Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione di lire 1 miliardo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno; per i successivi esercizi finanziari, a carico di appositi capitoli da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione di lire 1 miliardo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno; per i successivi esercizi finanziari, a carico di appositi capitoli da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.