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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1007/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2871/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ischia - Sede 80077 Ischia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13704/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 163-2023 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6793/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 163/2023, notificata il 16.1.2024, a mezzo posta, con la quale il Comune di Ischia, chiedeva al ricorrente il pagamento della somma complessiva di
€ 21.908,00 per IMU non corrisposta relativa all'anno 2014, comprensiva di interessi e rimborso spese di notifica.
Il ricorrente deduceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.1909 del 1.7.2019, assunto notificato il 19.8.2019, posto a base dell'ingiunzione e la conseguenziale decadenza, per non aver osservato il termine decadenziale di cui all'art. 12 del D.lgvo n. 504/92, secondo il quale il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Inoltre, eccepiva la prescrizione quinquennale.
Il Comune di Ischia si è costituito, replicando che vi è stata la regolare notifica sia dell'avviso di accertamento, sia di un'altra ingiunzione nell'anno 2021, che hanno impedito il maturare della prescrizione.
Con sentenza n. 13704/2024, pronunciata il 07/10/2024 e depositata il 09/10/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I° Napoli rigettava il ricorso, ritenendo infondate le doglianze del contribuente, a fronte della rituale notifica degli atti prodromici.
Nel suo atto di appello il contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante lamenta che ha errato il Giudice di Prime cure nel ritenere valida la notifica dell'avviso n.1909/2019 a mani del figlio convivente del Ricorrente_1 in data 19/08/2019, e seguito dall'invio della raccomandata informativa, peraltro erroneamente ritenuta non necessaria.
Rileva l'appellante che in tema di accertamento il D.P.R. 600/1973 (art.60), pur rinviando alla disciplina del c.p.c., richiede, a differenza di quanto disposto dall'art.139 co.2 c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato a mani di una persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Infatti, la norma in esame regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui, come nella fattispecie in esame, la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario. Stabilisce, infatti, l'art, 60, comma 1, lett. b)-bis, che nel caso in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso “il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. (cfr. Cassazione Civile – Sez.5, Ord. n. 6243 Anno 2024).
Dalla documentazione versata in atti, osserva l'appellante, non risulta alcuna documentazione idonea a dare prova effettiva del corretto invio della raccomandata informativa e, pertanto, la mancata prova da parte del
Comune renderebbe viziato l'iter notificatorio.
I Giudici di Prime cure, lamenta l'appellante, sono incorsi in contraddizione ed in errore laddove hanno ritenuto non necessario il visto di esecutorietà per la validità e l'efficacia dell'ingiunzione fiscale: il visto di esecutorietà è elemento essenziale per la validità dell'ingiunzione fiscale ai sensi della lettera D dell'art. 52 del D.lgs. 446/97 e la relativa eccezione può essere fatta valere impugnando l'ingiunzione medesima.
L'appellante chiede, infine, la riforma del capo della sentenza con cui i Giudici di Prime Cure hanno ritenuto la interruzione dei termini di prescrizione/decadenza, non sanzionando con la decadenza, ex art. 32 citato, la prova documentale costituita dall'accertamento prodromico, tardivamente prodotto in giudizio. E comunque, si eccepisce la palese assenza di collegamento tra l'atto prodromico notificato con prot. n. 22519
e n. 2229 (accertamento) e la relata di notifica che reca (in alto a sinistra) il n.5340-2019.
Si è costituito il Comune di Ischia, depositando controdeduzioni.
L'Ente eccepisce, in via preliminare, la tardività dell'appello, nel merito insiste sulla ritualità delle notifiche.
Tutti gli atti impositivi, si osserva, sono stati ritualmente notificati presso la residenza del contribuente e personalmente ricevuti a mani del Ricorrente_1 ovvero, nel caso dell'avviso di accertamento, del figlio convivente Nominativo_1, con successiva raccomandata informativa.
Le attestazioni di notifica, sopra menzionate, osserva parte appellata, fanno fede fino a querela di falso anche con riguardo alla firma del destinatario o alla dichiarazione del ricevente di essere incaricato della ricezione (Cass. Civ. 22058/2019).
Si precisa che, come ribadito costantemente dalla Suprema Corte di Cassazione, il procedimento di notifica ai sensi dell'art. 149 cpc trova applicazione anche in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'ufficio finanziario, che può avvalersi del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati (Cass. Civ. 29642/2019).
Infine si eccepisce che la giurisprudenza ha statuito che: “fermo restando che quanto riportato dall'agente postale sulla relata di notifica fa fede fino a querela di falso, deve considerarsi valida la notificazione dell'atto mediante consegna a familiare dichiaratosi convivente per la quale non è richiesto l'avviso al destinatario,
a mezzo raccomandata, dell'avvenuta consegna del piego (Cass. Civ., Ordinanza 15108/2019).
