Art. 4. Modificazioni all'articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli spacci interni 1. All' articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 66 del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , cosi' come modificato dal presente decreto:
"Articolo 66 Spacci interni
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e' soggetta a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , la parola: «comunicazione» e' sostituita dalle seguenti: segnalazione certificata di inizio di attivita';
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , sono abrogati."
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 66 del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , cosi' come modificato dal presente decreto:
"Articolo 66 Spacci interni
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e' soggetta a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , la parola: «comunicazione» e' sostituita dalle seguenti: segnalazione certificata di inizio di attivita';
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , sono abrogati."