Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 30/03/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00623/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Della Nave, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato stagionale, pratica n.-OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Grosseto in data 03/09/2024, conosciuto dal ricorrente solo in data 05/12/2025 a seguito di accesso agli atti;
- del presupposto preavviso di avvio del procedimento di revoca del nulla-osta, datato 21/08/2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. DR CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che il lavoratore ricorrente espone che:
- a) in data 27/03/2023, il promittente datore di lavoro presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Grosseto un’istanza di nulla-osta al lavoro subordinato stagionale in favore del ricorrente, per la durata di 9 mesi;
- b) il datore di lavoro dichiarava di fornire al lavoratore un alloggio a titolo gratuito sito in Grosseto, presso il quale il lavoratore non ha mai vissuto, alloggiando invece, dal suo arrivo in Italia, ad Ostia, in una casa procuratagli dall'intermediario che l'aveva aiutato ad arrivare in Italia;
- c) in data 29/01/2024, il SUI di Grosseto rilasciava il nulla-osta richiesto e, successivamente, in data 21/08/2024, il medesimo Ufficio indirizzava al datore istante e, per conoscenza, al lavoratore, comunicazione di avvio del procedimento di revoca (doc. 4 ricorrente), nella quale si evidenziava la mancata produzione del “ Certificato in originale attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l’idoneità alloggiativa…” ;
- d) la comunicazione indirizzata al lavoratore veniva inviata presso l’alloggio indicato dal datore di lavoro, cioè in Grosseto, quindi il ricorrente nulla veniva a sapere;
- e) decorso infruttuosamente il termine di 10 giorni dalla comunicazione suddetta, in data 03/09/2024 il SUI di Grosseto emetteva il provvedimento di revoca del nulla-osta (doc. 5 ricorrente), notificato alle medesime parti e ai medesimi indirizzi;
- f) il ricorrente, tuttavia, non ha mai avuto alcun rapporto di lavoro effettivo con il datore di lavoro istante né ha mai risieduto nell’alloggio indicato nell’istanza di nulla-osta, trovandosi sempre a parlare con gli intermediari che avrebbero organizzato il suo viaggio in Italia, nell’ambito di una più ampia vicenda di sfruttamento;
- g) egli veniva a conoscenza dei suddetti atti solo dopo riscontro, del 5 dicembre 2025, a sua istanza di accesso agli atti del 27 novembre 2025;
- h) egli si duole quindi della suddetta revoca, chiedendo preliminarmente che il Collegio, previa rimessione in termini, consideri tempestivo il gravame in esame (notificato il 3 febbraio 2026 e depositato il 4 marzo 2026);
2) Premesso ancora che:
- a) col primo motivo di ricorso, si deduce che sarebbe stato violato il contraddittorio procedimentale, in quanto l’Amministrazione ha inviato la comunicazione di avvio all’indirizzo indicato dal datore di lavoro, senza porsi dubbi sulla sua correttezza e senza effettuare verifiche, neppure a fronte del mancato riscontro a tale comunicazione;
- b) col secondo motivo di ricorso, si deduce che l’Amministrazione avrebbe sanzionato un’inadempienza formale (peraltro imputabile al solo datore di lavoro) senza indagare la realtà dei fatti, che “ è quella di un rapporto di lavoro inesistente, con tutta probabilità simulato al solo fine di consentire l’ingresso illegale di un cittadino straniero a fronte del pagamento di un prezzo ” (pag. 4 ricorso);
- c) col terzo motivo di ricorso si deduce che l'Amministrazione ha errato nel considerare la mancata produzione del certificato come un elemento ostativo assoluto, applicando un automatismo sanzionatorio sproporzionato e fondato su un'errata interpretazione dei presupposti normativi (cioè dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999);
- d) viene altresì avanzata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come da dichiarazione a pag. 7 del ricorso;
- e) si è costituita in giudizio l’Amministrazione;
- f) alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile emissione di sentenza in forma semplificata.
3) Ritenuto che, a prescindere dagli eventuali approfondimenti in altra sede sull’asserita situazione di sfruttamento (non circostanziata nel gravame in esame ma per la quale la stessa parte ricorrente ha dedotto che è in corso di redazione denuncia-querela, v. pag. 2 ricorso), il ricorso sia manifestamente infondato per le ragioni che seguono:
- a) vale, per l’Amministrazione procedente, quanto riportato nell’istanza presentata dal datore di lavoro, con la conseguenza che la P.A. non poteva che considerare l’alloggio e gli indirizzi ivi riportati;
- b) ciò posto, lo stesso ricorrente afferma di non avere mai alloggiato nel locale che è stato riportato in istanza e che il rapporto di lavoro – in vista del quale era stato chiesto il nulla-osta – non si è mai incardinato;
- c) quindi, non si vede quale concreto apporto partecipativo avrebbe potuto dare il ricorrente a sostegno del nulla-osta che era stato originariamente rilasciato (v. prima e seconda censura);
- d) inoltre, diversamente da quanto dedotto nella terza censura, l’art. 35 D.P.R. n. 394/1999, nel prevedere che lo straniero entrato in Italia produca, tra gli altri documenti, “ la richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa”, non esclude certo che tale idoneità debba esserci.
4) Ritenuto quindi di respingere il ricorso per manifesta infondatezza e, conseguentemente, di respingere, ai sensi dell’art. 126, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (a ciò non ostando il fatto che, su tale istanza, non si sia ancora pronunciata l’apposita Commissione istituita presso questo T.A.R. ai sensi dell’art. 14, All. 2, D. Lgs. n. 104/2010 – recante le norme di attuazione del c.p.a. –, considerato che, ai sensi della medesima norma e analogamente a quanto previsto dall’art. 126, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, tale Commissione decide in via “ anticipata e provvisoria ”).
5) Ritenuto di compensare le spese di lite, per la sola delicatezza degli interessi sottesi alla causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge altresì l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND CI, Presidente
DR CC, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR CC | ND CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.