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto, condividendosi la motivazione della sentenza impugnata.
Sin dal giudizio di primo grado il Comune ha fornito la prova della rituale notifica al contribuente degli atti prodromici a quello impugnato. L'avviso di accertamento n. 1909/2019 è stato notificato a mani del figlio convivente del sig. Ricorrente_1 in data 19.8.2019, e seguito dall'invio della raccomandata informativa n° 628733566501. Il messo notificatore si è avvalso del servizio postale e l'atto è stato ricevuto presso il domicilio del contribuente dal figlio convivente, con invio di successiva raccomandata informativa.
La relazione di notifica dell'atto, apposta in calce allo stesso, reca il numero cronologico 5019/19, riportato anche sull'avviso di ricevimento della raccomandata.
L'ingiunzione n. 416/2021 è stata notificata a mani del contribuente in data 27.12.21.
L'ingiunzione n. 163/2023 è stata notificata a mani del contribuente in data 22.1.2024.
In ordine alla decadenza, per i tributi locali, trova applicazione l'articolo 1 comma 163 della legge n. 296/2006, secondo il quale la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso di specie, quindi, il termine scadeva il 31 dicembre 2022, data entro la quale è stata emessa e notificata la prima intimazione.
In ordine alla dedotta inesistenza dell'atto per carenza del visto di esecutorietà, che avrebbe dovuto essere apposto sull'ingiunzione ai sensi della lett.d dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la cd. ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 non deve essere più corredata da alcun cd. visto di esecutività o esecutorietà sin da quando l'art. 229 del D.Lgs. n. 51 del 1998 ha soppresso il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative e stabilito che tali atti "sono esecutivi di diritto", così implicitamente abrogando quanto in proposito previsto dalla prima parte del secondo comma del predetto art. 2 R.D. n. 639 del 1910.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va respinto e le spese del grado di giudizio, che si liquidano in euro 1150,00 oltre accessori dovuti per legge, seguono la soccombenza con attribuzione al difensore antistatario di parte appellata costituita.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che liquida in euro 1150, oltre oneri di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2871/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ischia - Sede 80077 Ischia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13704/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 163-2023 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6793/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 163/2023, notificata il 16.1.2024, a mezzo posta, con la quale il Comune di Ischia, chiedeva al ricorrente il pagamento della somma complessiva di
€ 21.908,00 per IMU non corrisposta relativa all'anno 2014, comprensiva di interessi e rimborso spese di notifica.
Il ricorrente deduceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.1909 del 1.7.2019, assunto notificato il 19.8.2019, posto a base dell'ingiunzione e la conseguenziale decadenza, per non aver osservato il termine decadenziale di cui all'art. 12 del D.lgvo n. 504/92, secondo il quale il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Inoltre, eccepiva la prescrizione quinquennale.
Il Comune di Ischia si è costituito, replicando che vi è stata la regolare notifica sia dell'avviso di accertamento, sia di un'altra ingiunzione nell'anno 2021, che hanno impedito il maturare della prescrizione.
Con sentenza n. 13704/2024, pronunciata il 07/10/2024 e depositata il 09/10/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I° Napoli rigettava il ricorso, ritenendo infondate le doglianze del contribuente, a fronte della rituale notifica degli atti prodromici.
Nel suo atto di appello il contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante lamenta che ha errato il Giudice di Prime cure nel ritenere valida la notifica dell'avviso n.1909/2019 a mani del figlio convivente del Ricorrente_1 in data 19/08/2019, e seguito dall'invio della raccomandata informativa, peraltro erroneamente ritenuta non necessaria.
Rileva l'appellante che in tema di accertamento il D.P.R. 600/1973 (art.60), pur rinviando alla disciplina del c.p.c., richiede, a differenza di quanto disposto dall'art.139 co.2 c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato a mani di una persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Infatti, la norma in esame regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui, come nella fattispecie in esame, la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario. Stabilisce, infatti, l'art, 60, comma 1, lett. b)-bis, che nel caso in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso “il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. (cfr. Cassazione Civile – Sez.5, Ord. n. 6243 Anno 2024).
Dalla documentazione versata in atti, osserva l'appellante, non risulta alcuna documentazione idonea a dare prova effettiva del corretto invio della raccomandata informativa e, pertanto, la mancata prova da parte del
Comune renderebbe viziato l'iter notificatorio.
