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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 25/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice, viste le note scritte depositate dalla ricorrente, decide la causa come dalla seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 517/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Americo Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
La ricorrente ha agito in giudizio esponendo:
-d'essere assunta a tempo determinato presso l'I.C. n. 2 “Cavour” in
Ventimiglia (IM) con decorrenza dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (cfr. doc.7
-d'aver in precedenza stipulato con il plurimi rapporti di lavoro a CP_1
tempo determinato nei seguenti periodi dell'anno scolastico: dal 27/11/2019 al 30/06/2020; dal 05/10/2020 al 30/06/2021; dal 06/09/2021 al
30/06/2022; dal 01/09/2022 al 30/06/2023; dal 01/09/2023 al 30/06/2024
(doc. 7: stato matricolare e doc. 8: contratti);
-d'avere svolto un'attività di docente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità;
-di non aver usufruito in relazione ai suddetti periodi di servizio, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e dal DPCM 23.9.2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali in ragione soltanto del proprio (ex) status di docente a tempo determinato;
-il diverso trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato previsto dall'art. 1 comma 121 Legge. n. 107/2015 era ingiusto e in palese contrasto con la normativa di settore e in particolare con l'art. 283 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale prevede che l'aggiornamento sia un diritto- dovere fondamentale di tutto il personale docente e che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingue tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, disponendo l'obbligo per l'annualità scolastica di fornire a tutto il personale docente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. -il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 aveva statuito che tale disciplina “…collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta contrasta con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”, concludendo che “la lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un'interpretazione costituzionalmente orientata che rispetti i citati parametri costituzionali”;
-anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/05/2022, emessa nella causa C-450/213, aveva dichiarato incompatibile con la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
199, la norma che preclude ai docenti precari il diritto d'usufruire dei €uro
500,00 della Carta Docente.
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio
a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione della ricorrente e in particolare per: AU PA Euro 2.r00,00 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia 3 conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall'istante, condannare
l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per 2.500,00” Parte_1
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti precari della cd carta docente, del valore di euro 500 per anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015, allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Quasi tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n.29961 resa dalla Corte di
Cassazione.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la
“Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge in questione è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta sono i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Come già accennato, i giudici di merito, pressocchè unanimemente, hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, a sviscerando a “360°” la problematica. La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.”
Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.
124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima
"discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta. Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali.
Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con sentenza n.
450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…” per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
Ebbene, la fattispecie concreta sottoposta allo scrivente rientra per l'appunto nell'ambito di tale dictum, avendo la come attestato dalla Pt_1
documentazione riportata in narrativa, per 5 anni consecutivi (peraltro, come puntualizzato dalla Cassazione, la continuità non è requisito necessario;
lo è, semmai, la permanenza nelle graduatorie), attività d'insegnamento dal dal
21/09/2020 al 30/06/2021; dal 06/09/2021 al 31/08/2022; dal 01/09/2022 al 30/06/2023; dal 01/09/2023 al 30/06/2024 e, dunque, sia sino al termine delle attività didattiche che sino al 31 agosto.
Inoltre, la docente è stata successivamente assunta a tempo indeterminato (all.
7).
Ne consegue che l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e del 28 novembre 2016, attuativi di tale norma, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n.
1842/2022) va disapplicato nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della
Carta Elettronica del docente anche dal personale assunto con contratto a tempo determinato, dovendosi, pertanto, attribuire alla ricorrente l'importo complessivo di € 2500,00 (€ 500 x 5 annualità scolastiche).
Quanto alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha osservato: La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal CP_1
o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque
è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque
l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta….a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”, il quale si sostanzia nel “consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore e della minima complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_3
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, L. n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023; 2023/2024.
Condanna il ad erogare alla ricorrente la Controparte_1
prestazione oggetto di causa, pari a complessivi € 2500,00, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 460,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 400,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 24-2-2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Fabio Favalli