver mai ricevuto:
-Ingiunzione n. 4091 relativa ad avviso di accertamento n. 313 per l'ICI 1) anno 2010 di € 885,21 ;
-Ingiunzione n.2825 relativa a fattura n. 285 per l'ICI anno 2011 di € 875,22.
Si è costituto il resistente ente locale, il quale ha argomentato l'infondatezza del ricorso, tenuto conto della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il resistente ente locale ha prodotto i seguenti documenti:
- copia attestato di notificazione perfezionato con consegna a mani del destinatario in data 1.9.18 circa l'Ingiunzione di pagamento n. 4091 del 04.07.2018 per IMU 2010 ( c.f.r. doc. 4 produzione resistente);
copia attestato di notificazione perfezionato con consegna a mani del destinatario in data 1.9.18 circa l'
Ingiunzione di pagamento n. 2825 del 04.07.2018 per IMU 2011 ( c.f.r. doc. 5 produzione resistente);
copia attestato di notificazione a mezzo racc. a. r.del 18.12.2019 con consegna al familiare convivente del destinatario e con emissione dell'avviso CAN circa preavviso di iscrizione di fermo amministrativo del
03.12.2019 richiamante i titoli di cui sopra ( c.f.r. doc. 6 produzione resistente).
In ragione di quanto esposto, quindi, deve stimarsi come infondata la prospettazione di parte ricorrente attinente all'omessa notifica delle intimazioni richiamate nell'atto impugnato, conseguendo il rigetto della domanda.
Circa il governo delle spese, premesso il rigetto della domanda, tenuto conto del principio di soccombenza, questo giudicante decide come da dispositivo che segue, tenuto conto dell'attività processuale svolta, del valore della domanda e della non complessità in fatto e diritto delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Caserta, sez. IV, in composizione monocratica così decide: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente costituito, con attribuzione in favore dell'Avv. Difensore_2, liquidate in € 640,00 per onorari, oltre accessori di legge. Così deciso in Caserta il 13.2.26 Il Giudice Dott. Andrea Ferraiuolo