I Giudici di Prime cure, lamenta l'appellante, sono incorsi in contraddizione ed in errore laddove hanno ritenuto non necessario il visto di esecutorietà per la validità e l'efficacia dell'ingiunzione fiscale: il visto di esecutorietà è elemento essenziale per la validità dell'ingiunzione fiscale ai sensi della lettera D dell'art. 52 del D.lgs. 446/97 e la relativa eccezione può essere fatta valere impugnando l'ingiunzione medesima.
L'appellante chiede, infine, la riforma del capo della sentenza con cui i Giudici di Prime Cure hanno ritenuto la interruzione dei termini di prescrizione/decadenza, non sanzionando con la decadenza, ex art. 32 citato, la prova documentale costituita dall'accertamento prodromico, tardivamente prodotto in giudizio. E comunque, si eccepisce la palese assenza di collegamento tra l'atto prodromico notificato con prot. n. 22519
e n. 2229 (accertamento) e la relata di notifica che reca (in alto a sinistra) il n.5340-2019.
Si è costituito il Comune di Ischia, depositando controdeduzioni.
L'Ente eccepisce, in via preliminare, la tardività dell'appello, nel merito insiste sulla ritualità delle notifiche.
Tutti gli atti impositivi, si osserva, sono stati ritualmente notificati presso la residenza del contribuente e personalmente ricevuti a mani del Ricorrente_1 ovvero, nel caso dell'avviso di accertamento, del figlio convivente Nominativo_1, con successiva raccomandata informativa.
Le attestazioni di notifica, sopra menzionate, osserva parte appellata, fanno fede fino a querela di falso anche con riguardo alla firma del destinatario o alla dichiarazione del ricevente di essere incaricato della ricezione (Cass. Civ. 22058/2019).
Si precisa che, come ribadito costantemente dalla Suprema Corte di Cassazione, il procedimento di notifica ai sensi dell'art. 149 cpc trova applicazione anche in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'ufficio finanziario, che può avvalersi del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati (Cass. Civ. 29642/2019).
Infine si eccepisce che la giurisprudenza ha statuito che: “fermo restando che quanto riportato dall'agente postale sulla relata di notifica fa fede fino a querela di falso, deve considerarsi valida la notificazione dell'atto mediante consegna a familiare dichiaratosi convivente per la quale non è richiesto l'avviso al destinatario,
a mezzo raccomandata, dell'avvenuta consegna del piego (Cass. Civ., Ordinanza 15108/2019).
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto, condividendosi la motivazione della sentenza impugnata.
Sin dal giudizio di primo grado il Comune ha fornito la prova della rituale notifica al contribuente degli atti prodromici a quello impugnato. L'avviso di accertamento n. 1909/2019 è stato notificato a mani del figlio convivente del sig. Ricorrente_1 in data 19.8.2019, e seguito dall'invio della raccomandata informativa n° 628733566501. Il messo notificatore si è avvalso del servizio postale e l'atto è stato ricevuto presso il domicilio del contribuente dal figlio convivente, con invio di successiva raccomandata informativa.
La relazione di notifica dell'atto, apposta in calce allo stesso, reca il numero cronologico 5019/19, riportato anche sull'avviso di ricevimento della raccomandata.
L'ingiunzione n. 416/2021 è stata notificata a mani del contribuente in data 27.12.21.
L'ingiunzione n. 163/2023 è stata notificata a mani del contribuente in data 22.1.2024.
In ordine alla decadenza, per i tributi locali, trova applicazione l'articolo 1 comma 163 della legge n. 296/2006, secondo il quale la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso di specie, quindi, il termine scadeva il 31 dicembre 2022, data entro la quale è stata emessa e notificata la prima intimazione.
In ordine alla dedotta inesistenza dell'atto per carenza del visto di esecutorietà, che avrebbe dovuto essere apposto sull'ingiunzione ai sensi della lett.d dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la cd. ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 non deve essere più corredata da alcun cd. visto di esecutività o esecutorietà sin da quando l'art. 229 del D.Lgs. n. 51 del 1998 ha soppresso il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative e stabilito che tali atti "sono esecutivi di diritto", così implicitamente abrogando quanto in proposito previsto dalla prima parte del secondo comma del predetto art. 2 R.D. n. 639 del 1910.
Tanto detto e conclusivamente ribadite le svolte considerazioni, assorbite le residue eccezioni, l'appello va respinto e le spese del grado di giudizio, che si liquidano in euro 1150,00 oltre accessori dovuti per legge, seguono la soccombenza con attribuzione al difensore antistatario di parte appellata costituita.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che liquida in euro 1150, oltre oneri di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario.