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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 4.12.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. C. Malerba Parte_1
Ricorrente C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente Oggetto: iscrizione negli elenchi- indennità di disoccupazione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di aver lavorato quale bracciante agricolo per 128 giornate nell'anno 2022, alle dipendenze di varie aziende agricole, secondo le modalità indicate in ricorso- esponeva che aveva accolto la domanda di CP_1 disoccupazione agricola relativa all'anno 2022, presentata in data 2.3.2023, liquidando la prestazione con riferimento solo a 103 giornate indennizzabili. Rilevava che non aveva notificato alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate CP_1 dichiarate per l'anno 2022 e chiedeva, pertanto, che fosse accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi per le 128 giornate con conseguente condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per le ulteriori giornate lavorative non indennizzate.
, costituendosi in giudizio, ha rappresentato che la domanda di disoccupazione agricola era stata CP_1 accolta “per il numero di 103 giornate, pari a quelle effettivamente validate, con esclusione soltanto delle 31 giornate asseritamente prestate con la sola società Orchidea siccome Parte_2 indisponibili in Arla”. Stante l'assenza di interessa al riconoscimento di ulteriori giornate, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. In occasione dell'udienza del 3.7.2025, parte ricorrente ha insistito per la “condanna dell' al CP_1 pagamento della differenza tra quanto liquidato, a titolo di indennità di disoccupazione, per 103 giornate e quanto dovuto in relazione alle ulteriori 31 giornate accreditate in autotutela per l'anno 2022”. Ebbene, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle domande di cui alle lettere a) e b) dell'atto introduttivo del giudizio. Ed invero, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), in parte qua, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico che , nelle more del giudizio, abbia CP_1 accreditato le 31 giornate di lavoro dichiarate dalla (cfr. estratto previdenziale Parte_3 esibito in occasione della suddetta udienza, ove risultano accreditate 134 giornate per l'anno 2022, laddove invece ne risultavano 103 in quello emesso in data 3.10.2024 e prodotto unitamente al ricorso). A ciò consegue la fondatezza della domanda tesa ad ottenere la liquidazione dell'indennità di disoccupazione richiesta per l'anno 2022 anche con riferimento alle 31 giornate non ab origine indennizzate, non essendovi prova ad oggi dell'avvenuto pagamento del dovuto. La regolamentazione delle spese di giudizio – liquidate in considerazione del valore della controversia (desumibile dall'importo indicato alla lettera c) delle conclusioni), dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse- segue il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 provvede: Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande di cui alle lettere a) e b) delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio;
dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 in relazione a 131 giornate e per l'effetto condanna al pagamento del dovuto, detratto CP_1 quanto già corrisposto, oltre interessi o rivalutazione sino al soddisfo;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 880,00 oltre rimborso forfettario, CP_1 IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo. Brindisi, 4.12.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere