Art. 11. Clausola finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvedera' a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1983 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvedera' a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1983 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.