Art. 2. Limiti di valore 1. Le modalita' di annotazione indicate all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, sono obbligatorie per le cose, individuate con riferimento alle tipologie elencate alla lettera A dell'allegato A del Codice e di seguito riportate, il cui prezzo, all'atto della relativa operazione commerciale, abbia superato i limiti di valore distintamente indicati per ciascuna tipologia: TIPOLOGIE VALORI (ESPRESSI IN EURO) 1. Reperti archeologici provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche. Qualunque ne sia il valore 2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi piu' di cento anni. Qualunque ne sia il valore 3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale. 12.500 4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto. 5.000 5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto. 12.500 6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonche' manifesti originali. 5.000 7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1. 12.500 8. Fotografie, film e relativi negativi. 5.000 9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione. Qualunque ne sia il valore 10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione. 5.000 11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento anni. 5.000 12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi piu' di cinquanta anni. Qualunque ne sia il valore 13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; 12.500 b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico. 12.500 14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni. 12.500 2. L'uscita dal territorio nazionale delle cose ricomprese nelle tipologie elencate al comma 1, quale che sia il loro valore economico, resta comunque disciplinata dalle disposizioni al riguardo dettate dal Codice. I limiti di valore indicati al comma 1 non costituiscono in nessun caso parametri, neppure presuntivi, per l'accertamento dell'interesse storico o artistico delle cose contemplate nel medesimo comma.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'allegato A del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , si veda nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'allegato A del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , si veda nelle note all'art. 1.