Art. 106.
Ai sensi dell'articolo 7. n, 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilito, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in lire 9.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Ai sensi dell'articolo 7. n, 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilito, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in lire 9.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.